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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 38035/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. iI difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è comparso all'udienza, pur essendo stato ammesso a sua richiesta alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di riesame presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza cautelare emessa il 26 gennaio 2023 dal giudice per le indagini preliminari di Milano nell'ambito di una indagine che vede l'indagato accusato provvisoriamente del reato di associazione a delinquere diretta alla commissione di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato (art 640 bis cod. pen.).

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la carenza e la illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura cautelare in atto.

A fronte della insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, pericolo evocato dal gip presso il tribunale di Milano in maniera del tutto apodittica alla luce degli sviluppi del procedimento e dello stato nel quale esso attualmente si trova, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta totalmente assente in quanto incentrata esclusivamente sul pericolo di reiterazione.

In relazione a tale profilo, aldilà della motivazione meramente apparente dell'ordinanza impugnata, è difficile comprendere quale efficacia deterrente possa svolgere la misura dell'obbligo di presentazione a fronte di un reato che è stato commesso nell'esercizio di una professione attraverso l'utilizzo di un computer semplicemente caricando dati e da parte di un indagato che si è subito dimostrato collaborativo con l'autorità giudiziaria.

Ne è accettabile l'affermazione che si legge nell'ordinanza secondo cui il tempo trascorso nel corso dell'esecuzione della misura è irrilevante: il principio di proporzionalità e quello di effettività impongono che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale.

Nel caso concreto il tempo trascorso dai fatti unitamente alle dichiarazioni ampiamente arirnissive rende la misura inattuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Citando in maniera confusa ed approssimativa due dei vizi di motivazione ammessi ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. (che sono, ocorre ricordare ancora una volta, solo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità -non la "carenza" e "illogicità di motivazione", come si legge nell'atto), la difesa dell'imputato chiede in realtà di sottoporre nuovamente al giudizio di questa Corte valutazioni di merito che non avevano trovato apprezzamento nelle precedenti fasi del giudizio cautelare; la loro riproposizione in questa sede mira in definitiva ad ottenere un terzo giudizio di merito cautelare sul punto, non consentito nel sistema processuale italiano.

Funzione precipua della Corte è infatti perseguire la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto, non la uniforme interpretazione del fatto.

È precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame.

Nell'ambito della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari si è adeguatamente evidenziato che il tempo trascorso in esecuzione della misura è irrilevante in assenza di elementi diversi ed ulteriori rispetto al mero dato temporale.

Tale valutazione impone l'applicazione della misura ed il dato che nella specie sia stata applicata quella più lieve tra le misure cautelari previste nel nostro ordinamento preclude - per ragioni di ordine logico-giuridico attinenti all'ordine delle misure cautelari - ogni possibile censura sul piano dell'adeguatezza.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 5 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. iI difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è comparso all'udienza, pur essendo stato ammesso a sua richiesta alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di riesame presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza cautelare emessa il 26 gennaio 2023 dal giudice per le indagini preliminari di Milano nell'ambito di una indagine che vede l'indagato accusato provvisoriamente del reato di associazione a delinquere diretta alla commissione di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato (art 640 bis cod. pen.). 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la carenza e la illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura cautelare in atto. A fronte della insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, pericolo evocato dal gip presso il tribunale di Milano in maniera del tutto apodittica alla luce degli sviluppi del procedimento e dello stato nel quale esso attualmente si trova, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta totalmente assente in quanto incentrata esclusivamente sul pericolo di reiterazione. In relazione a tale profilo, aldilà della motivazione meramente apparente dell'ordinanza impugnata, è difficile comprendere quale efficacia deterrente possa svolgere la misura dell'obbligo di presentazione a fronte di un reato che è stato commesso nell'esercizio di una professione attraverso l'utilizzo di un computer semplicemente caricando dati e da parte di un indagato che si è subito dimostrato collaborativo con l'autorità giudiziaria. Ne è accettabile l'affermazione che si legge nell'ordinanza secondo cui il tempo trascorso nel corso dell'esecuzione della misura è irrilevante: il principio di proporzionalità e quello di effettività impongono che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale. Nel caso concreto il tempo trascorso dai fatti unitamente alle dichiarazioni ampiamente arirnissive rende la misura inattuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Citando in maniera confusa ed approssimativa due dei vizi di motivazione ammessi ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen. (che sono, ocorre ricordare ancora una volta, solo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità -non la "carenza" e "illogicità di motivazione", come si legge nell'atto), la difesa dell'imputato chiede in realtà di sottoporre nuovamente al giudizio di questa Corte valutazioni di merito che non avevano trovato apprezzamento nelle precedenti fasi del giudizio cautelare; la loro riproposizione in questa sede mira in definitiva ad ottenere un terzo giudizio di merito cautelare sul punto, non consentito nel sistema processuale italiano. Funzione precipua della Corte è infatti perseguire la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto, non la uniforme interpretazione del fatto. È precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame. Nell'ambito della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari si è adeguatamente evidenziato che il tempo trascorso in esecuzione della misura è irrilevante in assenza di elementi diversi ed ulteriori rispetto al mero dato temporale. Tale valutazione impone l'applicazione della misura ed il dato che nella specie sia stata applicata quella più lieve tra le misure cautelari previste nel nostro ordinamento preclude - per ragioni di ordine logico-giuridico attinenti all'ordine delle misure cautelari - ogni possibile censura sul piano dell'adeguatezza. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 5 luglio
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