Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10904/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concussione in quanto, quale Brigadiere in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Trani, abusando della sua qualità, recandosi in divisa presso l'"Antica panetteria", costringeva tramite richieste insistenti gli operai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo a consegnargli utilità, quali, biscotti, pane e buste di taralli, senza provvedere al pagamento.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. avendo la sentenza impugnata negato detta attenuante, ritenendola erroneamente assorbita nell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen. già concessa all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora, come nel caso di specie, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (da ultimo, Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, dep. 2019, Pianese, Rv. 275045).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio di diritto e, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha negato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenendo il profilo della esiguità del danno interamente assorbito dalla valutazione concernente la concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere e_______st__nens Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concussione in quanto, quale Brigadiere in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Trani, abusando della sua qualità, recandosi in divisa presso l'"Antica panetteria", costringeva tramite richieste insistenti gli operai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Avanzo a consegnargli utilità, quali, biscotti, pane e buste di taralli, senza provvedere al pagamento. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. avendo la sentenza impugnata negato detta attenuante, ritenendola erroneamente assorbita nell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen. già concessa all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora, come nel caso di specie, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (da ultimo, Sez. 6, n. 3774 del 13/11/2018, dep. 2019, Pianese, Rv. 275045). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio di diritto e, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha negato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenendo il profilo della esiguità del danno interamente assorbito dalla valutazione concernente la concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere e_______st__nens Il P
Sentenza Cassazione n. 10904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris