CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 1987
Cassazione n. 02101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (CUI:03U25T6), nato il 10/07/1987 in Ucraina avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna a soddisfatta giustizia italiana di [OSCURATO:PERSONA] richiesta dal Tribunale Distrettuale di Dorohoi con mandato di arresto europeo per la esecuzione della condanna definitiva alla pena di anni tre di reclusione, comminata per reati di contrabbando di tabacco lavorato estero commessi il 5 settembre del 2015 in Dorohoi e divenuta esecutiva a seguito di revoca del beneficio della sospensione della pena disposta con sentenza n. 219 del 21 ottobre 2021, definitiva il 15 dicembre 2021. 2. Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscritto dal difensore, con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 6 e 18 della legge 22 aprile 2005, n.69, e il vizio di motivazione: la Corte distrettuale aveva ritenuto, in modo assertivo, che il consegnando fosse stato regolarmente citato nel giudizio, da cui era scaturito il M.A.E., e che, quindi, avesse volutamente deciso di non partecipare al processo. La Corte - non essendovi, dunque, la prova della conoscenza del processo- avrebbe dovuto rifiutare la consegna per violazione dell'art. 18 lett. g) della legge n 69, essendosi il processo svolto "in contumacia", in violazione del diritto al contradditorio e del diritto di difesa. Il difensore ha, altresì, rilevato che il MAE era stato emesso in violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a,b,c,d, non essendo state allegate la sentenza di condanna (n 86 del 13aprile 2017) e quella successiva di revoca del beneficio della pena sospesa ( n 219 del 21/10/2021). Mancava, infine, anche la prova delle violazioni delle prescrizioni imposte al Cretu. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio ex lege previsto per proporre impugnazione. 1.1. Dispone l'art. 22 della legge 22 aprile 2005 n 69 che « contro la sentenza di cui all'articolo 17 [ relativa alla verifica della esistenza della condizioni per l'accoglimento delle richiesta di consegna], la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza...» 1.2. Nel caso in esame, la sentenza - con cui veniva disposta la consegna del Cretu all'[OSCURATO:PERSONA] romena richiedente - veniva emessa e pubblicata all'esito della udienza in data 10 dicembre 2024, mentre il ricorso veniva depositato dal difensore solo il successivo 19 dicembre: dunque oltre il termine perentorio che appunto andava a scadere il 15 dicembre 2024. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69