CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 33604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24313 /20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale ad litem in calceal ricorso per cassazione; -controricorrente – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise n. 212 / 0 3 / 2 0 23 depositata in data 23 / 0 6 /20 23 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:operazioni soggettivamente inesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso due avvisi di accertamento: il n. TR6030200398/2020, relativo all’anno di imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto detrazioni ai fini IVA ed aveva recuperato maggiore IVA nella misura di € 6.884,46, oltre sanzioniper € 23.236,88, ed € 1.309,85 per interessi, € 8,75 per spese; e così per complessivi € 34.440,48; l’avviso traeva origine dal disconoscimento della detrazione IVA derivante da acquisti fatti dai fornitori [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , afferenti ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti; il n. TR6030200403/2020, relativo all’annodi imposta 2016, derivante dal disconoscimento della detrazione IVArelativa ad acquisti effettuati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore IVA per € 16.950,00, oltre ad € 93.095,32 per sanzioni, € 2.545,27 per interessi, ed € 8,75 per spese di notifica, e così per complessivi € 112.602,34; -la CTP accoglieva i gravami; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia impugnata in questa sede la CGT di secondo grado delMolise confermava la pronuncia di primo grado; -ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso; - resiste la società con controricorso; la stessa ha anche depositato memoriaex art. 380 bis 1 c.p.c.; Consideratoche: - il primo motivo di doglianza denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente il contribuente in corso di causa non ha mai lamentato la mancata allegazione agli avvisi impugnati del PVC richiamato dalla CTR. Tale documento risulta invero, comunque, debitamente annoverato tra gli allegati notificati alla contribuente unitamente agli atti impositivi; secondo parte ricorrente il Giudice di appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 pronunciato,decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggettodi specifica deduzione e domanda da parte della contribuente; -il motivo è fondato; - come si evince dalla lettura del ricorso proposto di fronte alla CTP, prodottoa questa Corte da parte ricorrente, il contribuente (che pone la questione della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati da pag.24 in avanti di tale ricorso) non ha specificamente eccepito in quella sede la mancata produzione del PVC ma la mancata produzione, di “…una serie di allegati, tutti mancanti o/e comunque non riprodotti o/e esplicitati nel caso di specie”. Secondo il contribuente, “la mancata riproduzione di detti atti che costituiscono il ‘vero’ di avviso di accertamento,rende annullabile il provvedimento impugnato atteso che non consente al contribuente una piena comprensione del contenuto dell’avviso.Infatti, gli allegati mancanti sono proprio quelli relativi alle operazionidi compravendita contestate che, ove non nominativamente individuate, privano o rendono di fatto più gravosa la difesa del contribuente”; - effettivamente, tali espressioni non contengono alcun riferimento al PVC e non consentono di ritenere ritualmente proposta l’eccezione in argomento in primo grado; conseguentemente, il processo verbale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – [OSCURATO:PERSONA] delle Dogane di Bolzano – Trento, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che la sentenza di merito ha ritenuto “elemento di prova dellaesistenza di una società utilizzata quale cartiera nell’ambito di una frode Iva nel contesto del commercio di autoveicoli” e che “… avrebbe dovutoessere allegato a ciascuno degli avvisi di accertamento per farne parteintegrante, e notificato unitamente agli stessi”, non è stato fatto oggetto di specifica contestazione in ricorso, quanto alla sua mancata presenzain atti; - ne deriva che, ritenendo che esso “…non è agli atti, non risultando neanchenella documentazione allegata in primo grado dall’Ufficio quali elementi documentali finalizzati a dare conto, ai fini probatori, della esistenza della frode carosello al fine di disconoscere la detraibilità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell’Ivacontestata” e traendo da tale elemento la conclusione che “…gli avvisidi accertamento sono sforniti di qualsiasi elemento motivazionale che dia prova dell’autonoma valutazione fatta dall’Ufficio, in sede di accertamento ai fini tributari, della pur corposa documentazione acquisita in sede di accertamenti penali ed utilizzabile in sede di tributaria, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso del 14/02/2019, citata in entrambi gli avvisi di accertamento”,il giudice di appello ha esondato dai limiti entro i quali dovevagiudicare iuxta alligata ed probata partium ; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per Violazione dell’art.3 della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che l’Ufficio non solo abbia assolto al proprio oneredi allegazione ma ha altresì mancato di spiegare compiutamente leragioni della pretesa erariale; -anche tale motivo è fondato; - la CTR, infatti, ritiene che “ gli avvisi di accertamento sono sforniti di qualsiasi elemento motivazionale che dia prova dell’autonoma valutazione fatta dall’Ufficio, in sede di accertamento ai fini tributari, della pur corposa documentazione acquisita in sede di accertamenti penali ed utilizzabile in sede di tributaria, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso del 14/02/2019, citata in entrambigli avvisi di accertamento ” ; - in realtà, la lettura degli avvisi di accertamento riprodotti a questa Cortenel rispetto del canone della specificità e localizzazione dei motivi diricorso consente di rilevare come l’iter logico – giuridico posto a base delleragioni dell’accertamento sia stato esplicitato dall’Ufficio, che ha in taliatti reso note le ragioni fondanti la pretesa di maggiori tributi; - pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenzaè cassata con rinvio al giudice del merito; -tale giudice, naturalmente, dovrà rivedere il merito della controversia esaminando il materiale probatorio in atti, tenendo ben presente che l’onere della prova è profilo differente e autonomo rispetto a quello – Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 qui risolto def initivamente e insuscettibile di ulteriore revisione – della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati; come è noto mentre la prova riguarda i fatti o le informazioni che confermano la validità di una affermazione o di una contestazione, lamotivazione rappresenta le ragioni o i motivi per i quali l’atto è stato emesso; - all’esito della decisione che precede, il restante terzo motivo è assorbito; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbit o i l