CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto l. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Firenze, previa assoluzione dell'imputato dal capo Al) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarazione di non doversi procedere per il reato del capo G) dell'imputazione perché estinto per prescrizione, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai residui punti del capo A), e per i capi D), E) e F), pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca con sentenza del 16 maggio 2017, e rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti in anni 7 e mesi 2 di reclusione. I reati di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato sono la bancarotta fraudolenta per distrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita il 31 marzo 2009 (condotte contestate al capo A), con sottonumerazione interna al capo in ragione delle varie condotte distrattive attribuite all'imputato), la bancarotta fraudolenta 1 L~ per distrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita il 11 giugno 2009 (condotte contestate al capo D), con sottonumerazione interna al capo in ragione delle varie condotte distrattive attribuite all'imputato), nonché la bancarotta fraudolenta documentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo E), e la bancarotta fraudolenta per distrazione della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (condotte contestate al capo F), con sottonumerazione interna al capo in ragione delle varie condotte distrattive attribuite all'imputato). La Corte di appello di Firenze ha, in particolare, evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestualmente alla messa in liquidazione avvenuta il 3 dicembre 2008, aveva affittato l'azienda a [OSCURATO:PERSONA] srl, amministrata di diritto da [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto da [OSCURATO:PERSONA], l'affittuaria avrebbe continuato l'attività ed assunto anche i debiti di [OSCURATO:PERSONA]; in realtà, la società il 31 marzo 2009 era stata dichiarata fallita dopo la valutazione negativa da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Lucca della proposta di concordato, perché l'impegno contrattuale dell'affittuaria non era ben delineato e non vi erano sufficienti garanzie. Secondo i giudici del merito, la clausola del contratto di affitto di azienda che prevedeva che il pagamento del canone di affitto sarebbe avvenuto all'approvazione del concordato aveva consentito di fatto alla [OSCURATO:PERSONA] di entrare in possesso dell'azienda della [OSCURATO:PERSONA] e gestirla senza pagare nulla sino alla data del suo fallimento. Dal fallimento di Pielle shoes era conseguito anche il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarato su istanza del curatore della [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento del giudizio di responsabilità, i giudici del merito avevano posto le dichiarazioni del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di Pielle shoes srl, le dichiarazioni delle dipendenti di Pielle shoes e poi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA], contabile; le dichiarazioni del fornitore [OSCURATO:PERSONA]; gli accertamenti della Guardia di Finanza e la documentazione acquisita. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto della società in quanto era la persona che dava disposizioni ai dipendenti, era presente in modo continuativo in azienda, mentre l'amministratore formale, [OSCURATO:PERSONA], non si vedeva mai in azienda e aveva dato disposizioni di fare riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per la gestione; [OSCURATO:PERSONA] si era anche presentato come esponente della fallita con poteri decisionali, come riferito anche dalla fornitrice [OSCURATO:PERSONA] che aveva contrattato con il ricorrente. Il fallimento della COM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggetto del capo F), dichiarato il 2 gennaio 2010, aveva riguardato, invece, una società della famiglia Pieri, che il 24 febbraio 2009 risultava aver ceduto per il corrispettivo di 2.000.000 di euro il trattative intercorse tra Pieri da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, che agivano per conto di una società di nome Vecafin ltd. Nell'assemblea successiva alla cessione, era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione in cui aveva assunto il ruolo di consigliere delegato ancora una volta [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur senza cariche formali, avevano assunto di fatto il controllo del gruppo; i Pieri non avevano ricevuto il corrispettivo della cessione, nei tre mesi successivi alla cessione si erano verificati una serie di pagamenti a favore di [OSCURATO:PERSONA], suoi familiari e alcune società ad egli riconducibili; nel giro di pochi mesi era cessata la produzione per mancanza di affidamenti bancari, circostanze confermate da Pieri, sentito quale teste assistito per avere definito il proprio procedimento per bancarotta. I giudici del merito hanno rinvenuto conferma alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nelle deposizioni dei testi Patimo e Ivone, nei movimenti dei conti correnti della società, che davano conto della emissione di bonifici e assegni a favore di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di qualsiasi giustificazione commerciale o di prestazione d'opera da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed emessi appena una settimana dopo la cessione a Vecafin ltd; secondo i giudici del merito, le fatture emesse come giustificativo formale dei pagamenti erano da ritenersi emesse per operazioni inesistenti atteso l'oggetto delle fatture, non risultando piani di riordino, di implementazione aziendale o analisi progettuale compiuti da [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso l'imputato con i seguenti motivi. 2.1. Primo atto di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle condotte commesse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo A) negando di esserne mai stato amministratore di fatto; le dichiarazioni di Quilici, già amministratore e liquidatore prima dell'intervento del gruppo societario asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], erano inattendibili ed avevano la finalità di allontanare da sé le responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto soltanto quale mero consulente di TA Trading, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], e non aveva preso parte alla redazione ed alla sottoscrizione del contratto di affitto; le dichiarazioni dei testi Pais e Pellegrinetti, dipendenti della fallita, non sono sufficienti a dimostrare l'esser stata effettuata attività gestionale da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma solo attività di consulenza. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle condotte commesse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui ai capi capi D) e E); si deduce che la gestione della società era in capo a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di [OSCURATO:PERSONA] e socio della stessa, che era l'autore materiale delle condotte distrattive sub D2), D3), D4), nonché di quelle sub D7), D8) e D9), i percettori delle somme distratte non avevano collegamenti con [OSCURATO:PERSONA], che non aveva nessun interesse al loro compimento; per le condotte DS), D6) e D10), invece, avrebbe al più potuto ravvisarsi la bancarotta preferenziale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era anche creditore di [OSCURATO:PERSONA] per 100.000 euro per somme anticipate alla fallita per pagare i dipendenti e per le proprie prestazioni professionali di consulente; si deduce che andrebbe, inoltre, esclusa la responsabilità per la bancarotta documentale capo E) perché la contabilità era tenuta da Riccio, come riferito dalla teste Pellegrinotti. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche quanto alla condanna per i reati di cui al capo F) in danno della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; si deduce che non sussiste la qualità di amministratore di fatto della fallita, .che è stata accertata in base alle dichiarazioni di Pieri e Garini, che sono dei dichiaranti inattendibili, in quanto interessati a stornare da sé responsabilità per la ma/a gestio societaria, oggetto di un giudizio civile, e le cui dichiarazioni sono state illogicamente privilegiate rispetto a quelle documentali; [OSCURATO:PERSONA] non aveva delega ad amministrare e la posizione di amministratore di fatto è pure poco compatibile con la struttura organizzativa della società, che era una s.p.a. facente parte di un gruppo industriale, che era dotata di collegio sindacale e di un collegio di revisori dei conti, che operavano controlli interni. Non è stato considerato che le somme erogate dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA] erano giustificate da fatture che la Corte di merito ha inopinatamente definito esser state emesse per operazioni inesistenti omettendo di prendere in considerazione le ragioni di credito documentate, e fondate sul rapporto di consulenza in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e la società. 2.2. Secondo atto di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. 216 e 223 primo comma, legge fallimentare e 192 - 194 cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deduce che i giudici del merito hanno ritenuto il ricorrente "gestore di fatto" di tutte e tre le società sulla base di emergenze istruttorie dichiarative identiche per tutti i capi. Era stato omesso il vaglio di attendibilità di Quilici in spregio all'art. 192 cod. proc. pen., non considerando che, in quanto già amministratore di diritto, era soggetto avente pieno interesse a escludere ogni propria responsabilità e omettendo di dar conto delle risultanze istruttorie che lo vedevano responsabile di condotte di ma/a gestio nei confronti delle fallite. Si deduce che il ricorrente era soltanto un professionista 4 {r-, della [OSCURATO:PERSONA], il concordato era stato predisposto in sua assenza, a differenza di quanto affermato dal Tribunale che ha travisato completamente sul punto la prova dichiarativa del Quilici. Dalle evidenze probatorie non emerge alcun ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'affitto dell'azienda: infatti, [OSCURATO:PERSONA] era privo di poteri gestori, si occupava unicamente dei rapporti con i fornitori, anche dopo l'affitto dell'azienda ad occuparsi della produzione e delle spedizioni, così come della gestione, era ancora Quilici, coadiuvato da Rampulla. Anche quanto a Garini, già amministratore delle società del gruppo CDM, era stato omesso il vaglio di attendibilità estrinseca e intrinseca, pur trattandosi di un soggetto sottoposto a procedimento civile "azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore" e condannato in prime cure a risarcire i danni; Garini era, inoltre, il soggetto che aveva, inoltre, predisposto il contratto di affitto e il concordato preventivo insieme al commercialista Besi, avendo quindi interesse a escludere profili di propria responsabilità. Garini, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nulla aveva riferito circa un ruolo di gestione della [OSCURATO:PERSONA] e Trading da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni della teste Pais, si deduce che, malgrado avesse tentato di tutelare i suoi precedenti datori di lavoro, oltre che lei stessa (visto che comunque teneva la contabilità), mai aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse firmato assegni o gestito l'azienda con poteri dell'amministratore, né di aver consegnato soldi al medesimo. Anche la teste Pellegrinotti non aveva reso dichiarazioni da cui potesse emergere la presunta qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva anzi affermato che a gestire la società era Rampulla e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Pais, il blocchetto degli assegni era custodito dalle impiegate. In definitiva, era stata ritenuta provata la responsabilità del ricorrente ancorandosi ad una erronea e distorta valutazione delle emergenze dibattimentali, perché mai il ricorrente avrebbe svolto funzioni direttive o gestorie, non essendo provvisto di potere direttivo o di controllo e non potendo firmare assegni o deleghe. La Corte, inoltre, si è limitata a richiamare la motivazione di primo grado venendo meno all'obbligo di autonoma motivazione; se è vero che è legittima la motivazione per relationem, detta modalità è ammissibile solo ove la Corte recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, approfondendo gli aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità del ricorrente per le condotte distrattive di cui ai capi A2), A3), AS), A6), nonché l'omesso esame delle censure difensive. Si deduce che l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere di queste imputazioni non essendo stata dimostrato alcun apporto causale e concorsuale con l'amministratore di diritto, a maggior ragione per l'evidente dato fattuale che alcuna distrazione era stata posta in essere a favore dell'odierno ricorrente. Manca, in particolare, la prova dell'elemento psicologico del reato e, ancor prima, della forma di concorso che avrebbe posto in essere, essendo stato condannato per tutte le condotte distrattive solo sulla base dell'asserita qualifica di amministratore di fatto, senza peraltro dar conto dei comportamenti degli amministratori di diritto. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, aderendo acriticamente alla motivazione del giudice di prime cure. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. 216 e 223 primo comma, legge fallimentare e 192 - 194 cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei fatti contestati al capo D) e E). Si deduce che la Corte ha omesso di valutare, sia l'eventuale condotta posta in essere dal ricorrente nella realizzazione dell'evento, sia il suo coinvolgimento psicologico, limitandosi ad ascrivergli tutte le condotte di cui ai capi indicati perché sarebbe stato l'amministratore di fatto, ma la qualifica di amministratore di fatto gli è stata attribuita indebitamente, il ricorrente si occupava solo dei fornitori, non era il soggetto delegato ad operare sulla banca, non era il destinatario delle deleghe di Riccio, non poteva personalmente prelevare allo sportello o emettere assegni né girarli per l'incasso, così come non risultava essere neppure indirettamente destinatario delle distrazioni di cui ai capi D2), D3), D4), D7), DB), D9). Le distrazioni furono, invece, poste in essere da Riccio, amministratore di diritto che mai aveva abdicato alle sue funzioni, e in relazione ad esse non vi è alcuna prova dell'apporto concorsuale del ricorrente; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse destinatario di alcune dazioni non poteva ritenersi sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputato per tutte le distrazioni di cui al capo D). Quanto alle dazioni di cui ai punti DS), DG) e D10), si deduce che esse erano state poste in essere comunque in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva ritenersi in stato di insolvenza ed, al più, il ricorrente avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere di bancarotta preferenziale, essendo creditore della [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 100.000,00, e di un altro prestito di euro 22.000,00 effettuato dal ricorrente nei confronti del Riccio. Si deduce, inoltre, che, per ciò che riguarda la bancarotta documentale di cui al capo E), che la contabilità era tenuta da altri soggetti (la Pellegrinotti l'aveva consegnata a Rampulla, e in seguito emerge fosse tenuta dallo staff del Riccio); la Corte omette, inoltre, di dar conto di alcuna concreta e effettiva consapevolezza del ricorrente dello stato delle scritture tale da impedirne la ricostruzione. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. 216 e 223 primo comma, legge fallimentare e 192 - 194 cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]. nei fatti contestati al capo F). Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei testi Pieri e Garini, ritenendo che nei quattro mesi di permanenza nel gruppo egli avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto, ma il ricorso contesta la attendibilità e credibilità del Pieri, quale consigliere di amministrazione e esercente ogni potere di amministrazione, così come del Garini, anch'egli nel c.d.a. della società e al momento della deposizione in procinto di discutere appello in sede civile. Il Tribunale avrebbe dovuto attentamente vagliare le dichiarazioni e ricercare riscontri esterni che, in realtà, non erano emersi e non potevano trarsi neppure dalle intercettazioni telefoniche, inutilizzabili nei confronti del ricorrente. Peraltro, il coinvolgimento dell'imputato in operazioni distrattive non era, in assenza di indici sintomatici ulteriori precisi e concordanti, di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a un soggetto che formalmente era estraneo al ceto gestorio della società. Nessuna distrazione poteva poi essergli addebitata per le somme ricevute dalla CDM di cui ai capi F1), F4), FS) e F6), trovando i pagamenti piena giustificazione nell'attività svolta dallo stesso a favore della società e nelle fatture emesse a CDM, nel momento in cui uno stato di insolvenza nemmeno poteva essere rappresentato. La sentenza impugnata ha omesso di considerare che i testi erano tutti soggetti interessati a affermare la responsabilità del ricorrente per escludere la propria: le fonti dichiarative da cui ha desunto la qualifica di amministratore di fatto hanno, infatti, tutte interessi antagonistici a quello del ricorrente; i giudici del merito hanno, inoltre, disatteso le considerazioni difensive volte ad evidenziare l'attività esplicata dal ricorrente all'interno del gruppo e a giustificare i trasferimenti di denaro, oltre che la mancanza di elemento oggettivo e soggettivo del reato; i giudici del merito hanno omesso ogni considerazione sul fatto che l'asserito ruolo di amministratore di fatto del ricorrente mal si concilia con la struttura organizzativa della CDM, costituita in forma di s.p.a. e dotata di un ampio consiglio di amministrazione, con l'assenza tanto di deleghe a operare quanto di procure per il compimento di atti gestionali o per prelievi e pagamenti. Si deduce che il ricorrente svolgeva attività di consulente per Vecafin ltd, per la quale gli era dovuto un compenso; la Corte ha sostenuto che la partita iva della ditta del ricorrente era stata chiusa, quando dai documenti emerge, in realtà, che essa era ancora attiva. 2.3. Con atto di motivi aggiunti (avv. [OSCURATO:PERSONA]) l'imputato deduce ulteriormente a) motivazione apparente e vizio di motivazione quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione artt. 2639 cc., art. 216 l.fall; c) violazione artt. 192-194 cod. proc. pen. Si torna a dedurre, in particolare, sulla inattendibilità di Quilici e Garini, evidenziando che la circostanza che Quilici abbia definito la propria posizione con l'applicazione pena non lo rende attendibile, perché molto più pregiudizievoli di quelle penali sono le responsabilità civili che questi temeva; Garini era, invece, inattendibile in quanto destinatario di azione civile con richiesta di risarcimento danni. 3. Con sentenza del16 gennaio 2023, n. 15738, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9 novembre 2021 sopra citata. Con sentenza del 13 febbraio 2024, n. 7189, la Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, ha accolto il ricorso straordinario presentato dallo stesso Piraccini contro la predetta sentenza rimettendo la valutazione del ricorso originario a separato giudizio rescissorio. In particolare, nella pronuncia n. 7189 del 2024 si afferma che "è fondata la prospettazione difensiva quanto all'avvenuto esame, nel giudizio che ha condotto alla emissione della sentenza impugnata, di uno soltanto (quello introdotto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]) dei due atti di ricorso proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 In particolare, il Collegio osserva che ad essere evidente e rilevante è l'omesso esame del secondo motivo di ricorso dell'originario atto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti, al di là delle valutazioni che verranno sviluppate in fase rescissoria, non risultano assimilabili a quelli introdotti con i motivi di critica redatti dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]". 4. Con memoria depositata nel corso del giudizio rescissorio la difesa dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha evidenziato, con riferimento alle condotte del capo A), che [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere quale "presunto gestore" della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e non della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da ciò emerge il grave errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Firenze, che in modo estemporaneo e avulso dalla stessa contestazione e dalle risultanze processuali, con una motivazione illogica e fortemente contradditoria, travisando i capi per cui era condanna in prime cure e le risultanze dibattimentali, ha deciso che il [OSCURATO:PERSONA] fosse chiamato a rispondere dei fatti relativi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale amministratore di fatto della medesima società, e non quale presunto amministratore di fatto della Trading, richiamando l'art. 2639 c.c., inconferente con il caso di specie; tuttavia, stante la peculiare qualifica di concorrente esterno, in virtù della quale il [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere dei fatti contestati al capo A), la Corte d'Appello di Firenze, per giungere a confermare la penale responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, verificare la sussistenza e motivare adeguatamente sulla contemporanea presenza degli elementi tipici enucleati dalla giurisprudenza per validare il concorso del terzo nella bancarotta fraudolenta per distrazione.5. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. l. Primo atto di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1.1. Il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle condotte commesse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è infondato. In esso si deduce che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore e liquidatore prima dell'intervento del gruppo societario asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sarebbero inattendibili perché avevano la finalità di allontanare da sé le responsabilità, e che quelle delle testimoni Pais e Pellegrinetti, dipendenti della fallita, sarebbero in parte inattendibili per i legami che avevano con la famiglia Quilici ed in parte insufficienti a dimostrare l'esser stata effettuata attività gestionale di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è andato oltre lo svolgimento di attività di mera consulenza. L'argomento è infondato. La sentenza di primo grado ha tratto la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto in gestione la [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di cinque persone: l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; le dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la creditrice della società, [OSCURATO:PERSONA]; il commercialista che aveva curato le trattative per l'affitto di azienda, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso sostiene che Quilici sia un dichiarante non attendibile in quanto soggetto con un interesse in conflitto, ma i giudici del merito hanno considerato lo statuto processuale del dichiarante Quilici, quale soggetto che, in quanto testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen. per aver definito la propria posizione con applicazione pena, è soggetto alla regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; hanno, quindi, rinvenuto riscontri alle dichiarazioni di Quilici, individualizzanti circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nelle deposizioni dei quattro testimoni sopraindicati. Il ricorso sostiene che anche le dipendenti Pais e Pellegrinetti avrebbero dovuto essere giudicate testimoni inattendibili, ma non spiega quale sarebbe l'interesse personale che le due dipendenti avrebbero nell'aver reso dichiarazioni sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale interesse personale non può consistere soltanto nell'esser state a lungo dipendenti della famiglia Quilici o della moglie di Quilici, atteso che "il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della .testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)" (Sez. 6, Sentenza n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, PC in proc. Giro, Rv. 272152). Il ricorso deduce che dalle dichiarazioni delle dipendenti non emerge un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA], che non aveva sottoscritto il contratto di affitto di azienda, non aveva mai ricevuto denaro a mani dalle dipendenti, la presenza in azienda ed il contatto con i fornitori erano giustificati dal ruolo di consulenza che lo stesso aveva. L'argomento è infondato. Gli "indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente" (Sez. 5, Sentenza n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497) sono stati rinvenuti nel caso in esame nelle sentenze impugnate in modo non illogico nel ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle trattative che hanno portato all'affitto d'azienda, nella circostanza che, una volta avvenuto l'ingresso del nuovo gruppo societario, [OSCURATO:PERSONA] desse direttive ai dipendenti (''vada in banca", "mi chiami il cliente", "mi stampi un mastrino", pag. 9 della sentenza di primo grado), nella circostanza che l'amministratore di diritto avesse disposto alle dipendenti di fare riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per gli incombenti relativi alla gestione aziendale, nella circostanza che questi trattasse con i creditori della società, e che fosse sempre presente in azienda, a differenza di [OSCURATO:PERSONA] che non era mai stato presente. Del tutto inconferente è la deduzione che [OSCURATO:PERSONA] non abbia sottoscritto il contratto di affitto di azienda, trattandosi di comportamento che non può essere richiesto ad un amministratore di fatto, spettando piuttosto all'amministratore di diritto. Il ricorso deduce che la [OSCURATO:PERSONA] continuava ad avere un amministratore di diritto, ma l'argomento è inconferente, perché la presenza di un amministratore di diritto non esclude la responsabilità di un eventuale amministratore di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225), e perché in presenza di un contratto di affitto di azienda con [OSCURATO:PERSONA], la gestione della società era passata all'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA], che operava quindi come amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], vendendone la merce giacente in magazzino, incassandone i crediti e pagando i fornitori. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata si è sottratta all'onere di individuare in modo concreto quali fossero i poteri direttivi e di controllo che avrebbe esercitato [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, ma l'argomento è infondato, perché, come riportato sopra, la sentenza di primo grado 1confermata da quella di appello con concorde ricostruzione in punto di fatto, ha individuato in modo puntuale e concreto i poteri esercitati in concreto da [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione aziendale della fallita e come l'esercizio degli stessi fosse avvenuto in modo continuativo. Il ricorso deduce che nessuna delle condotte distrattive relative alla [OSCURATO:PERSONA] fosse andata a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e delle persone legate a lui, ma l'argomento è infondato, perché, in realtà, come evidenziato in più punti della sentenza di primo grado (pag. 11 con riferimento alle cessioni delle rimanenze di magazzino, pag. 13 con riferimento all'incasso dei crediti verso clienti) le distrazioni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] sono avvenute in favore della [OSCURATO:PERSONA], e le distrazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] sono avvenute, come si dirà successivamente, anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di società riconducibili a suoi congiunti, talchè, per la proprietà transitiva delle relazioni tra gli insiemi, le distrazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto come beneficiario anche [OSCURATO:PERSONA] e persone a lui riconducibili. 1.2. Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle condotte commesse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è parimenti infondato. In esso si deduce che che l'amministratore di diritto era [OSCURATO:PERSONA], che era anche "titolare di parte significative delle quote", e quindi soggetto portatore degli interessi sottesi alle distrazioni, ma l'argomento è infondato, sia perché, come già evidenziato al punto l. l., la presenza di un amministratore di diritto non esclude la responsabilità di un eventuale amministratore di fatto, sia perché ciò che il ricorso chiama titolarità "di parte significative delle quote" della [OSCURATO:PERSONA] consiste, in realtà, nella titolarità da parte di Riccio dell'l% delle quote sociali della fallita, mentre il 99% era di proprietà di una società fiduciaria (pag. 22 della sentenza di primo grado).Nel ricorso si deduce che [OSCURATO:PERSONA] non aveva né il potere giuridico nè la forza concreta di indirizzare le decisioni di Riccio, ma l'argomento è inammissibile in quanto inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, atteso che la posizione di amministratore di fatto di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato non prevede la sussistenza di un potere giuridico o della forza di influenzare le decisioni di alcuno, ma, invece, l'esercizio in concreto da parte di questi dei poteri dell'amministratore di diritto. Il ricorso deduce che Riccio era pienamente operativo, ma l'argomento è inammissibile per difetto del requisito dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723) perché non allega o trascrive nel ricorso gli atti da cui si ricava tale affermazione, che è in contrasto con quanto scrive la sentenza di primo grado che evidenzia che le dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], poi transitate in [OSCURATO:PERSONA], avevano riferito in giudizio che Riccio non si vedeva quasi mai in azienda ed aveva riferito loro di far riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per gli incombenti dell'amministrazione e della gestione della società. Il ricorso deduce che quantomeno per la bancarotta documentale dovrebbe essere esclusa la responsabilità dell'imputato in quanto la documentazione non gli era mai stata consegnata ed era rimasta nella disponibilità di Riccio, ma, come risponde la pronuncia di appello all'analogo motivo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che "in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ave concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale)" (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Tale argomento supera anche le deduzioni contenute in ricorso, secondo cui non sarebbero imputabili a [OSCURATO:PERSONA] i pagamenti effettuati in favore di soggetti diversi dallo stesso. Il ricorso deduce che la bancarotta fraudolenta per distrazione in danno della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto al più essere riqualificata in bancarotta preferenziale perché [OSCURATO:PERSONA] era creditore dell'importo di 100.000 euro che aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA], di oltre 22.000 euro richiestigli ulteriormente da Riccio per far fronte ad impegni di spesa urgenti, e perché aveva maturato il diritto a compensi per la attività lavorativa svolta per conto della società, ma l'argomento è inammissibile per difetto di autosufficienza e versato in fatto. La sentenza di appello, infatti, nel decidere sull'analogo motivo, aveva evidenziato che "non risultano affatto questi versamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA], o comunque crediti personali dell'imputato", lamentando anche che l'appello si limitasse a richiamare le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] senza aggiungere nulla di specifico. A fronte di tale percorso logico della sentenza impugnata il ricorso avrebbe dovuto allegare al ricorso, o trascrivere in modo compiuto in esso, secondo la regola dell'autosufficienza sopra indicata, quali sono gli atti del processo da cui si ricava l'esistenza di questi versamenti effettuati dall'imputato. Il ricorso si limita a usare sul punto l'espressione "come emerge dagli estratti conti, dal libro giornale, dall'interrogatorio dallo stesso rilasciato", espressione che non soddisfa il canone dell'autosufficienza e della specificità delle deduzioni difensive, e che rende l'argomento inammissibile. Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato. 1.3. Il terzo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna per i reati in danno della CDM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è parimenti infondato. In esso si deduce che la qualifica di amministratore di fatto della fallita è stata accertata in base alle dichiarazioni di Pieri e Garini, che sono dei dichiaranti inattendibili, in quanto interessati a stornare da sé responsabilità per la ma/a gestio societaria. L'argomento è infondato. I giudici del merito hanno considerato lo statuto processuale del dichiarante Pieri, quale soggetto che, in quanto testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., è soggetto alla regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma hanno rinvenuto riscontri individualizzanti circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nelle deposizioni non soltanto di Garini, ma anche degli ulteriori testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso preferisce ignorare - , questi ultimi due completamente privi di interesse alle dichiarazioni in quanto meri dipendenti della società. Inoltre, riscontri circa la circostanza che dietro l'acquirente Vecafin ltd si nascondessero anche interessi personali di [OSCURATO:PERSONA] sono individuati nella sentenza di primo grado anche nelle evidenze emerse dai file del computer in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pagine 45 e seguenti della sentenza). Il ricorso deduce che, nell'attribuire al ricorrente di_qualifica di amministratore di fatto della fallita, il ricorso ha illogicamente privilegiato la prova dichiarativa sulle prove obiettive, ma l'argomento è inammissibile, in quanto non spiega quale fosse la prova obiettiva favorevole al ricorrente non considerata dai giudici del merito. Il ricorso deduce che la posizione di amministratore di fatto sarebbe "poco compatibile" con la struttura organizzativa della società, che era una s.p.a. facente parte di un gruppo industriale, che era dotata di collegio sindacale e di un collegio di revisori dei conti, che operavano controlli interni, ma l'argomento è infondato perché non tiene conto della circostanza evidenziata dai giudici del merito che l'attività di distrazione è avvenuta in un lasso temporale molto breve, tra il febbraio ed il maggio-giugno 2009 (pag. 34 della sentenza di primo grado), quando, per l'appunto, l'esistenza di organi interni ha comportato l'apertura delle iniziative giudiziarie contro il gruppo di persone, cui apparteneva il ricorrente, che aveva assunto il controllo dell'azienda. Il ricorso deduce che non è stato considerato che le somme erogate dalla fallita in favore di [OSCURATO:PERSONA] erano giustificate da fatture inopinatamente definite come emesse per operazioni inesistenti, omettendo di prendere in considerazione le ragioni di credito documentate e fondate sul rapporto di consulenza in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e la società. L'argomento è infondato, perché, come evidenziato nella sentenza di appello, nel decidere dell'analogo motivo, "non vi è alcuna prestazione professionale del [OSCURATO:PERSONA] che possa giustificare i rilevanti esborsi indicati nell'imputazione e non vi sono neppure fatture aventi un contenuto credibile e un importo che possa essere correlato a quanto sottratto" (pag. 24 della sentenza di appello). Il ricorso si limita a sostenere che il ricorrente si era impegnato come consulente della società in un "piano riorganizzativo" che prevedeva rilevanti compensi, anche qui senza allegare al ricorso, o trascrivere compiutamente in esso, quali siano gli atti dell'istruttoria processuale da cui risulti l'evidenza dell'esistenza di questo piano e della congruità degli importi trasferiti. In ogni caso, l'eventuale esistenza di ragioni di credito di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe idonea a giustificare la distrazione di risorse della fallita verso il figlio e la suocera di [OSCURATO:PERSONA] o la società della moglie dello stesso, del tutto estranei alla fallita, mentre proprio il potere di disporre pagamenti in favore di soggetti a lui vicini avvalora sul piano logico e giuridico l'attribuzione del ruolo gestorio, postulato dall'accusa. Il ricorso deduce che non è stato considerato che i trasferimenti di denaro sono avvenuti quando la crisi societaria non si era ancora manifestata in modo irreversibile, e che non è stato quindi approfondito il tema della esistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma l'argomento è infondato, in quanto i giudici del merito hanno preso posizione in modo non illogico anche su esso evidenziando che in quell'epoca la società non era ancora fallita ma versava già in condizioni di evidente difficoltà finanziaria (pag. 62 della sentenza di primo grado, ripresa a pag. 24 della sentenza di appello). Il motivo è, pertanto, infondato. 2. Secondo atto di ricorso ed atto di motivi aggiunti (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.1. Il primo motivo, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], è infondato. Il ricorso, dopo aver ripercorso lungamente quale fosse stato il motivo di appello presentato dalla difesa dell'imputato, deduce non essere stato considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un amministratore di diritto che era Quilici, e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva deleghe né poteri di controllo, ma si tratta di argomenti sovrapponibili a quelli proposti nel primo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed infondati per le stesse ragioni spiegate al punto 1.1. di questa sentenza. Il ricorso deduce anche che la sentenza di appello non avrebbe considerato che le trascrizioni delle dichiarazioni rese in giudizio delle testi Pais e Pellegrinotti e dal teste assistito Quilici non sono conformi a quanto riportato nella sentenza di primo grado, ma l'argomento è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché deduce un travisamento per omissione senza indicare quale sarebbe esattamente la dichiarazione travisata (in ricorso si parla in modo generico del travisamento "dell'effettivo tenore" delle dichiarazioni rese), quale il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado che avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni delle due testi, ed, inoltre, senza indicare se tale passaggio sia decisivo nell'impianto logico della sentenza, ed, infine, senza allegare al ricorso, o trascrivere compiutamente in esso, secondo la regola dell'autosufficienza l'atto dell'istruttoria da cui emergerebbe il travisamento. Il ricorso deduce che i giudici del merito avrebbero omesso il vaglio critico sulle dichiarazioni del teste Quilici, che era portatore di un interesse alla deposizione, ma l'argomento, che è sovrapponibile a quello contenuto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per le stesse ragioni indicate al punto 1.1. di questa sentenza. Il ricorso deduce che i giudici del merito avrebbero travisato le dichiarazioni di Garini che mai aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era un "esponente" della Pielle trading, ma solo che era un "professionista" della stessa, facendo discendere dalla attribuzione ad esso del ruolo di esponente della società la qualifica di amministratore di fatto. L'argomento è inammissibile sia in quanto presentato in difetto di autosufficienza, atteso che il ricorso non allega al ricorso, né trascrive integralmente in esso, l'atto dell'istruttoria dibattimentale da cui risultano le dichiarazioni di Garini, sia in quanto inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata che ha tratto il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non da cariche formali, ma dal "ruolo operativo" dello stesso (pag. 15 della sentenza di appello), precisando che "sia che il [OSCURATO:PERSONA] potesse operare per conto di TA trading in virtù di una disponibilità personale delle quote di società, sia che invece agisse per l'incarico di altri soggetti, titolari effettivi delle quote sociali e rimasti estranei al processo, nulla toglie alla piena fondatezza dell'accertamento del ruolo di amministratore svolto dall'imputato" (sempre pag. 15). Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato. 2.2. Il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione ed omesso esame delle censure difensive, sempre con riferimento alla condanna per la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], è infondato. In esso si deduce che non era stato dimostrato alcun apporto causale e concorsuale con l'amministratore di diritto, a maggior ragione perché di nessuna distrazione aveva beneficiato l'odierno ricorrente. L'argomento è infondato. Nel trarre dalla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente la prova della responsabilità per i fatti distrattivi riscontrati in danno della società la pronuncia di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità già citata al punto 1.2. di questa sentenza che ritiene che "in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale)" (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844). Non è, inoltre, vero che il ricorrente non avrebbe beneficato di alcuna distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA], perché, come già evidenziato al punto 1.1. di questa sentenza, le distrazioni dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] sono avvenute in favore della [OSCURATO:PERSONA], e le distrazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] sono avvenute anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di società riconducibili a suoi congiunti, talchè le distrazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto come beneficiario finale, pur se non immediato, anche [OSCURATO:PERSONA] e persone a lui riconducibili. Il ricorso deduce ancora che mancherebbe la prova dell'elemento psicologico del reato, ma l'argomento è inammissibile, perché meramente enunciato, e non affiancato da una spiegazione su quale sarebbe il passaggio della sentenza impugnata da censurare in ordine al riconoscimento dell'elemento psicologico del reato e quali i motivi per cui tale passaggio sarebbe manifestamente illogico. Il ricorso deduce ancora che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sul rigetto dei motivi di appello, aderendo acriticamente alla motivazione del giudice di prime cure, ma anche questo argomento è inammissibile, perché meramente enunciato; la sentenza di appello dedica, infatti, alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta per distrazione della [OSCURATO:PERSONA] le pagine da 12 a 15 della motivazione; il ricorso si limita a sostenere che il giudice di appello non avrebbe effettuato "alcuna analisi del supporto documentale e probatorio sottoposto alla sua attenzione" (pag. 20 del ricorso) senza, però, riempire di contenuto questa affermazione e spiegare esattamente quale sarebbe il motivo di appello non valutato, quali i documenti e le prove di cui è stata omessa la valutazione, ed in che modo essi siano decisivi. Il motivo è, pertanto, nel complesso, infondato. 2.3. Il terzo motivo, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla responsabilità del ricorrente nella bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], è infondato. In esso si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, sia l'eventuale condotta posta in essere dal ricorrente nella realizzazione dell'evento, sia il suo coinvolgimento psicologico, limitandosi ad ascrivergli tutte le condotte di cui ai capi indicati perché sarebbe stato l'amministratore di fatto della società, ma la qualifica di amministratore di fatto gli sarebbe stata attribuita indebitamente, atteso che il ricorrente si occupava solo dei fornitori, non era il soggetto delegato ad operare sulla banca, non era il destinatario delle deleghe di Riccio, non poteva personalmente prelevare allo sportello o emettere assegni né girarli per l'incasso, così come non risultava essere neppure indirettamente destinatario delle distrazioni di cui ai capi D2, D3, D4, D7, D8, D9. Le distrazioni furono invece poste in essere da Riccio, amministratore di diritto che mai aveva abdicato alle sue funzioni, e in relazione ad esse non vi è alcuna prova dell'apporto concorsuale del ricorrente; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse destinatario di alcune dazioni non poteva ritenersi sufficiente ad affermare la responsabilità dell'imputato per tutte le distrazioni di cui al capo D). Si aggiunge che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riproporre la motivazione di primo grado non rispondendo alle deduzioni formulate in atto di appello. L'argomento è infondato. Il riconoscimento della natura di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] nel comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato in modo non illogico nella sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che il ricorrente non fosse delegato ad operare sulla banca, non potesse personalmente prelevare allo sportello o emettere assegni né girarli per l'incasso, non rende illogico questo giudizio, perché sta soltanto a significare che il ricorrente non compariva formalmente nell'organizzazione aziendale neanche con deleghe, il che però non è incompatibile con una amministrazione di fatto che, per sua natura, si effettua senza esporsi formalmente. Peraltro, va anche osservato che "in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario" (Sez. 5, Sentenz.a n. 2?14 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881). La circostanza che il ricorrente non sia il destinatario finale di alcune delle distrazioni individuate non impedisce il giudizio di responsabilità nei suoi confronti, in quanto, una volta riconosciuta la sua natura di amministratore di fatto, egli risponde di tutta l'attività svolta dalla società, e non soltanto di quella di cui sia stato beneficiario finale, come sottolineato dalla giurisprudenza citata al punto 2.2. di questa sentenza. Nel ricorso si deduce, inoltre, che le dazioni di cui ai punti D5), D6) e D10) dell'imputazione, di cui sono stati destinatari finali [OSCURATO:PERSONA] o suoi familiari o soggetti comunque a lui riconducibili, sarebbero avvenute in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi in stato di insolvenza, ma l'argomento è inammissibile, perché meramente enunciato, e non corredato di alcun percorso logico a sostegno, oltre che proposto in difetto del requisito dell'autosufficienza. Nel ricorso si deduce che per questi pagamenti, al più, il ricorrente avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere di bancarotta preferenziale, essendo creditore della [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 100.000,00, e di un altro prestito di euro 22.000,00 effettuato dal ricorrente nei confronti del Riccio, ma l'argomento, sovrapponibile a quello proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.2. di questa sentenza, non potendosi ritenere che la dimostrazione dell'esistenza di questi crediti possa essere provata dall'allegazione al ricorso dell'estratto del libro giornale, che di per sé può dimostrare solo l'indicazione in contabilità di una voce in entrata ma non l'esistenza reale della stessa. Nel ricorso si deduce, per ciò che riguarda la bancarotta documentale di cui al capo E), che la contabilità era tenuta da altri soggetti (la Pellegrinotti l'aveva consegnata a Rampulla, e in seguito emerge fosse tenuta dallo staff del Riccio), e che la sentenza di appello omette di dar conto di alcuna concreta e effettiva consapevolezza del ricorrente dello stato delle scritture tale da impedirne la ricostruzione, ma l'argomento, sovrapponibile a quello analogo proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.2. di questa sentenza. Nel complesso, il motivo è infondato.2.4. Il quarto motivo, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]., è infondato. In esso si deduce che il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei testi Pieri e Garini, testi interessati e non attendibili. L'argomento, sovrapponibile a quello analogo proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.3. di questa sentenza. Nel ricorso si deduce che il coinvolgimento dell'imputato in operazioni distrattive non era, in assenza di indici sintomatici ulteriori precisi e concordanti, di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a un soggetto che formalmente era estraneo al ceto gestorio della società, ma l'argomento è infondato, perchè la circostanza che il ricorrente fosse formalmente estraneo al ceto gestorio della società non è incompatibile con la natura di amministratore di fatto, ed anzi ne è un presupposto sul piano strettamente logico. Il ricorso è, invece, affetto dal difetto di specificità del motivo di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) nel momento in cui sostiene che la natura di amministratore di fatto è stata attribuita al ricorrente soltanto dall'essere lo stesso beneficiario di alcune distrazioni, perché le pronunce di merito, in realtà, evidenziano anche il ruolo operativo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società, parte della motivazione della sentenza con cui il ricorso non si confronta. Nel ricorso si deduce che nessuna distrazione poteva poi essere addebitata al ricorrente per le somme ricevute dalla CDM di cui ai capi F1), F4), FS) e F6), trovando i pagamenti piena giustificazione nell'attività svolta dallo stesso a favore della società e nelle fatture emesse a CDM, ma l'argomento, sovrapponibile a quello analogo proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.3. di questa sentenza. Nel ricorso di deduce che le distrazioni erano avvenute in un momento in cui uno stato di insolvenza nemmeno poteva essere rappresentato, ma l'argomento, sovrapponibile a quello analogo proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.3. di questa sentenza. Nel ricorso si deduce che i giudici del merito hanno omesso ogni considerazione sulla circostanza che l'asserito ruolo di amministratore di fatto del ricorrente mal si concilia con la struttura organizzativa della CDM, costituita in forma di s.p.a. e dotata di un ampio consiglio di amministrazione, ma l'argomento, sovrapponibile a quello analogo proposto nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è infondato per gli stessi motivi già indicati al punto 1.3. di questa sentenza. Nel ricorso si deduce che la sentenza impugnata ha sostenuto che la partita iva della ditta del ricorrente era stata chiusa, quando dai documenti emerge, in realtà, che essa era ancora attiva, ma l'argomento è infondato, perché un travisamento degli elementi di fatto posti alla base della decisione comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato "solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato" (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv. 277758), e, nel caso in esame, la circostanza che le fatture emesse a giustificativo dei pagamenti fossero per operazioni inesistenti non è stata tratta soltanto dal dato formale dell'assenza di partita iva attiva da parte dell'emittente, ma anche dal dato sostanziale dell'assenza di una prestazione d'opera idonea a giustificare un tale drenaggio di risorse dalla società. Inoltre, la deduzione relativa alla perdurante operatività della partita iva dell'imputato è dedotta in modo generico e sfornita di qualsiasi riscontro• Nel complesso, il motivo è infondato. 2.5. Nel ricorso per motivi aggiunti si deduce motivazione apparente e vizio di motivazione tornando ad argomentare, in particolare, sulla inattendibilità di Quilici e Garini, ed evidenziando che la circostanza che Quilici abbia definito la propria posizione con l'applicazione pena non lo rende attendibile, perché molto più pregiudizievoli di quelle penali sono le responsabilità civili che questi temeva; Garini era, invece, inattendibile in quanto destinatario di azione civile con richiesta di risarcimento danni. Le sole dichiarazioni delle dipendenti Pais e Pellegrinotti non farebbero emergere una situazione di amministrazione di fatto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti, in tutto sovrapponibili a quelli analoghi proposti nell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nell'atto di ricorso originario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono infondati per i motivi già indicati ai punti 1.1. e 2.1. di questa sentenza. 3. Memoria depositata nel corso del giudizio rescissorio Nel corso del giudizio rescissorio la difesa dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha sostenuto con memoria che, con riferimento alle condotte del capo A), che [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a rispondere quale "presunto gestore" della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e non della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre sarebbe stato condannato quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], qualifica che non gli era mai stata attribuita in imputazione, ciò comporterebbe un grave errore della pronuncia .. impugnata sulla individuazione dei presupposti per la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che, a quel punto, avrebbe dovuto essere modulata su quelli della responsabilità del terzo per fatti di bancarotta. L'argomento è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta nel corso del giudizio rescissorio. L'argomento è anche manifestamente infondato, perché dalla circostanza che, a partire dall'affitto di azienda, la Pielle S