CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14126/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4-5) e che la motivazione relativa alla complessiva pena inflitta è priva di fratture logiche; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il