CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate in concorso; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, il motivo di ricorso con cui si lamenta l'errata determinazione della pena, in difformità dal contenuto dell'accordo concluso con la parte pubblica, è manifestamente infondato poiché dal tenore della sentenza, dal contenuto del verbale d'udienza e dal tenore della richiesta formulata dalla difesa e rivolta al Procuratore generale (fg. 3 del fascicolo) risulta la corrispondenza della pena inflitta con quella oggetto del concordato tra le parti; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen. in quanto oggetto della rinuncia dell'imputato in sede di accordo con la parte pubblica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec