CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13118/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032CCGX) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saotite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorre avverso l'ordinanza del 30 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Pavia che, in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che né l'imputato né il difensore avevano proposto appello, ha rideterminato ex art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. la pena di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia dell'Il ottobre 2022, definitiva il 26 novembre 2022. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato la riduzione di un sesto della pena irrogata - così come previsto dal nuovo istituto introdotto dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui né l'imputato né il difensore propongono appello - nonostante la relativa sentenza di condanna di primo grado fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto ricordare che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. Giova, altresì, evidenziare che tale norma non può trovare applicazione per quei procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, giorno dell'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394). Nel caso in esame, quindi, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre l'applicazione retroattiva della nuova disciplina, considerato che la sentenza con la quale Viavattene era stato condannato era divenuta irrevocabile solo in data 26 novembre 2022, prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l