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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14614/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,00 di multa'per il reato di cui all'art. 73, comma 5t del D.P.R. 309 del 1990.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della eassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,00 di multa'per il reato di cui all'art. 73, comma 5t del D.P.R. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della eassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M
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