CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 33257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29400/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] N. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata - DISTANZELEGALIAvverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 725/2021 depositata il 25/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 129 del 2017, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e BNP [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante l’arretramento e/o la demolizione di opere realizzate in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà dell’attrice e al risarcimento dei danni; ha anche condannato [OSCURATO:PERSONA] a tenere BNP Paribas indenne di ogni conseguenza. 2. La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello incidentale dell’attrice e rigettando l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato queste ultime a demolire la costruzione realizzata in sopraelevazione e all’arretramento della costruzione fino alla misura del volume preesistente. 3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. BNP ParibasLease [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 6. Con istanza congiunta del 09/06/2023, i difensori delle parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la caducazione delle pronunce di merito, con compensazione delle spese, dando atto che, in pendenza del giudizio di cassazione, le parti, con accordo espresso, “sono giunte ad una composizione bonaria della controversia”. 7. In prossimità dell’adunanza camerale, le stesse parti hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito nell’istanza di declaratoria della cessazione delle materia del contendere. 8. Poiché la lite è stata conciliata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere. In relazione alla richiesta de lle parti di cancellazione delle sentenze di primo e di secondo grado, come ricorda Cass. n. 8759/2024, la Corte ha chiari to che « [n] el giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 c.c.” (Cass. n. 5587 del 09/03/2007)». 9. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate , tra le parti, in conformità della loro richiestacongiunta. 10. La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012. In termini, tra altre, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.20697 del 20/07/2021, secondo cui: «In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria”dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità». P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e dell’annotazione delle sentenze di primo e secondo grado. Così decisoin Roma, ne