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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 41007/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce ha - per quanto ancora di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 13 ottobre 2017, rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale.

2. La non manifesta infondatezza del terzo motivo consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - in assenza di sospensioni - il 1 gennaio 2022.

Decidendo sulla censura inerente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria laddove, da un lato, ha richiamato i precedenti penali dell'imputato e, dall'altro, ne ha affermato la "lievità", in tal modo coniugando, nella medesima affermazione, enunciati contrastanti, che abdicano alla verifica in concreto di meritevolezza prospettata con l'appello che resta, pertanto, sguarnita di razionale confutazione.

3. La non manifesta infondatezza delle deduzioni difensive impone il rilievo della prescrizione e le conseguenti statuizioni.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Lecce ha - per quanto ancora di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 13 ottobre 2017, rideterminato le pene accessorie fallimentari, confermando l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale. 2. La non manifesta infondatezza del terzo motivo consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - in assenza di sospensioni - il 1 gennaio 2022. Decidendo sulla censura inerente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso una motivazione intrinsecamente contraddittoria laddove, da un lato, ha richiamato i precedenti penali dell'imputato e, dall'altro, ne ha affermato la "lievità", in tal modo coniugando, nella medesima affermazione, enunciati contrastanti, che abdicano alla verifica in concreto di meritevolezza prospettata con l'appello che resta, pertanto, sguarnita di razionale confutazione. 3. La non manifesta infondatezza delle deduzioni difensive impone il rilievo della prescrizione e le conseguenti statuizioni. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris