CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in sede, ha assolto l'imputato per la contestazione di cui agli artt. 223 co.2 n.1 I. fall. e 2621 c.c. perché il fatto non costituisce reato, confermando però la sua condanna per il reato di cui all'art. 223 co.2 n.2 I. fall. commesso nelle qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita nel 2016. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente, in primo luogo, deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo e del dolo nel reato di bancarotta da operazione dolose, nonché la contraddittorietà della motivazione rispetto alla pronuncia di assoluzione per il delitto di bancarotta causativa del dissesto per false comunicazioni sociali, nonché lamenta l'illegittimità del provvedimento in relazione al principio di legalità ex art. 25 co.2 Cost data l'impossibilità per l'imputato di prevedere ex ante le conseguenze penali del proprio agire in ordine all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità richiamata della pronuncia d'appello in materia di rateizzazione dei debiti tributari - non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giJridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 21, 22 e 23 della sentenza d'appello). Rilevato in tal senso che la Corte ha evidenziato come l'omesso versamento dell'IVA è stato perseguito dalla fallita a partire già dal 2006 quale forma di autofinanziamento ed è proseguito anche successivamente al recesso di Samsung. Circostanze queste che sono state poste a fondamento dell'affermata concausalità di tale condotta sul dissesto, che del dolo dell'imputato, con motivazione logica e coerente a tali risultanze e con la quale sostanzialmente il ricorrente ha preferito non confrontarsi. Rilevato che cor riguardo ai rilievi concernenti la rateizzazione del debito fiscale le doglianze del ricorrente si rivelano meramente reiterative e parimenti prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che non ha negato l'astratta liceità dell'operazione, ma ha evidenziato come nelle concrete modalità in cui è stata realizzata la stessa riveli l'esclusiva intenzione di garantirsi, attraverso la novazione dell'obbligazione, la prosecuzione del meccanismo di autofinanziamento, tanto più che la difesa non ha mai provato l'avvenuto regolare pagamento dei ratei. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell