CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 7 gennaio 2015 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha riqualificato il fatto come tentato furto pluriaggravato e ha ridotto la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento formulando un solo motivo, con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non si indica quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata e le ragioni della sua sussistenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11