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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19927/2022

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 25.

Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege.

Controricorrente avverso il decreto n. 1445 della Corte di appello di Salerno, depositato il 27.

2. 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.

5. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.

N. 19820/2020. viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

Fatti di causa Con decreto n. 1445 del 27.

2. 2020 la Corte di appello di Salerno rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del consigliere designato che aveva respinto la loro domanda di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al Tribunale di Salerno il 30.

7. 2004 e conclusosi con la cancellazione della causa dal ruolo in grado di appello e successiva estinzione in data 22.

7. 2018.

Ritenuta la tempestività del ricorso, la Corte distrettuale rigettò la domanda affermando che andava esclusa nella fattispecie la sussistenza del pregiudizio per irragionevole durata del processo ai sensi sia dell'art. 2, comma 2 sexies, legge n. 89 del 2001, atteso che il processo di appello si era estinto per mancata comparizione delle parti alla prima udienza e successiva omessa riassunzione, sia a mente dell'art. 2, comma 2 quinques, della medesima legge, avendo le parti instaurato il giudizio presupposto facendo valere una pretesa consapevolmente del tutto infondata e insuscettibile di possibilità di essere accolta, tenuto conto che essi aveva domandato la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e che la sentenza di primo grado aveva respinto la loro domanda in ragione del fatto che essi non l'avevano mai esercitata.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato i' 30.

6. 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.

Con ordinanza del 13.

12. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.R.G.

N. 19820/2020.

La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.

10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18.

12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Il Procuratore generale ha deposito le conclusioni scritte indicate in epigrafe.

Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies lett. c, legge n. 89 del 2001, censura la decisione impugnata per avere ritenuto l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in ragione del rilievo che il procedimento di appello del giudizio presupposto si era concluso con l'estinzione per inattività delle parti, mentre tale epilogo avrebbe dovuto considerarsi del tutto irrilevante nel caso di specie, in cui le parti avevano denunziato la non ragionevole durata del processo in relazione al giudizio di primo grado, iniziato r el 2004 e conclusosi con sentenza del 5.

11. 2016.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto dei ricorrenti all'equo indennizzo in ragione del fatto che la domanda da loro avanzata nel giudizio presupposto, che ha qualificato come azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, era del tutto irfondata, risultando dall'esame della relativa sentenza che gli attori non avevano mai esercitato il passaggio, circostanza questa che deponeva anche nel senso che gli attori fossero consapevoli del fatto che la loro domanda non aveva possibilità di essere accolta.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che la Corte di appello, nel compiere la censurata valutazione, è incorsa in palesi errori, dal momento che, come risulta dagli atti del relativo giudizio e in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio presupposto, gli istanti non avevano esercitato un'azione possessoria, ma avevano dedotto che il loro fondo era intercluso e chiesto conseguentemente la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 cod. civ..

Si sostiene, pertanto, che se la Corte di merito avesse esaminato gli indicati atti del giudizio di R.G.

N. 19820/2020. merito, avrebbe certamente escluso la palese infondatezza della domanda ivi proposta.

Il secondo motivo di ricorso, che si ritiene opportuno esaminare per primo, è inammissibile.

Tale conclusione si impone in quanto l'accertamento in ordine alla identificazione e qualificazione della domanda proposta dagli odierni ricorrenti nel giudizio presupposto e la valutazione della consapevolezza da parte degli attori della manifesta infondatezza della stessa integrano apprezzamenti di fatto demandati dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, il cui risultano non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare l'oggetto del giudizio presupposto e quindi nel formulare la sua valutazione in ordine alla richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 i ricorrenti, infatti, non denunziano alcuna violazione di legge, ma sollecitano un nuovo e diverso esame degli atti del giudizio presupposto, che questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, non può compiere.

Il rigetto del secondo motivo determina altresì l'inammissibilità del primo.

La motivazione del decreto impugnato investita dal secondo motivo costituisce infatti un'autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere il rigetto della domanda di equa riparazione.

Ne discende l'inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione, che continuerebbe ad essere sorretta e giustificata dalla seconda ratio decidendi.

Costituisce principio di diritto vivente di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di motivazioni, tra loro autonome, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.

È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella R.G.

N. 19820/2020. sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni ( Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 25. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege. Controricorrente avverso il decreto n. 1445 della Corte di appello di Salerno, depositato il 27. 2. 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 5. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G. N. 19820/2020. viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Fatti di causa Con decreto n. 1445 del 27. 2. 2020 la Corte di appello di Salerno rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del consigliere designato che aveva respinto la loro domanda di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al Tribunale di Salerno il 30. 7. 2004 e conclusosi con la cancellazione della causa dal ruolo in grado di appello e successiva estinzione in data 22. 7. 2018. Ritenuta la tempestività del ricorso, la Corte distrettuale rigettò la domanda affermando che andava esclusa nella fattispecie la sussistenza del pregiudizio per irragionevole durata del processo ai sensi sia dell'art. 2, comma 2 sexies, legge n. 89 del 2001, atteso che il processo di appello si era estinto per mancata comparizione delle parti alla prima udienza e successiva omessa riassunzione, sia a mente dell'art. 2, comma 2 quinques, della medesima legge, avendo le parti instaurato il giudizio presupposto facendo valere una pretesa consapevolmente del tutto infondata e insuscettibile di possibilità di essere accolta, tenuto conto che essi aveva domandato la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e che la sentenza di primo grado aveva respinto la loro domanda in ragione del fatto che essi non l'avevano mai esercitata. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato i' 30. 6. 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Con ordinanza del 13. 12. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria.R.G. N. 19820/2020. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha deposito le conclusioni scritte indicate in epigrafe. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 2 sexies lett. c, legge n. 89 del 2001, censura la decisione impugnata per avere ritenuto l'insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in ragione del rilievo che il procedimento di appello del giudizio presupposto si era concluso con l'estinzione per inattività delle parti, mentre tale epilogo avrebbe dovuto considerarsi del tutto irrilevante nel caso di specie, in cui le parti avevano denunziato la non ragionevole durata del processo in relazione al giudizio di primo grado, iniziato r el 2004 e conclusosi con sentenza del 5. 11. 2016. Il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto dei ricorrenti all'equo indennizzo in ragione del fatto che la domanda da loro avanzata nel giudizio presupposto, che ha qualificato come azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, era del tutto irfondata, risultando dall'esame della relativa sentenza che gli attori non avevano mai esercitato il passaggio, circostanza questa che deponeva anche nel senso che gli attori fossero consapevoli del fatto che la loro domanda non aveva possibilità di essere accolta. Sostengono al riguardo i ricorrenti che la Corte di appello, nel compiere la censurata valutazione, è incorsa in palesi errori, dal momento che, come risulta dagli atti del relativo giudizio e in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio presupposto, gli istanti non avevano esercitato un'azione possessoria, ma avevano dedotto che il loro fondo era intercluso e chiesto conseguentemente la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 cod. civ.. Si sostiene, pertanto, che se la Corte di merito avesse esaminato gli indicati atti del giudizio di R.G. N. 19820/2020. merito, avrebbe certamente escluso la palese infondatezza della domanda ivi proposta. Il secondo motivo di ricorso, che si ritiene opportuno esaminare per primo, è inammissibile. Tale conclusione si impone in quanto l'accertamento in ordine alla identificazione e qualificazione della domanda proposta dagli odierni ricorrenti nel giudizio presupposto e la valutazione della consapevolezza da parte degli attori della manifesta infondatezza della stessa integrano apprezzamenti di fatto demandati dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, il cui risultano non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare l'oggetto del giudizio presupposto e quindi nel formulare la sua valutazione in ordine alla richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 i ricorrenti, infatti, non denunziano alcuna violazione di legge, ma sollecitano un nuovo e diverso esame degli atti del giudizio presupposto, che questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, non può compiere. Il rigetto del secondo motivo determina altresì l'inammissibilità del primo. La motivazione del decreto impugnato investita dal secondo motivo costituisce infatti un'autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere il rigetto della domanda di equa riparazione. Ne discende l'inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione, che continuerebbe ad essere sorretta e giustificata dalla seconda ratio decidendi. Costituisce principio di diritto vivente di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di motivazioni, tra loro autonome, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella R.G. N. 19820/2020. sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni ( Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in R
Decreto Cassazione n. 19927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris