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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10305/2023

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ZA sul ricorso 28718/2 *IN proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - sentenza la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 69/2020 depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorre a questa Corte onde veder cassata. sulla base di un unico mezzo, illustrato con memoria, al quale pure replica la Regione Autonoma della Sardegna con controricorso, l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ne ha respinto il gravame avverso il rigetto in primo grado della domanda intesa a conseguire la condanna della Regione alla corresponsione del contributo finanziario in conto interessi riconosciuto nel quadro di attuazione degli interventi autorizzati dal d.l. 4 novembre 1988, n. 465, contributo negato da questa per non aver la [OSCURATO:SOCIETA] adempiuto agli obblighi assunti nella convenzione di finanziamento.

A motivazione del pronunciato rigetto la Corte d'Appello ha fatto rilevare che, giusta le determinazioni adottate con l'art. 14 della convenzione di finanziamento, l'erogazione della provvidenza, consistente nella corresponsione di una contribuzione in conto capitale e di una contribuzione in conto interessi, era subordinata alla duplice condizione che fosse stipulato l'atto di erogazione finale del mutuo e che fossero regolarmente adempiuti gli obblighi assunti dal mutuatario.

Nella specie era risultato che, ricevuta una prima quota del finanziamento in conto capitale, pari a lire 750.000.000 del complessivo mutuo stipulato con la banca BNL di lire 1.100.000.000, la [OSCURATO:SOCIETA] si era resa inadempiente nell'assolvimento degli obblighi restitutori, sicché la banca mutuante aveva proceduto a dichiarare risolto il contratto.

Di conseguenza, ha osservato il decidente, erano venute meno le condizioni imposte dalla norma convenzionale e, legittimamente, la Regione aveva perciò ricusato l'erogazione del reclamato contributo in conto interessi.

Né, a giudizio del decidente, può reputarsi rilevante il fatto, opposto dall'appellante, che BNL e la [OSCURATO:SOCIETA] e, meglio, il Concordato preventivo della stessa avessero RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] s.

Marulli convenuto di risolvere il contenzioso restitutorio a mezzo di un negozio transattivo, non potendo a questo riconoscersi natura conservativa rispetto al preesistente rapporto di mutuo, attesane la risoluzione a cui aveva proceduto la banca constatando l'inadempimento della parte mutuataria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con un unico motivo articolato su un triplice registro il Concordato ricorrente impugna la sentenza in disamina «per violazione e/o errata applicazione dei principi ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e ss. c.c.».

Si deduce, per vero, l'erroneità delle determinazioni adottate dalla Corte cagliaritana considerando, inizialmente, che l'interpretazione da essa resa dell'art. 14 della convenzione di finanziamento «cozza» con la ratio sottesa a detta norma, intesa ad evitare che la parte destinataria del finanziamento possa ricevere le pubbliche erogazioni senza dar corso alla restituzione delle somme mutuate e così conseguire un indebito arricchimento.

In particolare, il ricorrente annota, con un primo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere che l'erogazione da parte della banca della somma di lire 750.000.000 costituisse atto di erogazione finale del mutuo, atteso che l'art. 14 subordinava la corresponsione del contributo all'importo effettivamente erogato, a nulla rilevando in contrario che nel contratto di mutuo fosse stata stabilita la diversa cifra di 1.100.000.000, costituendo, questa, solo la massima somma erogabile; con un secondo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere la conducenza del fatto costituito dall'avvenuta restituzione della somma mutuata sul presupposto, non comprovato dalle fonti giurisprudenziali da esso citate, che, essendo intervenuta la risoluzione del pregresso rapporto di mutuo, per effetto del collegamento negoziale tra questo ed il rapporto di finanziamento anche gli obblighi nascenti in capo alla Regione dal ativa RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] ns.

Marulli convenzione dovessero considerarsi venuti meno; con un terzo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere la rilevanza nella specie della scrittura transattiva sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del pregresso rapporto di mutuo, al contrario essendo l'accordo in tal senso intervenuto tra la banca e la debitrice inteso ad estinguere anticipatamente il predetto rapporto.

3. Tutti sopradetti motivi si offrono ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibilità.

Giova tuttavia, di fronte alla ricognizione della vicenda a cui ha proceduto il Concordato ricorrente ed, indirettamente, anche a maggior conforto dell'ineccepibilità delle determinazioni adottate dalla Corte d'Appello con la sentenza oggi impugnata, ristabilire previamente, alla stregua degli atti conoscibili - ricorso, controricorso, memoria e sentenza - alcune verità di fondo.

E' pacifico perciò che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Regione autonoma della Sardegna si fossero legate reciprocamente in un rapporto di finanziamento inteso a dare attuazione agli interventi previsti dal d.l. 465/1988 disciplinato a mezzo di convenzione, il cui art. 14 prevedeva che il contributo in conto interessi fosse pagato "in relazione all'importo di mutuo effettivamente erogato" e "sarà comunque subordinato alla regolarità nell'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario".

La BNL, in veste di banca mutuataria aveva perciò provveduto all'erogazione di una prima quota di mutuo nella misura di 750.000.000 di lire e, costatando tuttavia che la mutuataria si era resa inadempiente nella sua restituzione, aveva proceduto a dichiarare risolto il contratto di mutuo intimando alla mutuataria il rientro.

Di seguito, la mutuataria e la banca addivenivano ad un accordo transattivo che metteva fine al contenzioso restitutorio.

Prendendo atto di ciò e, segnatamente, dell'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo per l'inadempimento della mutuataria, la Regione aveva di con guenza RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] arulli negato la corresponsione del contributo in conto interessi reclamato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

4. Questo è il quadro di fatto della vicenda che emerge dagli atti conoscibili.

Sono di conseguenza innegabili ihisig..~1~~ gli elementi distonici che infirmano la contraria prospettazione della ricorrente, inesorabilmente compromessa nella sua costruzione da due fatti inconfutabili: l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] nell'assolvimento degli obblighi assunti con il mutuo e la risoluzione del relativo contratto a cui, in ragione di ciò, aveva proceduto la banca mutuante.

5. Tanto premesso in linea di principio - e venendo alla materia oggetto di giudizio per come perimetrata dalle sopra riferite censure - il collegio non può che ribadire, a corredo della premessa declaratoria di inammissibilità, principi largamenti arati; ovvero che 1) che l'attività di interpretazione del contratto a mente degli artt. 1362 e segg. cod. civ. è compito che pertiene in via esclusiva alla potestà di giudizio del giudice di merito, costituendo accertamento di fatto a cui lui solo può procedere in quanto giudice del fatto sostanziale; 2) l'interpretazione del contratto resa dal giudice di merito all'esito del giudizio demandatogli è censurabile in cassazione per vizio di motivazione - nei limiti, ben'inteso, in cui esso è attualmente rilevabile quale vizio cassatorio secondo la lezione monofilattica delle SS.UU. 8053 e 8053/2014 - o per violazione dei canoni ermeneutici disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c.; 3) la censurabiltà per cassazione dell'errore ermeneutico per violazione di legge è praticabile a condizione che venga indicato esattamente il parametro nomativo violato ovvero quale dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. il giudice nell'interpretare il contratto al suo esame abbia violato ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] Estensore qonMarulli risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

6. Posti questi principi, è presto detto che la prospettazione ricorrente si sottrae al chiesto scrutinio.

Oltre, infatti, a riposare su un quadro di fatto non corrispondente, come visto, al vero risultante dalle carte processuali, essa chiama questa Corte, da un lato, ad esercitare un compito non suo, dall'altro, ne sollecita l'intervento fuori dalle regole consentite.

Sotto la prima angolazione è evidente che, allorché il ricorrente dissente dall'interpretazione dell'art. 14 resa dai decidenti di merito, egli reclami una rinnovazione del sindacato interpretativo chiedendo che la Corte, preso a mano il dettato dell'art. 14, ne corregga l'interpretazione laddove i giudici di merito, dato atto che la norma in parola obbligava la Regione Sardegna a condizione che fosse stipulato l'atto finale di mutuo e che fossero adempiuti dalla parte mutuataria gli obblighi da essa assunti in sede di stipula, erano pervenuti alla conclusione che, essendosi la [OSCURATO:SOCIETA] resa inadempiente nell'assolvimento degli obblighi assunti dalla banca, ciò legittimava il rifiuto della Regione di procedere all'erogazione del contributo in conto interessi, a cui questa non poteva appunto ritenersi obbligata a fronte del constatato inadempimento della parte mutuataria.

Rispetto a questo approdo la censura pretenderebbe - e qui sta la prima ragione della sua inammissibilità - che la Corte, rinnovando l'interpretazione della norma, sostituisca la propria interpretazione, ovviamente per principio più favorevole alle ragioni del ricorrente, a quella dei giudici di merito, appropriandosi di un potere che al riguardo compete solo a costoro ed esercitando un ufficio palesemente estraneo ai propri compiti ordinamentali.

Sotto una seconda angolazione è evidente che gli intendimenti ricorrenti intesi ad avallare un'interpretazione della norma orchestrata a beneficio della propria tesi, valorizzando isolatame singole RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della Sardegna Esten1or onsarulli locuzioni presenti nel suo testo in funzione di una sua diversa lettura, che smarrisce tuttavia la percezione del quadro d'assieme, non si allineano minimamente al quadro delle regole che rendono censurabile in cassazione l'errore ermeneutico.

Si richiamano, si, gli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. ma si tratta di indicazioni del tutto generiche, non solo perché è oscuro a quali altre norme oltre a quelle evocanti il criterio letterale e quello sistematico il ricorrente abbia inteso fare riferimento, ma anche perché, limitandosi a quelli espressamente menzionati, le singole articolazioni in cui la doglianza si dispiega non indicano segnatamente perché l'interpretazione dei giudici di merito si discosterebbe dai citati criteri, ossia il punto ed il modo in cui costoro, di fronte all'inadempimento della mutuataria ed al fatto, contrattualmente previsto, che ciò liberava la Regione da ogni obbligo contributivo, avrebbero equivocato il tenore letterale della singola dizione ed il suo significato in rapporto al complessivo assetto negoziale risultante dalle altre pattuizioni convenzionali riconoscendo che legittimamente la Regione aveva rifiutato di erogare il contributo richiesto.

E dunque la censura, per come ipotizzata alludendo alla violazione dei criteri di ermeneutica, non conformandosi alle regole dianzi ricordate, non si rende conoscibile da questa Corte, avanti alla quale, come si è innanzi precisato, non è infatti azionabile una diversa chiave di lettura ermeneutica se quella resa dai decidenti di merito non è debitamente censurata.

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 28718/2 *IN proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - sentenza la sentenza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 69/2020 depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorre a questa Corte onde veder cassata. sulla base di un unico mezzo, illustrato con memoria, al quale pure replica la Regione Autonoma della Sardegna con controricorso, l'epigrafata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ne ha respinto il gravame avverso il rigetto in primo grado della domanda intesa a conseguire la condanna della Regione alla corresponsione del contributo finanziario in conto interessi riconosciuto nel quadro di attuazione degli interventi autorizzati dal d.l. 4 novembre 1988, n. 465, contributo negato da questa per non aver la [OSCURATO:SOCIETA] adempiuto agli obblighi assunti nella convenzione di finanziamento. A motivazione del pronunciato rigetto la Corte d'Appello ha fatto rilevare che, giusta le determinazioni adottate con l'art. 14 della convenzione di finanziamento, l'erogazione della provvidenza, consistente nella corresponsione di una contribuzione in conto capitale e di una contribuzione in conto interessi, era subordinata alla duplice condizione che fosse stipulato l'atto di erogazione finale del mutuo e che fossero regolarmente adempiuti gli obblighi assunti dal mutuatario. Nella specie era risultato che, ricevuta una prima quota del finanziamento in conto capitale, pari a lire 750.000.000 del complessivo mutuo stipulato con la banca BNL di lire 1.100.000.000, la [OSCURATO:SOCIETA] si era resa inadempiente nell'assolvimento degli obblighi restitutori, sicché la banca mutuante aveva proceduto a dichiarare risolto il contratto. Di conseguenza, ha osservato il decidente, erano venute meno le condizioni imposte dalla norma convenzionale e, legittimamente, la Regione aveva perciò ricusato l'erogazione del reclamato contributo in conto interessi. Né, a giudizio del decidente, può reputarsi rilevante il fatto, opposto dall'appellante, che BNL e la [OSCURATO:SOCIETA] e, meglio, il Concordato preventivo della stessa avessero RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] s. Marulli convenuto di risolvere il contenzioso restitutorio a mezzo di un negozio transattivo, non potendo a questo riconoscersi natura conservativa rispetto al preesistente rapporto di mutuo, attesane la risoluzione a cui aveva proceduto la banca constatando l'inadempimento della parte mutuataria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con un unico motivo articolato su un triplice registro il Concordato ricorrente impugna la sentenza in disamina «per violazione e/o errata applicazione dei principi ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e ss. c.c.». Si deduce, per vero, l'erroneità delle determinazioni adottate dalla Corte cagliaritana considerando, inizialmente, che l'interpretazione da essa resa dell'art. 14 della convenzione di finanziamento «cozza» con la ratio sottesa a detta norma, intesa ad evitare che la parte destinataria del finanziamento possa ricevere le pubbliche erogazioni senza dar corso alla restituzione delle somme mutuate e così conseguire un indebito arricchimento. In particolare, il ricorrente annota, con un primo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere che l'erogazione da parte della banca della somma di lire 750.000.000 costituisse atto di erogazione finale del mutuo, atteso che l'art. 14 subordinava la corresponsione del contributo all'importo effettivamente erogato, a nulla rilevando in contrario che nel contratto di mutuo fosse stata stabilita la diversa cifra di 1.100.000.000, costituendo, questa, solo la massima somma erogabile; con un secondo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere la conducenza del fatto costituito dall'avvenuta restituzione della somma mutuata sul presupposto, non comprovato dalle fonti giurisprudenziali da esso citate, che, essendo intervenuta la risoluzione del pregresso rapporto di mutuo, per effetto del collegamento negoziale tra questo ed il rapporto di finanziamento anche gli obblighi nascenti in capo alla Regione dal ativa RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] ns. Marulli convenzione dovessero considerarsi venuti meno; con un terzo rilievo, che il decidente avrebbe errato nell'escludere la rilevanza nella specie della scrittura transattiva sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del pregresso rapporto di mutuo, al contrario essendo l'accordo in tal senso intervenuto tra la banca e la debitrice inteso ad estinguere anticipatamente il predetto rapporto. 3. Tutti sopradetti motivi si offrono ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibilità. Giova tuttavia, di fronte alla ricognizione della vicenda a cui ha proceduto il Concordato ricorrente ed, indirettamente, anche a maggior conforto dell'ineccepibilità delle determinazioni adottate dalla Corte d'Appello con la sentenza oggi impugnata, ristabilire previamente, alla stregua degli atti conoscibili - ricorso, controricorso, memoria e sentenza - alcune verità di fondo. E' pacifico perciò che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Regione autonoma della Sardegna si fossero legate reciprocamente in un rapporto di finanziamento inteso a dare attuazione agli interventi previsti dal d.l. 465/1988 disciplinato a mezzo di convenzione, il cui art. 14 prevedeva che il contributo in conto interessi fosse pagato "in relazione all'importo di mutuo effettivamente erogato" e "sarà comunque subordinato alla regolarità nell'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario". La BNL, in veste di banca mutuataria aveva perciò provveduto all'erogazione di una prima quota di mutuo nella misura di 750.000.000 di lire e, costatando tuttavia che la mutuataria si era resa inadempiente nella sua restituzione, aveva proceduto a dichiarare risolto il contratto di mutuo intimando alla mutuataria il rientro. Di seguito, la mutuataria e la banca addivenivano ad un accordo transattivo che metteva fine al contenzioso restitutorio. Prendendo atto di ciò e, segnatamente, dell'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo per l'inadempimento della mutuataria, la Regione aveva di con guenza RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] arulli negato la corresponsione del contributo in conto interessi reclamato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Questo è il quadro di fatto della vicenda che emerge dagli atti conoscibili. Sono di conseguenza innegabili ihisig..~1~~ gli elementi distonici che infirmano la contraria prospettazione della ricorrente, inesorabilmente compromessa nella sua costruzione da due fatti inconfutabili: l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] nell'assolvimento degli obblighi assunti con il mutuo e la risoluzione del relativo contratto a cui, in ragione di ciò, aveva proceduto la banca mutuante. 5. Tanto premesso in linea di principio - e venendo alla materia oggetto di giudizio per come perimetrata dalle sopra riferite censure - il collegio non può che ribadire, a corredo della premessa declaratoria di inammissibilità, principi largamenti arati; ovvero che 1) che l'attività di interpretazione del contratto a mente degli artt. 1362 e segg. cod. civ. è compito che pertiene in via esclusiva alla potestà di giudizio del giudice di merito, costituendo accertamento di fatto a cui lui solo può procedere in quanto giudice del fatto sostanziale; 2) l'interpretazione del contratto resa dal giudice di merito all'esito del giudizio demandatogli è censurabile in cassazione per vizio di motivazione - nei limiti, ben'inteso, in cui esso è attualmente rilevabile quale vizio cassatorio secondo la lezione monofilattica delle SS.UU. 8053 e 8053/2014 - o per violazione dei canoni ermeneutici disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c.; 3) la censurabiltà per cassazione dell'errore ermeneutico per violazione di legge è praticabile a condizione che venga indicato esattamente il parametro nomativo violato ovvero quale dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. il giudice nell'interpretare il contratto al suo esame abbia violato ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] Estensore qonMarulli risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. 6. Posti questi principi, è presto detto che la prospettazione ricorrente si sottrae al chiesto scrutinio. Oltre, infatti, a riposare su un quadro di fatto non corrispondente, come visto, al vero risultante dalle carte processuali, essa chiama questa Corte, da un lato, ad esercitare un compito non suo, dall'altro, ne sollecita l'intervento fuori dalle regole consentite. Sotto la prima angolazione è evidente che, allorché il ricorrente dissente dall'interpretazione dell'art. 14 resa dai decidenti di merito, egli reclami una rinnovazione del sindacato interpretativo chiedendo che la Corte, preso a mano il dettato dell'art. 14, ne corregga l'interpretazione laddove i giudici di merito, dato atto che la norma in parola obbligava la Regione Sardegna a condizione che fosse stipulato l'atto finale di mutuo e che fossero adempiuti dalla parte mutuataria gli obblighi da essa assunti in sede di stipula, erano pervenuti alla conclusione che, essendosi la [OSCURATO:SOCIETA] resa inadempiente nell'assolvimento degli obblighi assunti dalla banca, ciò legittimava il rifiuto della Regione di procedere all'erogazione del contributo in conto interessi, a cui questa non poteva appunto ritenersi obbligata a fronte del constatato inadempimento della parte mutuataria. Rispetto a questo approdo la censura pretenderebbe - e qui sta la prima ragione della sua inammissibilità - che la Corte, rinnovando l'interpretazione della norma, sostituisca la propria interpretazione, ovviamente per principio più favorevole alle ragioni del ricorrente, a quella dei giudici di merito, appropriandosi di un potere che al riguardo compete solo a costoro ed esercitando un ufficio palesemente estraneo ai propri compiti ordinamentali. Sotto una seconda angolazione è evidente che gli intendimenti ricorrenti intesi ad avallare un'interpretazione della norma orchestrata a beneficio della propria tesi, valorizzando isolatame singole RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della Sardegna Esten1or onsarulli locuzioni presenti nel suo testo in funzione di una sua diversa lettura, che smarrisce tuttavia la percezione del quadro d'assieme, non si allineano minimamente al quadro delle regole che rendono censurabile in cassazione l'errore ermeneutico. Si richiamano, si, gli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. ma si tratta di indicazioni del tutto generiche, non solo perché è oscuro a quali altre norme oltre a quelle evocanti il criterio letterale e quello sistematico il ricorrente abbia inteso fare riferimento, ma anche perché, limitandosi a quelli espressamente menzionati, le singole articolazioni in cui la doglianza si dispiega non indicano segnatamente perché l'interpretazione dei giudici di merito si discosterebbe dai citati criteri, ossia il punto ed il modo in cui costoro, di fronte all'inadempimento della mutuataria ed al fatto, contrattualmente previsto, che ciò liberava la Regione da ogni obbligo contributivo, avrebbero equivocato il tenore letterale della singola dizione ed il suo significato in rapporto al complessivo assetto negoziale risultante dalle altre pattuizioni convenzionali riconoscendo che legittimamente la Regione aveva rifiutato di erogare il contributo richiesto. E dunque la censura, per come ipotizzata alludendo alla violazione dei criteri di ermeneutica, non conformandosi alle regole dianzi ricordate, non si rende conoscibile da questa Corte, avanti alla quale, come si è innanzi precisato, non è infatti azionabile una diversa chiave di lettura ermeneutica se quella resa dai decidenti di merito non è debitamente censurata. 7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. RG 28718/20 [OSCURATO:SOCIETA]-Regione Autonoma della [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civ
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