CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 32222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATASCIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Fatto commesso il 6/4/2018. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa invoca l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizidne già in grado di appello. Considerato che la doglianza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso il 6 aprile 2018, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decisivo rilievo, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175), preceduta da informazione provvisoria, abbiano stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 23 marzo 2026, n. 38, ha chiarito come il regime della prescrizione risultante dalla legge n. 103/2017 continui ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e l'entrata in vigore della legge n. 3/2019 (1° gennaio 2020), dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sollevata dalla Corte d'appello di Lecce. Ne consegue, dunque, che, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (24/9/2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di delitto, per il quale, al termine massimo di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - andava pure aggiunto nel computo, fra il primo e secondo grado, il periodo intero di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M