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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 43131/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle g iuj cc < ammende. 52 Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consig iere rei' tore Il Presidente 1141. cz (>11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle g iuj cc < ammende. 52 Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consig iere rei' tore Il Presidente 1141. cz (>11
Sentenza Cassazione n. 43131/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris