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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 25637/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:PERSONA] udito il difen [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il delitto di atti persecutori e ha confermato nel resto la precedente decisione.

2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando la severità della pena e la mancata commissione del reato addebitatogli.

3. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, cornpresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 marzo 2025 Il C nsigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:PERSONA] udito il difen [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il delitto di atti persecutori e ha confermato nel resto la precedente decisione. 2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando la severità della pena e la mancata commissione del reato addebitatogli. 3. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, cornpresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 marzo 2025 Il C nsigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris