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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28537/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SVIZZERA avverso la sentenza in data 30/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- MA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insisto per l'accoglimento del ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale in relazione agli effetti della recidiva sul termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 30/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 05/11/2018 del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione contestata al capo F), [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione contestata al capo D) e D'Elia per le ricettazioni contestate ad altro capo F) e al capo G).

Deducono:

2. [OSCURATO:PERSONA] Claudio.

2.1. "Illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 99 c.p.".

Il ricorrente evidenzia che la recidiva veniva contestata dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il tribunale disponeva la notificazione del verbale all'imputato, che aveva rinunciato alla partecipazione all'udienza.

Assume che non vi è prova che il verbale sia stato effettivamente recapitato a [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Teramo.

Deduce l'omessa motivazione quanto alla natura sintomatica di maggiore pericolosità dell'imputato.

Sostiene, altresì, che «il giudice, infatti, già in sede di verifica sulla correttezza della contestazione della recidiva, deve valutare se la precedente condanna a delitto non colposo sia effettivamente rilevante, ai fini della recidiva, ovvero, per contro, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 106, secondo comma, c.p..

Il giudice che intenda applicare nel proprio processo l'aggravante della recidiva reiterata, qualora debba operare un aumento a titolo di continuazione, è tenuto a verificare, se in un precedente processo sia stata ritenuta ed applicata detta forma di recidiva.

Generalmente dal Casellario giudiziale potranno essere tratte le necessarie informazioni».

Sottolinea come dal Certificato del casellario giudiziale non emergano riferimenti all'aggravante della recidiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] Antonio.

3.1. Violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione.

Secondo il ricorrente, pur applicandosi gli aumenti per la recidiva, il reato si era comunque prescritto il 26/03/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello, in data 30/03/2022.

In sede di discussione sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 161, comma secondo, cod.pen., in relazione agli effetti della recidiva sul tempo necessario alla maturazione della prescrizione.

3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod.pen..

Il ricorrente osserva che la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità della ricettazione pur riconoscendo che non si ha la certezza circa la provenienza illecita dei beni, là dove tale certezza costituisce presupposto del delitto.3.3.

Manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto, così come emergente dal capo di imputazione messo in correlazione con la motivazione della sentenza e con il verbale di sequestro.

Il ricorrente risalta le incongruenze emergenti dalla collazione tra il verbale di sequestro e il capo d'imputazione, con particolare riguardo alla errata indicazione dell'esistenza di abrasioni o di tagli invece che della mancanza del talloncino adesivo.

3.4. Carenza e illogicità della motivazione in ordine a una pluralità di punti indicati nell'atto di appello.

Con il motivo si lamenta la mancata valutazione dei motivi di gravame sviluppati in ordine alla corrispondenza tra le parti di vettura sequestrate e quelle di altro sequestro, del 2004; l'assenza di verifica circa la provenienza illecita delle vetture e degli oggetti sequestrati e, in ogni caso, circa l'assenza di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA].

3.5. Vizio di motivazione per la mancanza di correlazione con il capo d'imputazione, in relazione all'applicazione della recidiva.

Il motivo censura la sentenza impugnata sotto due profili.

In primo luogo perché della contestazione della recidiva non si ha traccia nel capo d'imputazione, se non nella misura di un'aggiunta a penna; in secondo luogo perché la sentenza ritiene sussistente la recidiva con motivazione apparente, mancando la verifica del collegamento della condotta in esame rispetto alle condotte pregresse.

4. D'[OSCURATO:PERSONA].

4.1. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al dolo.

Secondo il ricorrente dal tenore della deposizione resa dal testimone Furcas emergeva la carenza della prova circa la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo in capo a D'Elia, che riceveva parti della vettura già evidentemente demolite e di cui sconosceva la successiva denuncia di furto.

4.2. Illogicità della motivazione e violazione di legge.

Il motivo si rivolge alla possibilità di ritenere D'Elia autore dei furti avendo riguardo al lasso temporale trascorso tra la loro commissione e la data del sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Claudio è inammissibile.

1.1. Anzitutto, va osservato che il mero enunciato secondo cui «non è dato sapere se il predetto verbale [di contestazione della recidiva n.d.e.] è stato poi effettivamente notificato al [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di merito» non ha i connotati del motivo d'impugnazione, in quanto non è accompagnata dalla deduzione di una qualsivoglia censura oltre che meramente esplorativa, visto che si presenta in forma dubitativa.

1.2. Ad ogni modo, ove si volesse rinvenire una deduzione della nullità della sentenza per l'omessa notifica del verbale in questione, va ricordato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742 - 01; Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320; da ultimo v.

Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, non mass.).

Nel caso in esame, il ricorrente neanche allega di avere dedotto la nullità in questione nel corso di giudizio appello, così che essa resta non deducibile per la prima volta in cassazione.

1.3. Le ulteriori argomentazioni svolte in relazione alla recidiva non risultano devolute con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

1.4. In sede di discussione la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., in relazione agli effetti sulla prescrizione provocati dall'applicazione della recidiva.

A tal riguardo questa Corte ha già affermato che «la recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell'art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno quella dell'art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l'imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi»,Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 24/03/2009, Baron, Rv. 244204 - 01).

1.5. Manifestamente infondata, infine, l'eccezione di prescrizione del reato, evidentemente correlata all'eventuale accoglimento dei motivi precedenti.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Antonio è inammissibile.

2.1. Sulla questione della legittimità costituzionale si è già detto.

2.2. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, che si assume perfezionata il 30/03/2022.

L'imputazione reca la data del 26/11/2008.

La pena edittale massima comminata per la ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod.pen. in combinazione all'art. 99, comma quarto, cod.pen., è pari a dodici anni di reclusione.

In presenza di atti interruttivi e della già richiamata recidiva, in applicazione dell'art. 157, cod.pen. e dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., il tempo necessario a prescrivere è pari a venti anni.

Da ciò discende che il reato in esame andrebbe a prescriversi il 26/11/2028, al netto di eventuali cause di sospensione.

Con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione.

2.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono la mera reiterazione dei correlati motivi di appello, affrontati e risolti dalla Corte di appello, che ha verificato che i beni in sequestro nell'odierno procedimento non erano gli stessi sequestrati deila dai Carabinieri nel 2004 e ha rimarcato come la provenienza illecita dei beni dovesse ritenersi certa in ragione della mancanza dei codici identificativi apposti sulle componenti delle autovetture.

Ha altresì illustrato le ragioni della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi espressi da questa Corte in materia di ricettazione.

Il ricorrente elude ogni confronto con la motivazione della Corte di appello e reitera le medesime argomentazioni dell'impugnazione di merito davanti alla Corte di legittimità, alla quale -peraltro- sollecita verifiche in punto di fatto.

A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2.4. In conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

A ciò si aggiunga quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01), come nel caso in esame.

Da ciò l'inammissibilità anche della doglianza secondo cui la Corte di appello non avrebbe esaminato tutti gli aspetti esposti con l'atto di appello, atteso che una tale doglianza, in realtà, si risolve in una esposizione di una diversa lettura delle emergenze procedimentali, alternativa e antagonista a quella del giudice di merito e, in quanto tale, non scrutinabile in sede di legittimità.

2.5. Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, visto che la recidiva emergeva solo da un'aggiunta a penna sul capo d'accusa, va solo rilevato che il PM modificava l'imputazione all'udienza del 3 marzo 2017, con la contestazione della recidiva semplice a [OSCURATO:PERSONA].

L'aggiunta a penna nel capo d'accusa è l'evidente conseguenza di questa modifica dell'imputazione, così che la doglianza secondo cui non vi sarebbe correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondata.

Le ulteriori argomentazioni svolte in relazione alla recidiva non risultano devolute con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

3. Il ricorso di D'ELIA Gregorio è inammissibile.

3.1. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale di D'Elia valorizzando quanto risultante dal sequestro; la mancanza di documentazione relativa all'acquisto del materiale e al loro trasporto che perciò non erano riconducibili a un'attività lecita, tanto più perché erano parti di autovetture rubate pochi giorni prima; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le annotazioni in un quaderno dell'imputato; le intercettazioni telefoniche.

A fronte di ciò, i motivi del ricorso propongono un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Va, infatti, ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7 A-(9•-----__, P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SVIZZERA avverso la sentenza in data 30/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- MA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insisto per l'accoglimento del ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale in relazione agli effetti della recidiva sul termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 30/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 05/11/2018 del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione contestata al capo F), [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione contestata al capo D) e D'Elia per le ricettazioni contestate ad altro capo F) e al capo G). Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Claudio. 2.1. "Illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 99 c.p.". Il ricorrente evidenzia che la recidiva veniva contestata dal Pubblico ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che il tribunale disponeva la notificazione del verbale all'imputato, che aveva rinunciato alla partecipazione all'udienza. Assume che non vi è prova che il verbale sia stato effettivamente recapitato a [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Teramo. Deduce l'omessa motivazione quanto alla natura sintomatica di maggiore pericolosità dell'imputato. Sostiene, altresì, che «il giudice, infatti, già in sede di verifica sulla correttezza della contestazione della recidiva, deve valutare se la precedente condanna a delitto non colposo sia effettivamente rilevante, ai fini della recidiva, ovvero, per contro, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 106, secondo comma, c.p.. Il giudice che intenda applicare nel proprio processo l'aggravante della recidiva reiterata, qualora debba operare un aumento a titolo di continuazione, è tenuto a verificare, se in un precedente processo sia stata ritenuta ed applicata detta forma di recidiva. Generalmente dal Casellario giudiziale potranno essere tratte le necessarie informazioni». Sottolinea come dal Certificato del casellario giudiziale non emergano riferimenti all'aggravante della recidiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] Antonio. 3.1. Violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria della prescrizione. Secondo il ricorrente, pur applicandosi gli aumenti per la recidiva, il reato si era comunque prescritto il 26/03/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello, in data 30/03/2022. In sede di discussione sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 161, comma secondo, cod.pen., in relazione agli effetti della recidiva sul tempo necessario alla maturazione della prescrizione. 3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod.pen.. Il ricorrente osserva che la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità della ricettazione pur riconoscendo che non si ha la certezza circa la provenienza illecita dei beni, là dove tale certezza costituisce presupposto del delitto.3.3. Manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto, così come emergente dal capo di imputazione messo in correlazione con la motivazione della sentenza e con il verbale di sequestro. Il ricorrente risalta le incongruenze emergenti dalla collazione tra il verbale di sequestro e il capo d'imputazione, con particolare riguardo alla errata indicazione dell'esistenza di abrasioni o di tagli invece che della mancanza del talloncino adesivo. 3.4. Carenza e illogicità della motivazione in ordine a una pluralità di punti indicati nell'atto di appello. Con il motivo si lamenta la mancata valutazione dei motivi di gravame sviluppati in ordine alla corrispondenza tra le parti di vettura sequestrate e quelle di altro sequestro, del 2004; l'assenza di verifica circa la provenienza illecita delle vetture e degli oggetti sequestrati e, in ogni caso, circa l'assenza di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Vizio di motivazione per la mancanza di correlazione con il capo d'imputazione, in relazione all'applicazione della recidiva. Il motivo censura la sentenza impugnata sotto due profili. In primo luogo perché della contestazione della recidiva non si ha traccia nel capo d'imputazione, se non nella misura di un'aggiunta a penna; in secondo luogo perché la sentenza ritiene sussistente la recidiva con motivazione apparente, mancando la verifica del collegamento della condotta in esame rispetto alle condotte pregresse. 4. D'[OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al dolo. Secondo il ricorrente dal tenore della deposizione resa dal testimone Furcas emergeva la carenza della prova circa la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo in capo a D'Elia, che riceveva parti della vettura già evidentemente demolite e di cui sconosceva la successiva denuncia di furto. 4.2. Illogicità della motivazione e violazione di legge. Il motivo si rivolge alla possibilità di ritenere D'Elia autore dei furti avendo riguardo al lasso temporale trascorso tra la loro commissione e la data del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Claudio è inammissibile. 1.1. Anzitutto, va osservato che il mero enunciato secondo cui «non è dato sapere se il predetto verbale [di contestazione della recidiva n.d.e.] è stato poi effettivamente notificato al [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di merito» non ha i connotati del motivo d'impugnazione, in quanto non è accompagnata dalla deduzione di una qualsivoglia censura oltre che meramente esplorativa, visto che si presenta in forma dubitativa. 1.2. Ad ogni modo, ove si volesse rinvenire una deduzione della nullità della sentenza per l'omessa notifica del verbale in questione, va ricordato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742 - 01; Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320; da ultimo v. Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Fina, non mass.). Nel caso in esame, il ricorrente neanche allega di avere dedotto la nullità in questione nel corso di giudizio appello, così che essa resta non deducibile per la prima volta in cassazione. 1.3. Le ulteriori argomentazioni svolte in relazione alla recidiva non risultano devolute con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1.4. In sede di discussione la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., in relazione agli effetti sulla prescrizione provocati dall'applicazione della recidiva. A tal riguardo questa Corte ha già affermato che «la recidiva reiterata ha natura di circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione dell'art. 3 Cost.- non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato precedenti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno quella dell'art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la durata del processo abbia termini più lunghi per l'imputato recidivo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi»,Sez. 5, Sentenza n. 22619 del 24/03/2009, Baron, Rv. 244204 - 01). 1.5. Manifestamente infondata, infine, l'eccezione di prescrizione del reato, evidentemente correlata all'eventuale accoglimento dei motivi precedenti. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Antonio è inammissibile. 2.1. Sulla questione della legittimità costituzionale si è già detto. 2.2. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, che si assume perfezionata il 30/03/2022. L'imputazione reca la data del 26/11/2008. La pena edittale massima comminata per la ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod.pen. in combinazione all'art. 99, comma quarto, cod.pen., è pari a dodici anni di reclusione. In presenza di atti interruttivi e della già richiamata recidiva, in applicazione dell'art. 157, cod.pen. e dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., il tempo necessario a prescrivere è pari a venti anni. Da ciò discende che il reato in esame andrebbe a prescriversi il 26/11/2028, al netto di eventuali cause di sospensione. Con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione. 2.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono la mera reiterazione dei correlati motivi di appello, affrontati e risolti dalla Corte di appello, che ha verificato che i beni in sequestro nell'odierno procedimento non erano gli stessi sequestrati deila dai Carabinieri nel 2004 e ha rimarcato come la provenienza illecita dei beni dovesse ritenersi certa in ragione della mancanza dei codici identificativi apposti sulle componenti delle autovetture. Ha altresì illustrato le ragioni della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi espressi da questa Corte in materia di ricettazione. Il ricorrente elude ogni confronto con la motivazione della Corte di appello e reitera le medesime argomentazioni dell'impugnazione di merito davanti alla Corte di legittimità, alla quale -peraltro- sollecita verifiche in punto di fatto. A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.4. In conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. A ciò si aggiunga quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01), come nel caso in esame. Da ciò l'inammissibilità anche della doglianza secondo cui la Corte di appello non avrebbe esaminato tutti gli aspetti esposti con l'atto di appello, atteso che una tale doglianza, in realtà, si risolve in una esposizione di una diversa lettura delle emergenze procedimentali, alternativa e antagonista a quella del giudice di merito e, in quanto tale, non scrutinabile in sede di legittimità. 2.5. Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, visto che la recidiva emergeva solo da un'aggiunta a penna sul capo d'accusa, va solo rilevato che il PM modificava l'imputazione all'udienza del 3 marzo 2017, con la contestazione della recidiva semplice a [OSCURATO:PERSONA]. L'aggiunta a penna nel capo d'accusa è l'evidente conseguenza di questa modifica dell'imputazione, così che la doglianza secondo cui non vi sarebbe correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondata. Le ulteriori argomentazioni svolte in relazione alla recidiva non risultano devolute con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 3. Il ricorso di D'ELIA Gregorio è inammissibile. 3.1. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale di D'Elia valorizzando quanto risultante dal sequestro; la mancanza di documentazione relativa all'acquisto del materiale e al loro trasporto che perciò non erano riconducibili a un'attività lecita, tanto più perché erano parti di autovetture rubate pochi giorni prima; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le annotazioni in un quaderno dell'imputato; le intercettazioni telefoniche. A fronte di ciò, i motivi del ricorso propongono un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Va, infatti, ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 7 A-(9•-----__, P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 28537/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris