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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06468/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02L9MYB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02L9MYB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 gen
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