CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20117/2023
Testo disponibile della fonte
rmato anche nella presente materia del rimborso IVA il principio di diritto secondo il quale la vicinanza della prova non derogaalla regola di cui all'art. 2697 cod. civ., il q uale impone all'attore diprovare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova deifatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla con- troparte.Al contrario, esso opera allorquando le disposizioni attributive delle s ituazioni attive come nel caso di specie non offrono indicazioni univocheper distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quellipiù prossimi al contribuente - ricorrente e d unque nella sua dispo- nibilità,mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabilidall’Amministrazione finanziaria - resistente, di modo che la vicinanzariguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto,nel caso di specie la non capiente copertura finanziaria, e non già lapossibilità concreta di acquisire la relativa prova. E’dunque onere dell’Agenzia dimostrare che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dall'art.16- octies citato e, peraltro, un principio di tale prova è intro- dottoalle pagg.10 e 11 del ricorso. 8.Inoltre, il giudice d’appello è tenuto anche a considerare il fatto che nonspettano al contribuente gli interessi moratori sulle somme al m e- desimoriconosciute, dal momento che in tema di rimborso d'imposte, gli interessi dovuti dall'erario al contribuente per la ritardata restitu- zionesono soggetti alla disciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44 del d.P.R. n. 602 del 19 73, sicché maturano al compi- mentodi ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data nondella domanda, ma del versamento e fino a quella dell'ordinativo delpagamento, e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento dellascadenza di ci ascun semestre (Cass. n. 25684 del 2016). 9.Va dunque anche nel caso di specie dato seguito al principio di diritto secondo il quale « Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art.70,d.lgs. n.546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuenteper l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ri- cognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefici fiscaliaccordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanz iati ai sensi dell’art.1, comma 665, legge n.190 del 2014 – come modificato dall’art. 16 - octies, d.l. n.91del 2017 e dall’art.29, d.l. n.162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza,deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite lanomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dallanormativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisionedel giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordinedi pagamento in conto sospeso, non essen do desumibile dalla normativadi riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzio- nali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuentegiudizialmente accertati » (Cass. n.16289 del 2022). 9.1.Nel caso di specie il giudice d’appello non ha fatto buon governo deiprincipi di diritto sopra richiamati, in quanto non ha preso in conto ilquadro normativo applicabile , in particolare il disposto dell’art.16 oc- ties d.l. n.91/2017 , e ha senz’altro nomin ato il commissario ad acta senza alcuna previa verifica prevista dal disposto richiamato, né ha attivatole procedure particolari previste e introdotto le necessarie pre- scrizioniper il commissario stesso. 9.2. Al contrario, il giudice del rinvio vorrà ac certare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art.1, comma 665, legge n.190del 2014 – come modificato dall’art. 16 - octies, d.l. n.91 del 2017 e dall’art.29, d.l. n.162 del 2019 – secondo il riparto dell’onere della provasopra illu strato e, all’esito, attivare le procedure particolari pre- vistedalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alladecisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello spe- cialeordine di pagamento in conto sospeso. 10.V a conclusivamente disposta la cassazione della sentenza impu- gnatacon rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, in relazioneal p