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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2025

Cassazione n. 18440/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27/10/2025, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2 della rubrica (episodio di cessione a [OSCURATO:PERSONA] di grammi 7 di marijuana al prezzo di euro 50) ed ha confermato la condanna emessa a carico del predetto con riferimento all'episodio di cui al capo 1, riguardante la cessione continuativa di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90).

L'imputato, a mezzo del difensore, ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 419 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sanata la dedotta nullità riguardante l'omessa citazione dell'imputato per l'udienza preliminare.

Con il gravame la difesa aveva rappresentato come l'avviso di conclusione indagine e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - emessi rispettivamente in data 27/10/2022 e 7/12/2022 - fossero stati notificati presso lo studio del difensore di fiducia, benché l'imputato, già in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rilasciare procura speciale, avesse eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo in cui avrebbe dovuto ricevere la notificazione di tali atti.

II) Violazione di legge, avendo la Corte d'appello indebitamente utilizzato, ai fini della decisione, un atto che non si trovava nel fascicolo del pubblico ministero, contenente le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], unico accusatore di [OSCURATO:PERSONA].

III) Carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma. 5, d.P.R. 309/90).

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata,

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto nelle forme del rito abbreviato.

In base a consolidato orientamento di questa Corte - da cui non si individuano ragioni per discostarsi - l'omessa notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, nullità che rimane sanata nel caso in cui l'imputato opti per il rito abbreviato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 27336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813:"L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato", conforme a Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777).

Poiché l'imputato, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, ha scelto di definire il giudizio accedendo al rito abbreviato, la nullità è rimasta sanata.

Quanto alla doglianza riguardante l'erronea notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, si osserva quanto segue.

Si tratta di una notificazione operata con forme diverse da quelle prescritta, che ha determinato la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza desumibile dal fatto che l'imputato ha rilasciato apposita procura speciale per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.

Occorre rilevare come la notificazione dell'avviso di udienza eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configuri una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246639:"È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)].

Ove risulti, come nel caso in esame, che l'imputato abbia avuto contezza dell'atto, secondo orientamento consolidato di questa Corte, è specifico onere della difesa allegare il concreto pregiudizio derivato all'esercizio del diritto di difesa.

Poiché tale allegazione è del tutto mancante nel ricorso, la doglianza è aspecifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290: "E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio 3derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa").

In ogni caso, assume rilievo dirimente ai fini della esclusione della fondatezza dell'eccezione il fatto che il ricorrente abbia optato per il rito abbreviato.

Invero, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, «La invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, consèguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, 'in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen.» (così, in puntuali termini, Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377).

4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.

La difesa lamenta come le informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] (principale accusatore dell'imputato, il quale ebbe a dichiarare di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente in modo continuativo) siano state acquisite dalla stessa Corte d'appello con ordinanza resa nel corso del giudizio.

In questo modo, evidenzia, la piattaforma probatoria sarebbe stata integrata in corso di giudizio, benché l'imputato avesse optato per il rito abbreviato c.d.

"secco".

La verifica degli atti, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura dell'eccezione sollevata, rivela come la Corte d'appello abbia, con ordinanza resa in udienza, ritenuto necessario disporre l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ambito del giudizio abbreviato è consentito al giudice acquisire nuove prove d'ufficio ove reputi ciò indispensabile ai fini del decidere [Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, dep. 2019, Rv. 274845:"In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441 í comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.)"].

5. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 4Nella parte motiva i giudici non si sono fatti carico di illustrare le ragioni del rigetto, incorrendo nel vizio dell'omessa motivazione.

Quanto ai criteri di valutazione che guidano nella considerazione della fattispecie di lieve entità, è d'uopo richiamare la pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018), la quale impone di verificare tutti gli indici rivelatori descritti dalla norma e le relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dovrà dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti che connotano la fattispecie concreta e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi.

6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27/10/2025, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2 della rubrica (episodio di cessione a [OSCURATO:PERSONA] di grammi 7 di marijuana al prezzo di euro 50) ed ha confermato la condanna emessa a carico del predetto con riferimento all'episodio di cui al capo 1, riguardante la cessione continuativa di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90). L'imputato, a mezzo del difensore, ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 419 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sanata la dedotta nullità riguardante l'omessa citazione dell'imputato per l'udienza preliminare. Con il gravame la difesa aveva rappresentato come l'avviso di conclusione indagine e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - emessi rispettivamente in data 27/10/2022 e 7/12/2022 - fossero stati notificati presso lo studio del difensore di fiducia, benché l'imputato, già in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rilasciare procura speciale, avesse eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo in cui avrebbe dovuto ricevere la notificazione di tali atti. II) Violazione di legge, avendo la Corte d'appello indebitamente utilizzato, ai fini della decisione, un atto che non si trovava nel fascicolo del pubblico ministero, contenente le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], unico accusatore di [OSCURATO:PERSONA]. III) Carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma. 5, d.P.R. 309/90). 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto nelle forme del rito abbreviato. In base a consolidato orientamento di questa Corte - da cui non si individuano ragioni per discostarsi - l'omessa notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. pen. determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, nullità che rimane sanata nel caso in cui l'imputato opti per il rito abbreviato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 27336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813:"L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato", conforme a Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777). Poiché l'imputato, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, ha scelto di definire il giudizio accedendo al rito abbreviato, la nullità è rimasta sanata. Quanto alla doglianza riguardante l'erronea notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso lo studio del difensore di fiducia, invece che presso il domicilio eletto, si osserva quanto segue. Si tratta di una notificazione operata con forme diverse da quelle prescritta, che ha determinato la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza desumibile dal fatto che l'imputato ha rilasciato apposita procura speciale per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Occorre rilevare come la notificazione dell'avviso di udienza eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configuri una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246639:"È affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull'erroneo presupposto che l'imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)]. Ove risulti, come nel caso in esame, che l'imputato abbia avuto contezza dell'atto, secondo orientamento consolidato di questa Corte, è specifico onere della difesa allegare il concreto pregiudizio derivato all'esercizio del diritto di difesa. Poiché tale allegazione è del tutto mancante nel ricorso, la doglianza è aspecifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290: "E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio 3derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa"). In ogni caso, assume rilievo dirimente ai fini della esclusione della fondatezza dell'eccezione il fatto che il ricorrente abbia optato per il rito abbreviato. Invero, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, «La invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, consèguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, 'in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen.» (così, in puntuali termini, Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377). 4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa lamenta come le informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] (principale accusatore dell'imputato, il quale ebbe a dichiarare di avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente in modo continuativo) siano state acquisite dalla stessa Corte d'appello con ordinanza resa nel corso del giudizio. In questo modo, evidenzia, la piattaforma probatoria sarebbe stata integrata in corso di giudizio, benché l'imputato avesse optato per il rito abbreviato c.d. "secco". La verifica degli atti, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura dell'eccezione sollevata, rivela come la Corte d'appello abbia, con ordinanza resa in udienza, ritenuto necessario disporre l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito del giudizio abbreviato è consentito al giudice acquisire nuove prove d'ufficio ove reputi ciò indispensabile ai fini del decidere [Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, dep. 2019, Rv. 274845:"In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall'art. 441 í comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di documentazione ritenuta indispensabile ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.)"]. 5. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 4Nella parte motiva i giudici non si sono fatti carico di illustrare le ragioni del rigetto, incorrendo nel vizio dell'omessa motivazione. Quanto ai criteri di valutazione che guidano nella considerazione della fattispecie di lieve entità, è d'uopo richiamare la pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), la quale impone di verificare tutti gli indici rivelatori descritti dalla norma e le relazioni intercorrenti tra i medesimi. Il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dovrà dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti che connotano la fattispecie concreta e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi. 6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M