CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché del tutto correttamente la Corte del merito ha apprezzato la tardività dell'appello interposto nell'interesse dell'imputato atteso che il gravame è stato depositato oltre la data del 22 maggio 2019, termine ultimo per la tempestiva proposizione della relativa impugnazione alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lettera a) e 585 comma 2, lettera b, cod. proc. pen. chiamati a regolare il caso di specie (la sentenza appellata è stata resa con motivazione contestuale il 7 maggio 2019); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]