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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10870/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179-38876/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile attesa la interruzione della catena devolutiva determinata dalla rinuncia ai motivi principali di appello svolti in ordine alla responsabilità per i fatti contestati e la qualificazione circostanziale degli stessi.

La intervenuta rinuncia (appello, ud. 16/3/2021) ha infatti determinano una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, in ragione della rinunzia ai motivi principali di impugnazione, deve ritenersi non essergli devoluto.

1.1. Il motivo di ricorso oggi dedotto, tendente a reintrodurre il tema circostanziale espressamente rinunciato in appello (violazione della legge penale sostanziale e carenza di motivazione, per avere la Corte riconosciuto l'aggravante cd.

"mafiosa" di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. senza motivare sul punto se non in maniera apparente) si pone pertanto al di là dei limiti posti dalla catena devolutiva prevista dalla disciplina processuale delle impugnazioni (art. 589, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Questa Corte ha sul punto condivisibilmente affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale" (Sez. 1, n. 39439 del 03/10/2007, Rv. 237735).

La rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv 255069).

Il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (si veda Cass., sez. 3 n. 19442/2014, Rv. 255069).

Alla luce dei rilievi svolti, possono essere presi in esame esclusivamente i motivi di ricorso che riguardano il trattamento sanzionatorio.

Tra essi non rientrano quelli proposti in relazione alle circostanze del reato (circostanza aggravante ad effetto speciale), poiché essi, investendo elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo delle censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 2, n. 29648, del 17/6/2019; Sez. 4, n .827, del 21/11/2017, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340, del 24/11/2016, Rv. 268696; Sez. 4, n. 9857, del 12/2/2015, Rv. 262448).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 179-38876/2021 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 179-38876/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile attesa la interruzione della catena devolutiva determinata dalla rinuncia ai motivi principali di appello svolti in ordine alla responsabilità per i fatti contestati e la qualificazione circostanziale degli stessi. La intervenuta rinuncia (appello, ud. 16/3/2021) ha infatti determinano una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, in ragione della rinunzia ai motivi principali di impugnazione, deve ritenersi non essergli devoluto. 1.1. Il motivo di ricorso oggi dedotto, tendente a reintrodurre il tema circostanziale espressamente rinunciato in appello (violazione della legge penale sostanziale e carenza di motivazione, per avere la Corte riconosciuto l'aggravante cd. "mafiosa" di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. senza motivare sul punto se non in maniera apparente) si pone pertanto al di là dei limiti posti dalla catena devolutiva prevista dalla disciplina processuale delle impugnazioni (art. 589, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen.). Questa Corte ha sul punto condivisibilmente affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale" (Sez. 1, n. 39439 del 03/10/2007, Rv. 237735). La rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv 255069). Il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (si veda Cass., sez. 3 n. 19442/2014, Rv. 255069). Alla luce dei rilievi svolti, possono essere presi in esame esclusivamente i motivi di ricorso che riguardano il trattamento sanzionatorio. Tra essi non rientrano quelli proposti in relazione alle circostanze del reato (circostanza aggravante ad effetto speciale), poiché essi, investendo elementi strutturali del reato, sono riconducibili nell'alveo delle censure attinenti alla responsabilità penale (Sez. 2, n. 29648, del 17/6/2019; Sez. 4, n .827, del 21/11/2017, Rv. 271750; Sez. 4, n. 53340, del 24/11/2016, Rv. 268696; Sez. 4, n. 9857, del 12/2/2015, Rv. 262448). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 179-38876/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de
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