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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 21639/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 11 maggio 2022, per quanto di interesse, confermava la sentenza del Tribunale bolognese in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena principale ad anni due di reclusione e quelle accessorie fallimentari alla medesima durata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e vizio di motivazione conseguente.

La Corte di appello avrebbe errato nell'applicazione della norma incriminatrice, non avendo dato conto di quale sia stato il contributo causale del falso in bilancio rispetto al dissesto, sottovalutando l'incidenza che ulteriori vicende societarie producevano sul nesso causale, quali l'intervenuto rifinanziamento, la dismissione di asset per il reperimento di liquidità, la ricapitalizzazione, l'immissione di nuovo capitale sociale, la negoziazione del debito esistente e il ricorso alla cassa integrazione.

Comportamenti tutti da ritenersi idonei a interrompere il nesso causale fra la condotta di falsificazione del bilancio e il dissesto.

A fronte di tale censura la Corte di appello avrebbe omesso la motivazione, riferendosi all'obbligo di dover richiedere la dichiarazione di fallimento, con confusione fra il delitto contestato e quello di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4 legge fall.

Anche in ordine all'elemento soggettivo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere comprovato il dolo, relegando le scelte tese a salvaguardare l'esistenza della società come motivi personali irrilevanti, senza per altro rendere alcuna motivazione in ordine al dolo specifico e intenzionale richiesto.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso non rispetta il canone della autosufficienza.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente da rigettare.2.

Va premesso che, quanto ai motivi di appello, spetta alla Corte di cassazione accedere all'atto di impugnazione, per valutare l'adeguatezza della motivazione censurata, non dovendo a riguardo ritenersi che il principio di autosufficienza del ricorso possa trovare applicazione a riguardo, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura generale.

Infatti, l'esame dell'atto di impugnazione è funzionale alla valutazione di ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., al fine di rilevare se il motivo è precluso o meno e, dunque, trattasi di questione processuale che legittima questa Corte ad accedere all'atto di impugnazione (in merito ad altre questioni di natura processuale sollevate dal ricorso, fra le altre, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Rv. 255304 - 01).

L'atto di appello, in relazione al delitto per il quale si procede, proponeva censure in ordine al nesso causale e all'efficacia interruttiva delle iniziative assunte anche dall'imputato medio tempore, fra il falso nel bilancio commesso nel 2008 e la dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2011 della SABE- Contenitori industriali Srl, nonché in ordine all'elemento soggettivo.

3. Va premesso che dal tenore della sentenza di primo grado emerge con evidenza che tutti gli argomenti spesi con l'atto di appello erano già stati rappresentati e valorizzati nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, che infatti affronta entrambi i profili delle censure di impugnazione, valutando la tesi difensiva sia quanto all'interruzione del nesso causale fra falso in bilancio e dissesto sia in merito alla sussistenza del dolo.

A tal riguardo, va qui evidenziato come, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 - dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435).

Di fatto la motivazione della sentenza di appello ora impugnata riprende argomenti già spesi dal Collegio di primo grado, riproducendoli in forma sintetica, a fronte di ragioni di censura assolutamente omogenee, a sostegno delle tesi difensive.Pertanto deve escludersi che la Corte territoriale abbia omesso la motivazione a riguardo, vertendosi in tema di doppia conforme, per cui le due sentenze di merito si integrano reciprocamente ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

4. Quanto al nesso di causalità, non sussiste la violazione di legge lamentata dallo stesso ricorrente, nella ritenuta derivazione causale dell'aggravamento del dissesto dal falso in bilancio, in quanto risoltosi nell'occultamento di perdite che consentiva la prosecuzione dell'attività dell'impresa e l'accumulo di ulteriori perdite. 4.1 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il nesso causale rilevante non è ravvisabile unicamente in presenza di condotte che incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della fallita, ma anche nei casi in cui le illecite operazioni contabili abbiano l'immediato risultato di rendere indiscernibile l'esistenza di consistenti perdite nell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).

A tal riguardo le sentenze di merito di fatto evidenziano come nell'anno 2008 la situazione patrimoniale della società fosse già critica, cosicchè l'imputato non provvide all'iscrizione di perdite per euro 1.690.885,00, risultando poi nel bilancio 2019 inserite perdite per complessivi euro 3.268.354,00, pari a quelli maturati nel 2009 ai quali si aggiungevano quelli non indicati nel 2008.

In sostanza la situazione di passività nel 2008 non emergeva grazie alle false comunicazioni, risultando un attivo per il 2008 di euro 7.231,00 (cfr. sentenza di primo grado fol. 2).

Inoltre, la situazione al 2008, rilevava il Tribunale, se correttamente contabilizzata avrebbe determinato l'emersione di un patrimonio netto negativo e la totale perdita di capitale sociale, dovendosi provvedere alla convocazione della assemblea ex art. 2482-ter cod. civ. per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o lo scioglimento e la messa in liquidazione della società (sentenza primo grado, fol. 3).

A tale situazione si aggiungeva che proprio in quegli anni, dal 2008 al 2011, gli amministratori ricevevano l'importo complessivo di 524mi1a euro circa quale compenso deliberato, riqualificato in bancarotta preferenziale, reato poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

L'incidenza interruttiva del nesso causale delle iniziative ritenute dì 'salvataggio' della società da parte del ricorrente — l'intervenuto rifinanziamento, la dismissione di asset per il reperimento di liquidità, la ricapitalizzazione, l'immissione di nuovo capitale sociale, la negoziazione del debito esistente e il ricorso alla cassa integrazione — veniva esclusa dal Tribunale e dalla Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica e congrua, che non incorre in violazione di legge.

I Collegi del merito hanno infatti ritenuto che il falso in bilancio per l'anno 2008 avesse indotto «il mercato e i terzi ad un affidamento verso la società, quando invece la situazione era già critica e non sanabile, come dimostra il precipitare della esposizione debitoria nell'anno successivo» (sentenza impugnata, fol. 3); se fosse stato veritiero il bilancio dell'anno 2008, avrebbe offerto una «rappresentazione esterna del patrimonio netto della società, determinando una crescente esposizione debitoria che portava al fallimento», mentre invece le false comunicazioni ebbero a creare «l'apparenza di una impresa sana nei confronti dei terzi creditori, i quali, dunque, non hanno intrapreso quelle opportune iniziative che sarebbero seguite alla rilevazione di una situazione ben diversa e più grave rispetto a quella prospettata» (sentenza di primo grado, fol. 6).

In sostanza i Giudici del merito evidenziano come proprio il falso in bilancio, assolutamente incontestato, abbia consentito di 'camuffare' lo stato di crisi, posticipandone l'emersione all'anno successivo in forma aggravata, anche a seguito dei finanziamenti ottenuti e dell'inazione dei creditori, che di fronte a una situazione di leggero attivo emergente dal bilancio del 2008 non agirono per la riscossione dei propri crediti.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza che ha ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria da reato societario allorché l'amministratore di società, che esponga nel bilancio dati non veri, al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, eviti così di palesare la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l'aggravamento del dissesto di quest'ultima (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01; conf.

N. 28508 del 2013 Rv. 255575 - 01, N. 42272 del 2014 Rv. 260394 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255089 - 01, N. 42811 del 2014 Rv. 261759 - 01).

Nel caso in esame, osserva il ricorrente, il falso in bilancio non era funzionale a evitare il rifinanziamento della società, che infatti intervenne.

E bene deve rilevarsi come il principio richiamato debba essere calato nel caso concreto, perché la falsificazione del bilancio, per integrare l'ipotesi di reato in esame, deve esclusivamente cagionare o concorrere ad aggravare il dissesto, quale che sia l'iniziativa successiva posta in essere dall'amministratore. 4.2 Quindi occorre verificare nel caso concreto se l'aver celato la realtà dei \, dati contabili in sé abbia prodotto o aggravato l'evento-dissesto (sulla sufficienza 5 dell'aggravamento per integrare il reato, cfr. Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803 - 0; conf.

N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090 - 01) La giurisprudenza di legittimità ha infatti anche ritenuto che, così come nel caso in esame, il reato di bancarotta impropria da reato societario sia integrato quando l'amministratore, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto. (Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013 - dep. 12/04/2013, Garuti e altro, Rv. 255089).

Osservava la Corte di legittimità in tale ultima pronuncia che «la simulazione di un inesistente stato di solidità non solo aveva mascherato la reale situazione, ma aveva anche consentito [...] di ottenere ulteriori e sempre crescenti finanziamenti dalle banche in tal modo mantenendo la fiducia dei fornitori e dei clienti, ma aumentando l'esposizione debitoria ed aggravando conseguentemente il dissesto [...]».

E' quanto hanno ritenuto i Giudici del merito nel caso in esame, rilevando come sia l'inazione dei creditori, sia lo stesso finanziamento, abbiano di fatto aggravato il dissesto, già verificatosi, per altro posticipando i comportamenti doverosi previsti dalla normativa civilistica all'anno successivo, come osservato dal Tribunale e anche dalla Corte di appello.

A differenza di quanto censura il ricorrente, la Corte di appello non richiama l'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento in relazione all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. (capo B, per il quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione), bensì come conseguenza della riduzione del capitale, al di sotto del minimo legale, che avrebbe imposto all'amministratore «senza indugio» ai sensi dell'art. 2485 cod. civ. lo scioglimento e l'obbligo di richiedere il fallimento, dato lo stato di insolvenza, ex art. 14 legge fall., ovvero la ricostituzione del capitale sociale al sdi sopra del minimo ex art. 2482-ter cod. civ..

Si verte, quindi, nell'ambito dell'analisi della condotta di bancarotta impropria da reato societario, a riprova della circostanza che le false comunicazioni in bilancio furono funzionali a posticipare anche l'esercizio degli obblighi dell'amministratore, non adempiuti «senza indugio», eludendo anche la previsione dell'art. 2486, comma 1, cod. civ. che impone agli amministratori di operare per la sola conservazione e integrità del patrimonio sociale fino alla nomina dei liquidatori.

Si verte in una peculiare ipotesi di falsità del bilancio, quindi, tesa a celare una perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale e quindi ad evitare l'emersione di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., cosicchè le perdite conseguenti al protrarsi della gestione — nel caso di specie le perdite al 2009 risultavano pari a euro 3.268.354,00, assolutamente consistenti anche depurate da quelle pari a euro 1.690.885,00 maturah nel 2008— aggravavano certamente il dissesto. 4.3 Per altro, tornando alla doglianza relativa alla interruzione del nesso causale per le iniziative di salvataggio intraprese, la Corte di appello, in uno al Tribunale, ha escluso il verificarsi di una cesura nella serie causale, in linea con il principio per cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051 - 01).

D'altro canto, le doglianze tese a dimostrare l'efficacia interruttiva del nesso causale delle plurime iniziative prospettate come tese al salvataggio della società, risultano assolutamente generiche, non solo in questa sede di legittimità: per altro, come osserva la Procura generale, il ricorso risulta privo di autosufficienza a riguardo, non essendo stati allegati o richiamati in modo puntuale gli atti che i Giudici del merito non avrebbero adeguatamente valutato.

Infatti, dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando la documentazione allegata nei gradi di merito, il ricorso è inammissibile se non ne contiene la integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4.4 Ne consegue che il motivo di ricorso, quanto al profilo oggettivo e in particolare al nesso causale, è infondato.

Può affermarsi, pertanto, il principio per cui, in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., sussiste il nesso eziologico fra le false comunicazioni sociali e il dissesto allorché il mendacio celi una perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art.2463, comma 1, n. 4), cod. civ., così impedendo l'emergere di una causa di scioglimento della società di capitali ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., nonché eludendo gli obblighi dell'amministratore di provvedere «senza indugio» a fronte della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, comma 1, cod. civ., così provocando ulteriori perdite, conseguenti a indebiti finanziamenti e al protrarsi della gestione in regime non liquidatorio.

5. Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente a buona ragione richiama l'orientamento della Corte di cassazione che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, individua una struttura complessa comprendente il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, e il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino la consapevolezza di un agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Sez. 5, n. 30526, 22/04/2021, Caronna, non massimata; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673). 5.1 Va premesso che a questa struttura complessa del dolo offre una adeguata risposta la sentenza di primo grado.

Per un verso, in ordine al presupposto dolo della bancarotta impropria, correttamente il Tribunale richiama il principio per cui in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356 - 01, in una fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

Anche in relazione al dolo del reato societario, che deve essere accertato, il Tribunale rileva come il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), è comprovato «dalle gonfiate appostazioni negative presenti nel bilancio successivo, dove, considerate come impossibili da occultare le gravi perdite che anche in quell'esercizio si erano verificate, gli amministratori decisero di riversare il dato negativo dell'anno precedente».

In sostanza l'omessa indicazione nel 2008 e l'inserimento in bilancio nel 2009 delle passività maturate nel primo anno, comprovano la consapevolezza e la volontà del mendacio.

Quanto al dolo specifico (profitto ingiusto), viene individuato dal Tribunale nell'intenzione di avvantaggiarsi della situazione non rispondente al vero, evitando un più celere rientro della propria esposizione.

Quanto al dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il Tribunale lo individua nella volontà di ingannare i creditori sulla consistenza patrimoniale della società, perché agendo diversamente sarebbe emersa la situazione di rilevante passività, che avrebbe bloccato forniture e finanziamenti, per l'insolvenza della SABE. 5.2 Con l'atto di appello veniva censurata la motivazione relativa al dolo generico presupposto della bancarotta impropria, trasformandosi una fattispecie di danno in quella di pericolo: a ben vedere la doglianza non viene riproposta in questa sede, e d'altro canto il dolo presupposto al quale fa riferimento la sentenza di primo grado è quello relativo al delitto di bancarotta fraudolenta che esclude dal fuoco del dolo la volontà del dissesto, ritenendosi necessaria la sola consapevolezza del pericolo di riduzione della garanzia patrimoniale per i creditori.

In relazione al dolo generico delle false comunicazioni sociali, l'atto di appello, riportando la motivazione della sentenza di primo grado quanto al dolo intenzionale e dolo di inganno, la censura come segue: «tutto ruota, in definitiva, intorno ad una irragionevole— secondo una valutazione ex post— decisione di continuare la l'attività aziendale, identificata tra l'altro nell'ingiusto profitto, che sembra disperdere la portata tipizzante del dolo specifico oltre che dimenticare il 'rischio' connaturata all'attività svolta».

La Corte di appello ribadisce la sussistenza del dolo, ritenendola pacifica nella prova di falsificazione del bilancio, ritenendo le scelte discrezionali di impresa relative ai motivi del reato irrilevanti rispetto al dolo. 5.3 L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).

In vero la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto di tutti i profili del complesso elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria da reato societario e a fronte di tale accurata ricostruzione i motivi di appello risultavano del tutto aspecifici.

Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf.

N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 11 maggio 2022, per quanto di interesse, confermava la sentenza del Tribunale bolognese in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena principale ad anni due di reclusione e quelle accessorie fallimentari alla medesima durata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello avrebbe errato nell'applicazione della norma incriminatrice, non avendo dato conto di quale sia stato il contributo causale del falso in bilancio rispetto al dissesto, sottovalutando l'incidenza che ulteriori vicende societarie producevano sul nesso causale, quali l'intervenuto rifinanziamento, la dismissione di asset per il reperimento di liquidità, la ricapitalizzazione, l'immissione di nuovo capitale sociale, la negoziazione del debito esistente e il ricorso alla cassa integrazione. Comportamenti tutti da ritenersi idonei a interrompere il nesso causale fra la condotta di falsificazione del bilancio e il dissesto. A fronte di tale censura la Corte di appello avrebbe omesso la motivazione, riferendosi all'obbligo di dover richiedere la dichiarazione di fallimento, con confusione fra il delitto contestato e quello di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4 legge fall. Anche in ordine all'elemento soggettivo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere comprovato il dolo, relegando le scelte tese a salvaguardare l'esistenza della società come motivi personali irrilevanti, senza per altro rendere alcuna motivazione in ordine al dolo specifico e intenzionale richiesto. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso non rispetta il canone della autosufficienza. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare.2. Va premesso che, quanto ai motivi di appello, spetta alla Corte di cassazione accedere all'atto di impugnazione, per valutare l'adeguatezza della motivazione censurata, non dovendo a riguardo ritenersi che il principio di autosufficienza del ricorso possa trovare applicazione a riguardo, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura generale. Infatti, l'esame dell'atto di impugnazione è funzionale alla valutazione di ammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., al fine di rilevare se il motivo è precluso o meno e, dunque, trattasi di questione processuale che legittima questa Corte ad accedere all'atto di impugnazione (in merito ad altre questioni di natura processuale sollevate dal ricorso, fra le altre, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Rv. 255304 - 01). L'atto di appello, in relazione al delitto per il quale si procede, proponeva censure in ordine al nesso causale e all'efficacia interruttiva delle iniziative assunte anche dall'imputato medio tempore, fra il falso nel bilancio commesso nel 2008 e la dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2011 della SABE- Contenitori industriali Srl, nonché in ordine all'elemento soggettivo. 3. Va premesso che dal tenore della sentenza di primo grado emerge con evidenza che tutti gli argomenti spesi con l'atto di appello erano già stati rappresentati e valorizzati nell'ambito del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, che infatti affronta entrambi i profili delle censure di impugnazione, valutando la tesi difensiva sia quanto all'interruzione del nesso causale fra falso in bilancio e dissesto sia in merito alla sussistenza del dolo. A tal riguardo, va qui evidenziato come, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 - dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435). Di fatto la motivazione della sentenza di appello ora impugnata riprende argomenti già spesi dal Collegio di primo grado, riproducendoli in forma sintetica, a fronte di ragioni di censura assolutamente omogenee, a sostegno delle tesi difensive.Pertanto deve escludersi che la Corte territoriale abbia omesso la motivazione a riguardo, vertendosi in tema di doppia conforme, per cui le due sentenze di merito si integrano reciprocamente ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 4. Quanto al nesso di causalità, non sussiste la violazione di legge lamentata dallo stesso ricorrente, nella ritenuta derivazione causale dell'aggravamento del dissesto dal falso in bilancio, in quanto risoltosi nell'occultamento di perdite che consentiva la prosecuzione dell'attività dell'impresa e l'accumulo di ulteriori perdite. 4.1 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il nesso causale rilevante non è ravvisabile unicamente in presenza di condotte che incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della fallita, ma anche nei casi in cui le illecite operazioni contabili abbiano l'immediato risultato di rendere indiscernibile l'esistenza di consistenti perdite nell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575). A tal riguardo le sentenze di merito di fatto evidenziano come nell'anno 2008 la situazione patrimoniale della società fosse già critica, cosicchè l'imputato non provvide all'iscrizione di perdite per euro 1.690.885,00, risultando poi nel bilancio 2019 inserite perdite per complessivi euro 3.268.354,00, pari a quelli maturati nel 2009 ai quali si aggiungevano quelli non indicati nel 2008. In sostanza la situazione di passività nel 2008 non emergeva grazie alle false comunicazioni, risultando un attivo per il 2008 di euro 7.231,00 (cfr. sentenza di primo grado fol. 2). Inoltre, la situazione al 2008, rilevava il Tribunale, se correttamente contabilizzata avrebbe determinato l'emersione di un patrimonio netto negativo e la totale perdita di capitale sociale, dovendosi provvedere alla convocazione della assemblea ex art. 2482-ter cod. civ. per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o lo scioglimento e la messa in liquidazione della società (sentenza primo grado, fol. 3). A tale situazione si aggiungeva che proprio in quegli anni, dal 2008 al 2011, gli amministratori ricevevano l'importo complessivo di 524mi1a euro circa quale compenso deliberato, riqualificato in bancarotta preferenziale, reato poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale. L'incidenza interruttiva del nesso causale delle iniziative ritenute dì 'salvataggio' della società da parte del ricorrente — l'intervenuto rifinanziamento, la dismissione di asset per il reperimento di liquidità, la ricapitalizzazione, l'immissione di nuovo capitale sociale, la negoziazione del debito esistente e il ricorso alla cassa integrazione — veniva esclusa dal Tribunale e dalla Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica e congrua, che non incorre in violazione di legge. I Collegi del merito hanno infatti ritenuto che il falso in bilancio per l'anno 2008 avesse indotto «il mercato e i terzi ad un affidamento verso la società, quando invece la situazione era già critica e non sanabile, come dimostra il precipitare della esposizione debitoria nell'anno successivo» (sentenza impugnata, fol. 3); se fosse stato veritiero il bilancio dell'anno 2008, avrebbe offerto una «rappresentazione esterna del patrimonio netto della società, determinando una crescente esposizione debitoria che portava al fallimento», mentre invece le false comunicazioni ebbero a creare «l'apparenza di una impresa sana nei confronti dei terzi creditori, i quali, dunque, non hanno intrapreso quelle opportune iniziative che sarebbero seguite alla rilevazione di una situazione ben diversa e più grave rispetto a quella prospettata» (sentenza di primo grado, fol. 6). In sostanza i Giudici del merito evidenziano come proprio il falso in bilancio, assolutamente incontestato, abbia consentito di 'camuffare' lo stato di crisi, posticipandone l'emersione all'anno successivo in forma aggravata, anche a seguito dei finanziamenti ottenuti e dell'inazione dei creditori, che di fronte a una situazione di leggero attivo emergente dal bilancio del 2008 non agirono per la riscossione dei propri crediti. Il ricorrente richiama la giurisprudenza che ha ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria da reato societario allorché l'amministratore di società, che esponga nel bilancio dati non veri, al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale, eviti così di palesare la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l'aggravamento del dissesto di quest'ultima (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01; conf. N. 28508 del 2013 Rv. 255575 - 01, N. 42272 del 2014 Rv. 260394 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255089 - 01, N. 42811 del 2014 Rv. 261759 - 01). Nel caso in esame, osserva il ricorrente, il falso in bilancio non era funzionale a evitare il rifinanziamento della società, che infatti intervenne. E bene deve rilevarsi come il principio richiamato debba essere calato nel caso concreto, perché la falsificazione del bilancio, per integrare l'ipotesi di reato in esame, deve esclusivamente cagionare o concorrere ad aggravare il dissesto, quale che sia l'iniziativa successiva posta in essere dall'amministratore. 4.2 Quindi occorre verificare nel caso concreto se l'aver celato la realtà dei \, dati contabili in sé abbia prodotto o aggravato l'evento-dissesto (sulla sufficienza 5 dell'aggravamento per integrare il reato, cfr. Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263803 - 0; conf. N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090 - 01) La giurisprudenza di legittimità ha infatti anche ritenuto che, così come nel caso in esame, il reato di bancarotta impropria da reato societario sia integrato quando l'amministratore, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto. (Sez. 5, n. 17021 del 11/01/2013 - dep. 12/04/2013, Garuti e altro, Rv. 255089). Osservava la Corte di legittimità in tale ultima pronuncia che «la simulazione di un inesistente stato di solidità non solo aveva mascherato la reale situazione, ma aveva anche consentito [...] di ottenere ulteriori e sempre crescenti finanziamenti dalle banche in tal modo mantenendo la fiducia dei fornitori e dei clienti, ma aumentando l'esposizione debitoria ed aggravando conseguentemente il dissesto [...]». E' quanto hanno ritenuto i Giudici del merito nel caso in esame, rilevando come sia l'inazione dei creditori, sia lo stesso finanziamento, abbiano di fatto aggravato il dissesto, già verificatosi, per altro posticipando i comportamenti doverosi previsti dalla normativa civilistica all'anno successivo, come osservato dal Tribunale e anche dalla Corte di appello. A differenza di quanto censura il ricorrente, la Corte di appello non richiama l'obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento in relazione all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. (capo B, per il quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione), bensì come conseguenza della riduzione del capitale, al di sotto del minimo legale, che avrebbe imposto all'amministratore «senza indugio» ai sensi dell'art. 2485 cod. civ. lo scioglimento e l'obbligo di richiedere il fallimento, dato lo stato di insolvenza, ex art. 14 legge fall., ovvero la ricostituzione del capitale sociale al sdi sopra del minimo ex art. 2482-ter cod. civ.. Si verte, quindi, nell'ambito dell'analisi della condotta di bancarotta impropria da reato societario, a riprova della circostanza che le false comunicazioni in bilancio furono funzionali a posticipare anche l'esercizio degli obblighi dell'amministratore, non adempiuti «senza indugio», eludendo anche la previsione dell'art. 2486, comma 1, cod. civ. che impone agli amministratori di operare per la sola conservazione e integrità del patrimonio sociale fino alla nomina dei liquidatori. Si verte in una peculiare ipotesi di falsità del bilancio, quindi, tesa a celare una perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale e quindi ad evitare l'emersione di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., cosicchè le perdite conseguenti al protrarsi della gestione — nel caso di specie le perdite al 2009 risultavano pari a euro 3.268.354,00, assolutamente consistenti anche depurate da quelle pari a euro 1.690.885,00 maturah nel 2008— aggravavano certamente il dissesto. 4.3 Per altro, tornando alla doglianza relativa alla interruzione del nesso causale per le iniziative di salvataggio intraprese, la Corte di appello, in uno al Tribunale, ha escluso il verificarsi di una cesura nella serie causale, in linea con il principio per cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051 - 01). D'altro canto, le doglianze tese a dimostrare l'efficacia interruttiva del nesso causale delle plurime iniziative prospettate come tese al salvataggio della società, risultano assolutamente generiche, non solo in questa sede di legittimità: per altro, come osserva la Procura generale, il ricorso risulta privo di autosufficienza a riguardo, non essendo stati allegati o richiamati in modo puntuale gli atti che i Giudici del merito non avrebbero adeguatamente valutato. Infatti, dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando la documentazione allegata nei gradi di merito, il ricorso è inammissibile se non ne contiene la integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 2650535ez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). 4.4 Ne consegue che il motivo di ricorso, quanto al profilo oggettivo e in particolare al nesso causale, è infondato. Può affermarsi, pertanto, il principio per cui, in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., sussiste il nesso eziologico fra le false comunicazioni sociali e il dissesto allorché il mendacio celi una perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art.2463, comma 1, n. 4), cod. civ., così impedendo l'emergere di una causa di scioglimento della società di capitali ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., nonché eludendo gli obblighi dell'amministratore di provvedere «senza indugio» a fronte della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485, comma 1, cod. civ., così provocando ulteriori perdite, conseguenti a indebiti finanziamenti e al protrarsi della gestione in regime non liquidatorio. 5. Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente a buona ragione richiama l'orientamento della Corte di cassazione che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, individua una struttura complessa comprendente il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, e il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino la consapevolezza di un agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Sez. 5, n. 30526, 22/04/2021, Caronna, non massimata; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673). 5.1 Va premesso che a questa struttura complessa del dolo offre una adeguata risposta la sentenza di primo grado. Per un verso, in ordine al presupposto dolo della bancarotta impropria, correttamente il Tribunale richiama il principio per cui in tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356 - 01, in una fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori). Anche in relazione al dolo del reato societario, che deve essere accertato, il Tribunale rileva come il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), è comprovato «dalle gonfiate appostazioni negative presenti nel bilancio successivo, dove, considerate come impossibili da occultare le gravi perdite che anche in quell'esercizio si erano verificate, gli amministratori decisero di riversare il dato negativo dell'anno precedente». In sostanza l'omessa indicazione nel 2008 e l'inserimento in bilancio nel 2009 delle passività maturate nel primo anno, comprovano la consapevolezza e la volontà del mendacio. Quanto al dolo specifico (profitto ingiusto), viene individuato dal Tribunale nell'intenzione di avvantaggiarsi della situazione non rispondente al vero, evitando un più celere rientro della propria esposizione. Quanto al dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il Tribunale lo individua nella volontà di ingannare i creditori sulla consistenza patrimoniale della società, perché agendo diversamente sarebbe emersa la situazione di rilevante passività, che avrebbe bloccato forniture e finanziamenti, per l'insolvenza della SABE. 5.2 Con l'atto di appello veniva censurata la motivazione relativa al dolo generico presupposto della bancarotta impropria, trasformandosi una fattispecie di danno in quella di pericolo: a ben vedere la doglianza non viene riproposta in questa sede, e d'altro canto il dolo presupposto al quale fa riferimento la sentenza di primo grado è quello relativo al delitto di bancarotta fraudolenta che esclude dal fuoco del dolo la volontà del dissesto, ritenendosi necessaria la sola consapevolezza del pericolo di riduzione della garanzia patrimoniale per i creditori. In relazione al dolo generico delle false comunicazioni sociali, l'atto di appello, riportando la motivazione della sentenza di primo grado quanto al dolo intenzionale e dolo di inganno, la censura come segue: «tutto ruota, in definitiva, intorno ad una irragionevole— secondo una valutazione ex post— decisione di continuare la l'attività aziendale, identificata tra l'altro nell'ingiusto profitto, che sembra disperdere la portata tipizzante del dolo specifico oltre che dimenticare il 'rischio' connaturata all'attività svolta». La Corte di appello ribadisce la sussistenza del dolo, ritenendola pacifica nella prova di falsificazione del bilancio, ritenendo le scelte discrezionali di impresa relative ai motivi del reato irrilevanti rispetto al dolo. 5.3 L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). In vero la sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto di tutti i profili del complesso elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria da reato societario e a fronte di tale accurata ricostruzione i motivi di appello risultavano del tutto aspecifici. Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262
Sentenza Cassazione n. 21639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris