Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2013

Cassazione n. 13843/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8942-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2013, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. CESI, n. 21; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; /( - resistente - avverso la sentenza n. 5765/4/14 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], al sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio e legale rappresentante della detta società, nonché alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], anch'essa nella qualità di socia, un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003, contestando agli stessi l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autovetture usate da fornitore italiano (la [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L.), con conseguente recupero a tassazione dell'I.V.A. ordinaria; che la società contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 6/24/12, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 5765/4/14, depositata il 26.9.2014, respinse il gravame confermando la decisione impugnata ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come i contribuenti non avessero fornito la prova di essersi attenuti al dovere di diligenza richiesto loro per accedere al regime impositivo speciale in commento; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2015 n. 8942 sez.

ST - ud. 24-03-2022 -2- Rilevato, in via preliminare, che il ricorso introduttivo non risulta notificato ai Soci [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ed [OSCURATO:PERSONA], che erano parti costituite in grado d'appello e litisconsorti necessari ai fini del presente giudizio, trattandosi dell'accertamento di un maggiore imponibile in materia di I.V.A. (arg. da Cass., Sez. 5, 3.7.2021, n. 18890, Rv. 661760-01).

Sennonché, ritiene il Collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio sia superflua nella specie, atteso che il gravame è inammissibile (per le ragioni di seguito esposte), con conseguente ininfluenza dell'integrazione del contraddittorio sull'esito del procedimento (cfr. Cass., Sez.

U, 23.9.2013, n. 21670, Rv. 627449-01); che il ricorso va, infatti, dichiarato inammissibile, siccome proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non in proprio, bensì nella qualità di legale rappresentante di un soggetto di diritto (la ELLEMME) non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. avvenuta - per stessa allegazione della parte ricorrente - anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475-01); Ric. 2015 n. 8942 sez.

ST - ud. 24-03-2022 -3- Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che alcunché debba essere disposto al riguardo, essendosi l'AGENZIA costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che, tuttavia, per effetto del rilievo che precede (il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, implica che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. cfr. Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale intrapresa, per risultare dalla stessa epigrafe del ricorso che, al momento della proposizione del presente giudizio, egli era consapevole che la [OSCURATO:PERSONA] era estinta), dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Ric. 2015 n. 8942 sez.

ST - ud. 24-03-2022 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022 [OSCURATO:PERSONA].

Enrico M DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8942-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2013, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. CESI, n. 21; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; /( - resistente - avverso la sentenza n. 5765/4/14 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], al sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio e legale rappresentante della detta società, nonché alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], anch'essa nella qualità di socia, un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2003, contestando agli stessi l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autovetture usate da fornitore italiano (la [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L.), con conseguente recupero a tassazione dell'I.V.A. ordinaria; che la società contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 6/24/12, rigettò il ricorso; che avverso tale decisione i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 5765/4/14, depositata il 26.9.2014, respinse il gravame confermando la decisione impugnata ed osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come i contribuenti non avessero fornito la prova di essersi attenuti al dovere di diligenza richiesto loro per accedere al regime impositivo speciale in commento; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- Rilevato, in via preliminare, che il ricorso introduttivo non risulta notificato ai Soci [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ed [OSCURATO:PERSONA], che erano parti costituite in grado d'appello e litisconsorti necessari ai fini del presente giudizio, trattandosi dell'accertamento di un maggiore imponibile in materia di I.V.A. (arg. da Cass., Sez. 5, 3.7.2021, n. 18890, Rv. 661760-01). Sennonché, ritiene il Collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio sia superflua nella specie, atteso che il gravame è inammissibile (per le ragioni di seguito esposte), con conseguente ininfluenza dell'integrazione del contraddittorio sull'esito del procedimento (cfr. Cass., Sez. U, 23.9.2013, n. 21670, Rv. 627449-01); che il ricorso va, infatti, dichiarato inammissibile, siccome proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non in proprio, bensì nella qualità di legale rappresentante di un soggetto di diritto (la ELLEMME) non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. avvenuta - per stessa allegazione della parte ricorrente - anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475-01); Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che alcunché debba essere disposto al riguardo, essendosi l'AGENZIA costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che, tuttavia, per effetto del rilievo che precede (il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, implica che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. cfr. Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale intrapresa, per risultare dalla stessa epigrafe del ricorso che, al momento della proposizione del presente giudizio, egli era consapevole che la [OSCURATO:PERSONA] era estinta), dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Ric. 2015 n. 8942 sez. ST - ud. 24-03-2022 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022 [OSCURATO:PERSONA]. Enrico M DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 13843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris