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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20008/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 198/RG. 5038 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 3 e 4 hanno dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, commessi il 25 settembre 2022, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Asti - fatti commessi il 15 novembre 2022 - definiti con l'applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e, al contrario, espressivi di una tendenza dell'imputato non adeguarsi all'indicazioni dell'autorità giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 198/RG. 5038 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 3 e 4 hanno dato atto degli elementi ritenuti incompatibili con il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, commessi il 25 settembre 2022, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Asti - fatti commessi il 15 novembre 2022 - definiti con l'applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen., in assenza di elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e, al contrario, espressivi di una tendenza dell'imputato non adeguarsi all'indicazioni dell'autorità giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20008/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris