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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 30758/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 16563/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2C i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], SUPERMAGLIA Sri e ITALIANA ASSICURAZIONI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO D'[OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza nr. 157/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 26.01.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSITATO !N CAtkiCELLERIA1 oggi, 112 ha

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 16563/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2C i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], SUPERMAGLIA Sri e ITALIANA ASSICURAZIONI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCO D'[OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza nr. 157/2022 della Corte di Appello di Firenze pubblicata in data 26.01.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CAtkiCELLERIA1 oggi, 112 ha
Decreto Cassazione n. 30758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris