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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05360/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00PCEAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il rilievo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello, non deducibile per la prima volta in Cassazione (in argomento cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 - 02:"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali"), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00PCEAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il rilievo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello, non deducibile per la prima volta in Cassazione (in argomento cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 - 02:"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali"), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P side
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