CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07893/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAnella causa iscritta al n. 20294 del ruolo generale degli affari contenziosidell'anno 2024,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrenti-[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate edifese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova depositata il16/2/2024;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso azione davanti al Tribunale diImperia verso [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rilascio ex art. 948 c.c.Numero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026della porzione immobiliare sita in Peglia di Ventimiglia di cui al fg.56 exmappale 774 contigua all’autostrada, sull’assunto che il bene sia statooggetto di espropriazione per pubblica utilità ad opera del decretoprefettizio n. 3379/1974, sicché l’occupazione da parte del Siclari eraillegittima.Il convenuto ha resistito e ha chiamato in garanzia il suo dante causa,[OSCURATO:PERSONA], che gli aveva donato il bene.Quest’ultima ha aderito alla tesi difensiva del convenuto.Il Tribunale di Imperia ha rigettato la domanda.L’attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale e, inquella sede, Siclari ha proposto appello incidentale condizionato. È rimastacontumace in appello la terza chiamata.La Corte d’appello di Genova ha annullato la decisione di primo gradoe ha condannato Siclari al rilascio del bene, rigettando altresì l’appelloincidentale sul tema dell’usucapione.Avverso questa decisione propongono ricorso per la cassazione dellasentenza [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., unitamente a [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima in qualità di concessionario subentrante alla prima, hannodepositato controricorso per chiedere il rigetto dell’avverso ricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360,n.3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e1369 c.c. e degli artt. 25, 26, 28, 30, 48, 50, 51, 53 e 71 della legge 25giugno 1865 n.2359.Essi censurano la sentenza della corte d’appello per avere erratonell’interpretazione del decreto prefettizio del 21/1/1974, qualificandolocome decreto di esproprio valorizzandone solo in parte il contenuto,omettendo anche di considerare altri elementi dello stesso e della vicendaNumero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026espropriativa nel quale si collocava; in particolare, non era statoconsiderato che il decreto conteneva un richiamo all’approvazione delprogetto dell’opera pubblica costituente dichiarazione di pubblica utilità,urgenza ed indifferibilità dei lavori, che deponeva per la natura transeuntedell’occupazione di [OSCURATO:SOCIETA]., né era stato apprezzato iltenore dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra gli originari titolari del bene e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], che prevedeva una successiva vendita deibeni alla società; di contro, sarebbe stato erroneamente attribuito unvalore significativo al fatto che il decreto prefettizio era stato trascritto.In ultimo, vi sarebbe stata erronea interpretazione della normativasulla procedura espropriativa vigente all’epoca, per avere la corted’appello tratto la conclusione che l’espropriazione, con il suo effettotraslativo della proprietà, potesse derivare anche dal decreto col quale eradisposta l’occupazione immediata del bene ex art. 30, legge n. 2359 del25/6/1865.Il motivo è infondato.Va detto preliminarmente che le norme dettate per i contratti siapplicano anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo, tra iquali ricade anche il richiamato decreto prefettizio.Ciò posto, è ammissibile il ricorso in cassazione per violazione dinorme di interpretazione di tali atti, purché siano indicati i parametriermeneutici che sarebbero stati lesi. Ed invero, l'interpretazione di un attoamministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamentodella volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, èriservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, sesorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quellenorme - in particolare, gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c. -che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche aglinonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamentoNumero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi incassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un attoamministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicarequali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza,l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non giàquando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse daquelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate dacontraddittorietà logica o giuridica (cfr. Sez. 1, n. 5966 del 23/02/2022;Sez. 2, n. 42123 del 31/12/2021).Nella specie, la Corte di merito ha esplicitato al riguardo gli elementiche ha ritenuto determinanti per interpretare la portata e il significatodell’atto amministrativo, individuandoli nel testuale riferimentoall’occupazione “in via permanente e definitiva” del bene, nell’assenza diun riferimento alla temporaneità dell’occupazione e nel dato delpagamento anticipato dell’indennità, non a caso qualificata come “diesproprio” nel decreto prefettizio, sulla base del previo accordo raggiuntotra la p.a. e i proprietari dell’epoca.Quindi, i giudici di secondo grado hanno adottato i canoni dellavalutazione letterale (art. 1362, comma 1, c.c.) e del comportamentocomplessivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), attribuendoragionevolmente e risolutivamente valore preponderante ad elementi assaisignificativi nella valutazione della portata traslativa del decreto,mettendoli poi in correlazione con la normativa di settore vigente all’epoca(l. 25 giugno1865, n. 2359).Pertanto, non emerge alcuna violazione dei canoni ermeneuticiinvocati, nemmeno col raffronto agli elementi suggeriti dai ricorrenti, inrelazione ai quali, nei limiti dei compiti della Corte di legittimità, può solodirsi che il riferimento testuale nelle premesse del decreto prefettizio alla“implicita dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità o urgenza”, noncostituisce un richiamo all’occupazione temporanea di cui all’art.71,Numero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 2, l. n. 2359 del 1865, e che la mera previsione nell’accordosull’indennità di esproprio di un successivo atto negoziale per dare formaal trasferimento dei beni non è idoneo ad attribuire un diverso significatoal successivo atto amministrativo emesso dall’autorità competente ex art.30, l. n. 2359 del 1865.Anche sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione dellenorme di cui alla l. n. 2359 del 1865, cui la Corte d’appello ha ricollegatol’interpretazione del decreto prefettizio, il motivo è infondato.Nel dettare la disciplina generale sull’espropriazione, la legge 2359 del1865 (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie)prevedeva, tra l’altro, che allorché l’indennità di esproprio fosse accettatadai proprietari o fosse oggetto di un accordo con la pubblicaamministrazione, poteva essere disposto dall’autorità giudiziaria ilpagamento diretto della stessa e che, una volta effettuato il pagamento, ilprefetto autorizzasse “l'occupazione immediata dei fondi”, per i quali erastata accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, “facendo diquesta espressa menzione” (art. 30, l. n. 2359 del1865).Diversamente, allorquando l’indennità era oggetto di non accettazione,la medesima legge prevedeva l’avvio di una fase di stima,dettagliatamente regolata con coinvolgimento dell’autorità giudiziaria,volta all’individuazione del giusto valore dell’indennità, all’esito della qualeil prefetto disponeva il pagamento dell’indennità e pronunciaval’espropriazione, autorizzando “l’occupazione dei beni” (art.48). Quindi,l’art. 50 stabiliva che “La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione percausa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del Decreto delPrefetto che pronuncia la espropriazione”.Alla luce di questo sistema di norme, la Suprema Corte ha già avutomodo di osservare come l’espropriazione, con il suo effetto traslativo, puòderivare tanto dal decreto prefettizio di esproprio di cui all’art. 48 dellalegge citata quanto da quello, sempre del prefetto, ex art. 30 dellaNumero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026medesima legge, giacché nel primo caso si tratta di un provvedimentoautoritativo reso necessario dalla mancata accettazione dei proprietaridell’indennità come determinata dai periti del Tribunale; nell’altro, invece,essendovi stato un accordo amichevole sull’indennità, il prefetto dovrà“solo” autorizzare l’occupazione immediata dei beni, senza necessità di unprovvedimento ablatorio apposito. Sicché, l’occupazione autorizzata in taleultimo caso non ha nulla a che vedere con quella transeunte dei casi diforza maggiore o di somma urgenza di cui all’art.72, pure evocato dalladifesa dei ricorrenti, che viene infatti disposta prima del pagamentodell’indennità e non dopo, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 2 n.10368 del 31/03/2022).Il sol fatto che l’art. 50 disponga che l’effetto traslativo si determiniall’esito del decreto di esproprio non è dirimente, giacché la norma inquestione è volta a chiarire, con specifico riferimento all’ipotesi dideterminazione contenziosa dell’indennità espropriativa, che iltrasferimento si determina solo con il decreto di esproprio, il che èperfettamente congruente con quanto invece stabilito per la diversa esimmetrica ipotesi di indennità espropriativa concordata tra le parti, chepresuppone che il proprietario collabori con la p.a., concertando insostanza l’espropriazione del bene in favore dell’ente espropriante.3. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 948 c.c., dell’art. 34, l. del 7 febbraio 1961 n. 59 edell’art. 2, l. del 24 luglio 1961 n. 729, nonché del D.M. 25 febbraio 1963e “della convenzione stipulata tra A.N.A.S. e [OSCURATO:SOCIETA] in data21/2/1963” e dei “principi giurisprudenziali in materia di concessionitraslative”, i ricorrenti affermano che non vi sarebbe stata alcunaconcessione traslativa dei poteri espropriativi in capo alla società e che lacorte d’appello avrebbe errato nel ritenere che una tale concessioneavrebbe un fondamento normativo.Numero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026Circa la cd. concessione traslativa in favore della Autostrade dei Fioris.p.a., la Corte di cassazione, sia pure nel quadro della tematica afferentealla legittimazione nei giudizi sull’opposizione alla stima dell’indennità o sulsuo pagamento, afferma che “parte del rapporto espropriativo edobbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato [ecome tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che siastato da quest'ultimo proposto] è il soggetto a favore del quale èpronunciato il decreto di espropriazione, ciò anche nell'ipotesi in cui piùenti abbiano concorso alla realizzazione dell'o pera pubblica, a meno che,in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere diprocedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad unaltro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di una particolaredisposizione di legge speciale o di un atto di delega a rilevanza esterna, ilcompito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, lenecessarie procedure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo disopportare i relativi oneri” (cfr. Sez. 1, n. 33562 del 22/12/2025).Orbene, in ossequio a questi princìpi la sentenza impugnata haconsiderato che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata indicata quale beneficiariadel decreto di esproprio, ha pagato l’indennità, nonché che il trasferimentoè stato trascritto in suo favore e, soprattutto, che tanto è avvenuto in virtùdel d.m. 25/2/1963 e della convenzione fra A.n.a.s. e Autostrada dei Fioris.p.a. (integrata e modificata nel corso del tempo e approvata con decretoministeriale), che fanno espresso richiamo ai poteri espropriativi affidati alconcessionario.Difatti, la legge n. 72 del 1961 (richiamata nel decreto di esproprio),prevede all’art. 2 in via generale che la costruzione e l'esercizio delleautostrade possano concedersi ad enti pubblici o privati con successivaregolamentazione convenzionale della concessione; la legge n. 59 del1961 (art. 34), regolando le modalità esecutive delle stime delle indennitàda riconoscere ai soggetti da espropriare per le opere di realizzazione dellaNumero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026rete stradale anche su concessione, si fonda evidentemente sulpresupposto che il concessionario svolga le operazioni inerenti leespropriazioni.4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art.244 c.p.c., 1158 c.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appelloritenuto non provato l’acquisto per usucapione in capo al Siclari, nonavendo valutato gli elementi comprovanti la sdemanializzazione tacita delbene e, poi, non avendo accolto la richiesta di prova testimoniale sulpunto del possesso ultraventennale pieno ed esclusivo.Il motivo è inammissibile.La censura sul tema della prova della sdemanializzazione tacita sicompendia nella richiesta di una diversa valutazione delle prove delprocesso attraverso un nuovo vaglio delle modalità del possesso del bene(es. mancanza dell’arginatura con rete, utilizzo prolungato del bene daparte del Siclari senza doglianze della società), dai quali a parere deiricorrenti doveva trarsi la prova del definitivo abbandono della funzionepubblicistica attribuita al bene.È consolidato orientamento che, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità senon nei limiti del vizio di motivazione, quivi nemmeno rappresentato dairicorrenti (cfr. Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019,Sez. 1, n. 7871 del 25/03/2025).L’inammissibilità della censura sul profilo della sdemanializzazione delbene, inoltre, assorbe l’ulteriore censura sulla mancata ammissione deiNumero registro generale 20294/2024Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 7893/2026Data pubblicazione 31/03/2026mezzi di prova volti a provare l’usucapione, giacché, come noto, il benedemaniale non vi è assoggettabile (cfr. Sez. 2, n. 28792 del 17/10/2023).5. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato, con condanna allespese del giudizio.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 deve darsi attodel sussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e GrecoCaterina, in solido fra loro, alla refusione in favore dei controricorrenti, insolido, delle spese di lite, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se e come dovute.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile, in data 25/3/2026.Il presidenteMauro Mocci