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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 1954

Cassazione n. 00805/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ni(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20 gennaio 2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, anziché dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni di condanna del ricorrente, anziché dei ricorrenti, al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20.1.2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, nel senso che laddove leggesi "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende" leggasi dichiara "inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende".

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1961 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ni(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20 gennaio 2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, anziché dei ricorsi, con le conseguenti statuizioni di condanna del ricorrente, anziché dei ricorrenti, al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 20.1.2023, in relazione al proc. n. 13002/2022, nel senso che laddove leggesi "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende" leggasi dichiara "inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende". Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris