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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02192/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01JAXE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancata traduzione dei decreto di citazione giudizio, della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla Corte d'appello in una lingua comprensibile all'imputato, è generico ed estraneo ai motivi di appello; dal testo della sentenza di primo grado emerge altresì la conoscenza della lingua italiana, mai contestata dal difensore di fiducia nella sede di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed al mantenimento della stessa nei minimi edittali, secondo i parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01JAXE6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancata traduzione dei decreto di citazione giudizio, della sentenza di primo grado e di quella emessa dalla Corte d'appello in una lingua comprensibile all'imputato, è generico ed estraneo ai motivi di appello; dal testo della sentenza di primo grado emerge altresì la conoscenza della lingua italiana, mai contestata dal difensore di fiducia nella sede di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena inflitta ed al mantenimento della stessa nei minimi edittali, secondo i parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02192/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris