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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06660/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen., ha provveduto alla rideterminazione della pena inflittagli nella misura di sette mesi e dieci giorni di reclusione e 140,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare, oltre che improponibile (limitandosi a lamentare l'eccessività della pena), manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (pag. 5-6 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli re E e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari, che pronunciando in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen., ha provveduto alla rideterminazione della pena inflittagli nella misura di sette mesi e dieci giorni di reclusione e 140,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare, oltre che improponibile (limitandosi a lamentare l'eccessività della pena), manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (pag. 5-6 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli re E e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris