CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 24760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23 dicembre 2021 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti, relativi all'asserita omessa motivazione delle ragioni che hanno indotto il giudice ad escludere l'applicazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato che, in tema di patteggiannento, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Considerato, inoltre, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si denuncia il vizio della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano dal momento che anche tali censure, peraltro aspecifiche, esulano da quelle che possono essere proposte ai sensi del suddetto art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il