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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37621/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 6), escludendo che l'ammissione dell'addebito, in presenza di un quadro probatorio completo perché l'imputato aveva ingerito gli ovuli nei quali era contenuto lo stupefacente, fosse qualificabile come sintomo di revisione critica della propria condotta; ad analogo esito si prestano le considerazioni della sentenza impugnata sulla disposta espulsione: viene, infatti, valorizzata la pericolosità sociale dell'imputato con argomentazioni congruenti con le modalità e gravità dei fatti: il motivo di ricorso al riguardo è, pertanto, generico e manifestamente infondato; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 6), escludendo che l'ammissione dell'addebito, in presenza di un quadro probatorio completo perché l'imputato aveva ingerito gli ovuli nei quali era contenuto lo stupefacente, fosse qualificabile come sintomo di revisione critica della propria condotta; ad analogo esito si prestano le considerazioni della sentenza impugnata sulla disposta espulsione: viene, infatti, valorizzata la pericolosità sociale dell'imputato con argomentazioni congruenti con le modalità e gravità dei fatti: il motivo di ricorso al riguardo è, pertanto, generico e manifestamente infondato; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es nsore
Sentenza Cassazione n. 37621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris