CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n.31134/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –controdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, come da procura allegata al ricorso;– controricorrente–Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avversola sentenza n. 2373/2021 pronunciata in data 13/03/2021 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 5/05/2021;Numero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate in data 18/01/2017 notificava alcontribuente la cartella di pagamento n. 09720160147810827 relativaall’anno d’imposta 2006, recante l’iscrizione a ruolo delle sommedovute in forza dell’accordo di conciliazione n.500155/2012 sottoscrittoin data 7/09/2012, a seguito di decadenza dal beneficio dellarateazione concesso in virtù dell’art. 48 ter, comma 3, del d.lgs546/1992. Tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente era infattiintervenuta conciliazione giudiziale per la definizione del debitotributario facente capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (che, a sua volta avevaricevuto l’avviso di accertamento n. TK3030300887/2011 e laconseguente cartella di pagamento n. 09720110208806380), dellaquale il contribuente era stato rappresentante legale, dichiarata fallita,con successiva revoca del fallimento da parte della Corte d’appello diRoma con sentenza n. 4795/2011, confermata dalla Corte dicassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalcontribuente, annullava la cartella in quanto derivante da un accolloinvalido per la mancata partecipazione ad esso del debitore originario,la società [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita al momento delperfezionamento dell’accordo di conciliazione, e per l’omessaprevisione della mancata liberazione del contribuente originario ai sensidell’art. 8, comma 2, della legge 212/2000.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aditadall’Agenzia che impugnava la sentenza per il vizio di ultrapetizione dicui all’art. 112 c.p.c. e per l’erronea qualificazione dell’accordo qualeaccollo anziché espromissione, rigettava l’appello, con compensazioneNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026delle spese, ritenendo che il debitore avrebbe dovuto essererappresentato dal curatore fallimentare, che l’art. 8 della l. 212/2000escludeva la liberazione del debitore originario attesa la naturaindisponibile dell’obbligazione tributaria, che l’Ufficio aveva introdottola questione della diversa qualificazione dell’accordo qualeespromissione laddove sin dal primo grado aveva dato per acquisitoche la controversia derivasse da un atto di accollo del contribuente.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazionearticolando a tre motivi. Il contribuente deposita controricorso.L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata, nonostantenotifica via pec del 6/12/2021.5. Il contribuente ha depositato memoria in data 22/01/2026evidenziando che nel caso di specie ricorre l’ipotesi della doppiaconforme.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art.112 c.p.c., ritenendo che la pronuncia vada cassata per vizio diultrapetizione, non avendo il contribuente articolato alcun motivo nelricorso introduttivo in ordine all’invalidità dell’accordo.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs.546/1992 e dell’art. 2909c.c., in quanto la sussistenza dei presupposti e delle condizioni diammissibilità della conciliazione sottoscritta dal contribuente è statavalutata da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizionel quale è intervenuto l’accordo, concluso con sentenza n.23410/04/2014, depositata il 17/11/2014, con la quale è stataNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione concompensazione delle spese.In tal modo deve ritenersi coperto da giudicato anche il profilo dellavalidità dell’accordo conciliativo con successiva preclusione di nuovoesame sulla ammissibilità e legittimità dello stesso.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., l’Agenzia deduce la violazione e/o laviolazione degli artt. 1272, 1273 e 1419 c.c., nonché dell’art. 8, comma2, della legge 212/2000, per aver la [OSCURATO:PERSONA] qualificato l’accordo quale accollo, ricorrendo piuttostol’istituto della espromissione trattandosi di accorto tra il terzo ed ilcreditore nel quale non era necessaria la presenza del debitore.4. In via preliminare si osserva che non risulta fondata l’eccezionedi inammissibilità del ricorso per i limiti della c.d. doppia conforme.4.1. Va premesso che le disposizioni sul ricorso per cassazione, dicui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012,circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale. Il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che ilcomma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cuial presente articolo non si applicano al processo tributario di cui ald.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizionisull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributariodi merito (Cass. sez. 5, 23/10/2024, n.27547).4.2. Nel caso di specie, però, la ricorrente Agenzia delle Entratenon ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., non deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per cui non è inogni caso incorsa nel divieto di cui al comma 4, dell’art. 360 c.p.c.5. In via, altresì, preliminare va disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso proposta ai sensi dell’art. 366, primo comman. 3, c.p.c. dalla difesa del controricorrente.5.1. Come è noto, l’art. 366 c.p.c. prescrive, a pena diinammissibilità, che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti glielementi necessari costituenti le ragioni per le quali si chiede lacassazione della sentenza di merito, per consentire la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere afonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti relativi alpregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarespecificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne èavvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui ilricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso conspecificazione della parte del documento cui corrisponde l’indirettariproduzione.Ciò non toglie che il ricorrente, proprio per assicurare la chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motividi ricorso, di cui all’art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. che lacontroricorrente assume violato, possa riportare nel ricorso i documentiche pone a fondamento della prospettazione difensiva che intendesostenere (Cass, sez. 3, 30/07/2024, n.21346).5.2. Nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente con la trascrizione diparte della sentenza di primo grado e di parte della sentenza di appello,non ha violato il precetto rimandando al giudice di legittimità diselezionare autonomamente gli elementi rilevanti, proprio perché dettocompito spetta al ricorrente (Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009), ma,in considerazione dei vizi denunciati nel primo motivo di ricorso(ultrapetizione), ha trascritto per quanto di interesse il ricorso di primoNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026grado (al fine di sostenere che il contribuente non avesse articolatoalcun motivo in ordine alla invalidità dell’accordo concluso conl’Amministrazione), e l’atto di appello dell’Ufficio (al fine di sosteneredi aver sollevato il vizio di ultrapetizione con motivo specifico in gradodi appello); a sostegno del vizio denunciato con il secondo motivo diricorso (giudicato) l’Agenzia ha trascritto la parte della sentenza resanel giudizio nel quale è stato concluso l’accordo giudiziale.Non è dunque in alcun modo riscontrabile l’inammissibilità denunciatadal controricorrente per mancanza di chiarezza e sinteticità, potendosicogliere dal ricorso, così come redatto, i fatti esposti a sostegno deimotivi e le ragioni giustificatrici di ciascuna doglianza.Ciò risulta ancor più indispensabile ove si consideri che il vizio di cui alprimo motivo rientra tra le ipotesi di error in procedendo e, quindi, trai vizi di giudizio derivanti da un difetto nel modello legale della serieprocedimentale del processo concernendo il rito, errore per il quale ilgiudice di legittimità diventa giudice del fatto, potendo accedere alfascicolo di merito sempre che il motivo soddisfi il principio dispecificità, come nel caso di specie.Né deve ritenersi che il ricorrente abbia censurato la sentenza di primogrado anziché quella resa dalla [OSCURATO:PERSONA],grado si coglie con riferimento alle argomentazioni spese ed utilizzatenuovamente dai giudici di appello a conferma delle ragioni delricorrente. Risulta, infatti, chiaro e puntuale il riferimento alla sentenzadi secondo grado che l’Agenzia intende impugnare con riferimento aivizi circoscritti nei motivi di ricorso in quanto essa è la destinataria dellacritica vincolata proposta.6. Il primo motivo di ricorso è fondato.6.1. Il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare ladomanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti oNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutividella diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidanoo si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divietodi ultrapetizione (Cass. Sez. 3 - , 17/12/2024, n. 32932).Il potere dovere del giudice incontra infatti il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),si pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere(Cass. sez.5, 10/01/2025, n. 644).6.2. Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto l’annullamentodella cartella perché illegittima nei conteggi degli importi che assumevadovuti, per l’incomprensibilità dei criteri utilizzati e della motivazione,per l’errata quantificazione delle sanzioni, per il venir meno deipresupposti dell’accollo conciliativo concluso dal contribuente el’Agenzia delle entrate in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]., debitriceoriginaria, era stata dichiarata fallita, ma la Corte di cassazione in data19/5/2014 aveva confermato, con la sentenza n. 10954/2014, larevoca del fallimento disposto dalla Corte d’appello di Roma consentenza n. 4795/2011. Dall’atto concluso tra il contribuente el’Agenzia, secondo la ricostruzione del ricorrente, si evince che larevoca del fallimento “porterebbe alla nuova scomparsa del soggettodall’ordinamento giuridico italiano”, con conseguente inesistenza dellacartella di pagamento inviata alla società, sulla quale era fondata laconciliazione giudiziale e la richiesta di pagamento rivolta con la cartellaal contribuente per aver interrotto i pagamenti.Da quanto esposto si evince come i fatti costitutivi del pretesoannullamento non adombravano in alcun modo l’invalidità dell’accolloNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026concluso in sede giudiziale ed in base al quale poi era stata emessa lacartella di pagamento impugnata dal contribuente, ed anzi leargomentazioni svolte presupponevano la validità dell’atto stipulato trale parti; dunque, le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesaazionata dal ricorrente non contemplano l’invalidità dell’accordo.La domanda del ricorrente è stata accolta, come confermato in gradodi appello ove la Commissione ha rigettato il motivo di impugnazionearticolato dall’Agenzia in ordine al vizio di ultrapetizione di cui all’art.112 c.p.c., in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,concernente la nullità dell’accollo concluso tra il terzo ed il creditorecon esclusione del debitore originario, in violazione dell’art. 8, comma2, della l. 212/2000. Da tanto consegue il vizio di ultrapetizionedenunciato.7. In conclusione, il primo motivo va accolto con conseguenteassorbimento del secondo e del terzo motivo, come peraltroprospettato anche dalla ricorrente, cassazione della sentenzaimpugnata e, quindi, rinvio al giudice di merito che non si è attenuto aiprincipi enunciati in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.La Corte di cassazione,Numero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] di ultrapetizione -giudicato-Riqualificazione accordoValentino [OSCURATO:PERSONA] Presidente conciliaz ione giudizialeGian [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n.31134/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –controdall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila, come da procura allegata al ricorso;– controricorrente–Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avversola sentenza n. 2373/2021 pronunciata in data 13/03/2021 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 5/05/2021;Numero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate in data 18/01/2017 notificava alcontribuente la cartella di pagamento n. 09720160147810827 relativaall’anno d’imposta 2006, recante l’iscrizione a ruolo delle sommedovute in forza dell’accordo di conciliazione n.500155/2012 sottoscrittoin data 7/09/2012, a seguito di decadenza dal beneficio dellarateazione concesso in virtù dell’art. 48 ter, comma 3, del d.lgs546/1992. Tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente era infattiintervenuta conciliazione giudiziale per la definizione del debitotributario facente capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (che, a sua volta avevaricevuto l’avviso di accertamento n. TK3030300887/2011 e laconseguente cartella di pagamento n. 09720110208806380), dellaquale il contribuente era stato rappresentante legale, dichiarata fallita,con successiva revoca del fallimento da parte della Corte d’appello diRoma con sentenza n. 4795/2011, confermata dalla Corte dicassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalcontribuente, annullava la cartella in quanto derivante da un accolloinvalido per la mancata partecipazione ad esso del debitore originario,la società [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita al momento delperfezionamento dell’accordo di conciliazione, e per l’omessaprevisione della mancata liberazione del contribuente originario ai sensidell’art. 8, comma 2, della legge 212/2000.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aditadall’Agenzia che impugnava la sentenza per il vizio di ultrapetizione dicui all’art. 112 c.p.c. e per l’erronea qualificazione dell’accordo qualeaccollo anziché espromissione, rigettava l’appello, con compensazioneNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026delle spese, ritenendo che il debitore avrebbe dovuto essererappresentato dal curatore fallimentare, che l’art. 8 della l. 212/2000escludeva la liberazione del debitore originario attesa la naturaindisponibile dell’obbligazione tributaria, che l’Ufficio aveva introdottola questione della diversa qualificazione dell’accordo qualeespromissione laddove sin dal primo grado aveva dato per acquisitoche la controversia derivasse da un atto di accollo del contribuente.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazionearticolando a tre motivi. Il contribuente deposita controricorso.L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata, nonostantenotifica via pec del 6/12/2021.5. Il contribuente ha depositato memoria in data 22/01/2026evidenziando che nel caso di specie ricorre l’ipotesi della doppiaconforme.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art.112 c.p.c., ritenendo che la pronuncia vada cassata per vizio diultrapetizione, non avendo il contribuente articolato alcun motivo nelricorso introduttivo in ordine all’invalidità dell’accordo.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs.546/1992 e dell’art. 2909c.c., in quanto la sussistenza dei presupposti e delle condizioni diammissibilità della conciliazione sottoscritta dal contribuente è statavalutata da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizionel quale è intervenuto l’accordo, concluso con sentenza n.23410/04/2014, depositata il 17/11/2014, con la quale è stataNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione concompensazione delle spese.In tal modo deve ritenersi coperto da giudicato anche il profilo dellavalidità dell’accordo conciliativo con successiva preclusione di nuovoesame sulla ammissibilità e legittimità dello stesso.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., l’Agenzia deduce la violazione e/o laviolazione degli artt. 1272, 1273 e 1419 c.c., nonché dell’art. 8, comma2, della legge 212/2000, per aver la [OSCURATO:PERSONA] qualificato l’accordo quale accollo, ricorrendo piuttostol’istituto della espromissione trattandosi di accorto tra il terzo ed ilcreditore nel quale non era necessaria la presenza del debitore.4. In via preliminare si osserva che non risulta fondata l’eccezionedi inammissibilità del ricorso per i limiti della c.d. doppia conforme.4.1. Va premesso che le disposizioni sul ricorso per cassazione, dicui all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012,circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme", ai sensi dell'ultimocomma dell'art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale. Il giudizio dilegittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. n. 546del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che ilcomma 3-bis dell'art. 54 cit., nel prevedere che "le disposizioni di cuial presente articolo non si applicano al processo tributario di cui ald.lgs. n. 546 del 1992", si riferisce esclusivamente alle disposizionisull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributariodi merito (Cass. sez. 5, 23/10/2024, n.27547).4.2. Nel caso di specie, però, la ricorrente Agenzia delle Entratenon ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., non deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per cui non è inogni caso incorsa nel divieto di cui al comma 4, dell’art. 360 c.p.c.5. In via, altresì, preliminare va disattesa l’eccezione diinammissibilità del ricorso proposta ai sensi dell’art. 366, primo comman. 3, c.p.c. dalla difesa del controricorrente.5.1. Come è noto, l’art. 366 c.p.c. prescrive, a pena diinammissibilità, che il ricorso per cassazione contenga in sé tutti glielementi necessari costituenti le ragioni per le quali si chiede lacassazione della sentenza di merito, per consentire la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere afonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti relativi alpregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarespecificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne èavvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui ilricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso conspecificazione della parte del documento cui corrisponde l’indirettariproduzione.Ciò non toglie che il ricorrente, proprio per assicurare la chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motividi ricorso, di cui all’art. 366, primo comma n. 3, c.p.c. che lacontroricorrente assume violato, possa riportare nel ricorso i documentiche pone a fondamento della prospettazione difensiva che intendesostenere (Cass, sez. 3, 30/07/2024, n.21346).5.2. Nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente con la trascrizione diparte della sentenza di primo grado e di parte della sentenza di appello,non ha violato il precetto rimandando al giudice di legittimità diselezionare autonomamente gli elementi rilevanti, proprio perché dettocompito spetta al ricorrente (Cass., sez. 5, 21/03/2019, n. 8009), ma,in considerazione dei vizi denunciati nel primo motivo di ricorso(ultrapetizione), ha trascritto per quanto di interesse il ricorso di primoNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026grado (al fine di sostenere che il contribuente non avesse articolatoalcun motivo in ordine alla invalidità dell’accordo concluso conl’Amministrazione), e l’atto di appello dell’Ufficio (al fine di sosteneredi aver sollevato il vizio di ultrapetizione con motivo specifico in gradodi appello); a sostegno del vizio denunciato con il secondo motivo diricorso (giudicato) l’Agenzia ha trascritto la parte della sentenza resanel giudizio nel quale è stato concluso l’accordo giudiziale.Non è dunque in alcun modo riscontrabile l’inammissibilità denunciatadal controricorrente per mancanza di chiarezza e sinteticità, potendosicogliere dal ricorso, così come redatto, i fatti esposti a sostegno deimotivi e le ragioni giustificatrici di ciascuna doglianza.Ciò risulta ancor più indispensabile ove si consideri che il vizio di cui alprimo motivo rientra tra le ipotesi di error in procedendo e, quindi, trai vizi di giudizio derivanti da un difetto nel modello legale della serieprocedimentale del processo concernendo il rito, errore per il quale ilgiudice di legittimità diventa giudice del fatto, potendo accedere alfascicolo di merito sempre che il motivo soddisfi il principio dispecificità, come nel caso di specie.Né deve ritenersi che il ricorrente abbia censurato la sentenza di primogrado anziché quella resa dalla [OSCURATO:PERSONA],grado si coglie con riferimento alle argomentazioni spese ed utilizzatenuovamente dai giudici di appello a conferma delle ragioni delricorrente. Risulta, infatti, chiaro e puntuale il riferimento alla sentenzadi secondo grado che l’Agenzia intende impugnare con riferimento aivizi circoscritti nei motivi di ricorso in quanto essa è la destinataria dellacritica vincolata proposta.6. Il primo motivo di ricorso è fondato.6.1. Il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificare ladomanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti oNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutividella diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidanoo si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divietodi ultrapetizione (Cass. Sez. 3 - , 17/12/2024, n. 32932).Il potere dovere del giudice incontra infatti il limite del rispetto delpetitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),si pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere(Cass. sez.5, 10/01/2025, n. 644).6.2. Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto l’annullamentodella cartella perché illegittima nei conteggi degli importi che assumevadovuti, per l’incomprensibilità dei criteri utilizzati e della motivazione,per l’errata quantificazione delle sanzioni, per il venir meno deipresupposti dell’accollo conciliativo concluso dal contribuente el’Agenzia delle entrate in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]., debitriceoriginaria, era stata dichiarata fallita, ma la Corte di cassazione in data19/5/2014 aveva confermato, con la sentenza n. 10954/2014, larevoca del fallimento disposto dalla Corte d’appello di Roma consentenza n. 4795/2011. Dall’atto concluso tra il contribuente el’Agenzia, secondo la ricostruzione del ricorrente, si evince che larevoca del fallimento “porterebbe alla nuova scomparsa del soggettodall’ordinamento giuridico italiano”, con conseguente inesistenza dellacartella di pagamento inviata alla società, sulla quale era fondata laconciliazione giudiziale e la richiesta di pagamento rivolta con la cartellaal contribuente per aver interrotto i pagamenti.Da quanto esposto si evince come i fatti costitutivi del pretesoannullamento non adombravano in alcun modo l’invalidità dell’accolloNumero registro generale 31134/2021Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 7341/2026Data pubblicazione 26/03/2026concluso in sede giudiziale ed in base al quale poi era stata emessa lacartella di pagamento impugnata dal contribuente, ed anzi leargomentazioni svolte presupponevano la validità dell’atto stipulato trale parti; dunque, le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesaazionata dal ricorrente non contemplano l’invalidità dell’accordo.La domanda del ricorrente è stata accolta, come confermato in gradodi appello ove la Commissione ha rigettato il motivo di impugnazionearticolato dall’Agenzia in ordine al vizio di ultrapetizione di cui all’art.112 c.p.c., in relazione al diverso fatto costitutivo, non allegato,concernente la nullità dell’accollo concluso tra il terzo ed il creditorecon esclusione del debitore originario, in violazione dell’art. 8, comma2, della l. 212/2000. Da tanto consegue il vizio di ultrapetizionedenunciato.7. In conclusione, il primo motivo va accolto con conseguenteassorbimento del secondo e del terzo motivo, come peraltroprospettato anche dalla ricorrente, cassazione della sentenzaimpugnata e, quindi, rinvio al giudice di merito che non si è attenuto aiprincipi enunciati in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.La Corte di cassazione, P.Q.MAccoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.MAccoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Lazio, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci