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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07354/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8067/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via della Giuliana n. 32, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 4609/05/ 20 1 5, depositata il 23 . 10 .2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pavia accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti , rispettivamente, dalla S.E.T. in liquidazione e dai soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvisi di accertamento emessinei loro confronti, per l’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dai contribuenti e rigettava quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati; -l’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -la SET in liquidazione e i soci resistono con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in relazione all’annullamento dell a ripresa riguardante la deduzione delle spese di pubblicità, fatturate dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] e ritenute oggettivamente inesistenti; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il primo motivo ed evidenziando l’erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in materia tributaria; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente deducibili nel 2008 i costi relativi alle prestazioni effettuate dalle società Archimedia e Phonemedia nel 2006, in violazione del principio di competenza; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in relazione alla deducibilità, nel 2008 , dei costi relativi alle prestazioni effettuate dalle società Archimedia e Phonemedia nel 2006, riproponendo la stessa censura indicata con il terzo motivo; -con il quinto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato in ordine al motivo di appello riguardante gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, con riferimento alla distribuzione agli stessi dell’utile extrabilancio accertato nei confronti della SET, sebbene i soci non avessero proposto appello, essendo questo stato presentato solo dalla società e, quindi, da soggetto non legittimato e carentedi interesse; - i n via preliminare, occorre rilevare che i contribuenti ha nno depositato in data 17.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della leg ge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8067/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via della Giuliana n. 32, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 4609/05/ 20 1 5, depositata il 23 . 10 .2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pavia accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti , rispettivamente, dalla S.E.T. in liquidazione e dai soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvisi di accertamento emessinei loro confronti, per l’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dai contribuenti e rigettava quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati; -l’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -la SET in liquidazione e i soci resistono con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in relazione all’annullamento dell a ripresa riguardante la deduzione delle spese di pubblicità, fatturate dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] e ritenute oggettivamente inesistenti; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il primo motivo ed evidenziando l’erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in materia tributaria; -con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente deducibili nel 2008 i costi relativi alle prestazioni effettuate dalle società Archimedia e Phonemedia nel 2006, in violazione del principio di competenza; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente in relazione alla deducibilità, nel 2008 , dei costi relativi alle prestazioni effettuate dalle società Archimedia e Phonemedia nel 2006, riproponendo la stessa censura indicata con il terzo motivo; -con il quinto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato in ordine al motivo di appello riguardante gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, con riferimento alla distribuzione agli stessi dell’utile extrabilancio accertato nei confronti della SET, sebbene i soci non avessero proposto appello, essendo questo stato presentato solo dalla società e, quindi, da soggetto non legittimato e carentedi interesse; - i n via preliminare, occorre rilevare che i contribuenti ha nno depositato in data 17.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della leg ge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinv
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