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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42322/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass.

Pio, che era caduto a terra.

Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],inno Riciarell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 16/6/2020, di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19/4/2019 per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni volte a contestare il dolo di resistenza e la volontarietà delle lesioni sono generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte della non illogica ricostruzione della Corte, incentrata sul fatto che il ricorrente, dimenandosi, aveva dato luogo ad una colluttazione, spingendo l'ass. Pio, che era caduto a terra. Relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze il motivo inerisce al merito e non può dirsi consentito, avendo la Corte formulato una valutazione non arbitraria, incentrata sulla recidiva e sulla propensione alla violenza palesata dal ricorrente nel corso della vicenda. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],inno Riciarell
Sentenza Cassazione n. 42322/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris