Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10140/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. n. 13722/2022 R.G. proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 49510/2020 depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 28 / 03 /202 2 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza reputava meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto.

Infatti, dall’estratto storico del procedimento in relazione al quale era stato emesso il decreto impugnato, risultava che il provvedimento era stato mandato “a visto PM” in data 2 agosto 2018 dunque l’opposizione era tardiva in quanto proposta il 6 ottobre 2020.

Secondo il Tribunale, ai fini della comunicazione di cancelleria , occorre distinguere tra il momento dell’effettivo perfezionamento, che si realizza q uando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, da quello poi di effettiva conoscenza.

Nella specie l’indicazione risultante dal registro informatico attestava che era stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, essendo l‘atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM, occorrendo altresì reputare che questo sistema di trasmissione era perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito, e ciò trovava conferma nel fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto.

Nella specie però era onere dell’opponente dimostrare quando l‘atto era effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che però non risultava assolto dallo stesso Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 opponente, sul quale effettivamente incombeva anche in ragione del principio di vicinanza della prova.

Infine, il Tribunale escludeva che il PM potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e che del pari il Ministero della Giustizia non potesse essere condannato, in quanto non poteva essere reputato soccombente

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimat o .

4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.

Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotata di un indirizzo pec presso cui effettuare e eventuali comunicazioni. 4.1 Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativodell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al giudice Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

L’omessa valutazione di tale attestazione ha indotto il giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del PM ed ha quindi determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto è stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene si fosse documentato che l’atto non vi era mai pervenuto.

5. Il ricorso è innanzi tutto inammissibile per l’evidente violazionedell’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Infatti, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, a tale manifestazione è fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa, mancando l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto, e delle ragioni per le quali è stato a suo tempo emesso. 5.1 In ogni caso il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, ma da reputarsi equipollenti, in Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 quanto idonee a far pervenire l‘atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’opponente non aveva dimostrato, pur essendovi tenuto ex art. 2697 c.c., che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dallaconoscibilità dell’atto 5.2 I motivi di ricorso nel loro insieme appaiono finalizzati a contestare tale conclusione, e sono rivolti a negare la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM, quale modalità comunicativa sostanzialmente equipollente alla comunicazione prescritta dal codice di rito. 5.3 Tuttavia, rileva la Corte che la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione avanzata ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 (in tal senso si veda Cass. nn. 5660-5662 del 2022 nonché da ultimo Cass.

S.U. n. 28975/2022).

A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo

170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale.

L’art.

Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».

Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez.

Unite 5 ottobre 2022, n. 28975).

Ne consegue comunque che è accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

7. Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, sia in ragione della natura del ricorrente di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata costituzione dell’intimato.

8. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, c omma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore Ric. 2022n. 13722 sez.

S2 - ud. 10 /0 1 /2023 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. n. 13722/2022 R.G. proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 49510/2020 depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 28 / 03 /202 2 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza reputava meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Infatti, dall’estratto storico del procedimento in relazione al quale era stato emesso il decreto impugnato, risultava che il provvedimento era stato mandato “a visto PM” in data 2 agosto 2018 dunque l’opposizione era tardiva in quanto proposta il 6 ottobre 2020. Secondo il Tribunale, ai fini della comunicazione di cancelleria , occorre distinguere tra il momento dell’effettivo perfezionamento, che si realizza q uando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, da quello poi di effettiva conoscenza. Nella specie l’indicazione risultante dal registro informatico attestava che era stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, essendo l‘atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM, occorrendo altresì reputare che questo sistema di trasmissione era perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito, e ciò trovava conferma nel fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto. Nella specie però era onere dell’opponente dimostrare quando l‘atto era effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che però non risultava assolto dallo stesso Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 opponente, sul quale effettivamente incombeva anche in ragione del principio di vicinanza della prova. Infine, il Tribunale escludeva che il PM potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e che del pari il Ministero della Giustizia non potesse essere condannato, in quanto non poteva essere reputato soccombente 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimat o . 4. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotata di un indirizzo pec presso cui effettuare e eventuali comunicazioni. 4.1 Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativodell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al giudice Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. L’omessa valutazione di tale attestazione ha indotto il giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del PM ed ha quindi determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto è stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene si fosse documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. 5. Il ricorso è innanzi tutto inammissibile per l’evidente violazionedell’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, a tale manifestazione è fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa, mancando l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto, e delle ragioni per le quali è stato a suo tempo emesso. 5.1 In ogni caso il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, ma da reputarsi equipollenti, in Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 quanto idonee a far pervenire l‘atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’opponente non aveva dimostrato, pur essendovi tenuto ex art. 2697 c.c., che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dallaconoscibilità dell’atto 5.2 I motivi di ricorso nel loro insieme appaiono finalizzati a contestare tale conclusione, e sono rivolti a negare la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM, quale modalità comunicativa sostanzialmente equipollente alla comunicazione prescritta dal codice di rito. 5.3 Tuttavia, rileva la Corte che la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione avanzata ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 (in tal senso si veda Cass. nn. 5660-5662 del 2022 nonché da ultimo Cass. S.U. n. 28975/2022). A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale. L’art. Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975). Ne consegue comunque che è accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 7. Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, sia in ragione della natura del ricorrente di organo propulsore dell'attività giurisdizionale, sia per la mancata costituzione dell’intimato. 8. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, c omma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore Ric. 2022n. 13722 sez. S2 - ud. 10 /0 1 /2023 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’i