CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 10959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Paola, Filippi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 07/07/2021 la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza irrevocabile di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sull'assunto che la decisione presupposta era stata pronunciata all'esito di un procedimento penale di cui il ricorrente era a conoscenza. Secondo il Giudice dell'esecuzione napoletano, la conoscenza del procedimento penale presupposto da parte di [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua elezione di domicilio, derivava dal fatto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato ritualmente notificato il 20/03/2015. La notifica del decreto che dispone il giudizio, invece, veniva effettuata il 23/03/2018, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, nel frattempo, il ricorrente era divenuto irreperibile e non aveva comunicato il mutamento del suo domicilio. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 581 e 606 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era stata adottata sull'assunto erroneo che il ricorrente, nel corso delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio. Da tale presupposto erroneo discendeva l'irritualità del decreto che dispone il giudizio zomet4 itnei confronti di Chianese il 23/03/2018, presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per effetto della sopravvenuta irreperibilità del ricorrente; irritualità che determinava l'illegittimità di tutti gli atti processuali derivati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che il respinginnento dell'istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 629-bis cod. proc. pen., con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] — con cui era stata irrogata all'imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 642 cod. proc. pen. —, veniva giustificato dalla Corte di appello di Napoli sull'assunto che il ricorrente, nel corso delle indagini preliminari, aveva eletto domicilio a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 16. Pertanto, la notifica del decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., sul presupposto che, nel frattempo, il ricorrente era divenuto irreperibile e non aveva comunicato il mutamento del suo domicilio. Tuttavia, dal fascicolo processuale non emerge che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamene eletto domicilio a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, non risultando documentata l'esistenza del verbale di elezione di domicilio richiamato dalla Corte di appello di Napoli. Nel fascicolo processuale, infatti, sono esclusivamente presenti la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, effettuata il 20/03/2015, ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dalla Guardia di Finanza di Aversa; nonché la notifica del decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], effettuata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Ne discende che l'intera sequenza procedimentale sfociata nella sentenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve essere rivalutata, essendo indispensabile comprendere se la pendenza del procedimento penale presupposto era conosciuta o quantonneno conoscibile dal ricorrente. Non veniva, dunque, compiuta un'adeguata verifica sulla posizione processuale assunta da Chianese nel corso delle indagini preliminari — alla luce dell'elezione di domicilio del condannato, che, allo stato, non risulta documentata — e sul momento in cui il ricorrente acquisiva la conoscenza del procedimento penale che lo riguardava, in violazione della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01). Non può, in proposito, 5rep5 non rilevarsi che, nel caso di specie, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] assolveva diligentemente agli oneri di allegazione gravanti sulla sua posizione, prospettando al Giudice crélresecuzionq napoletano i fatti sui quali la sua richiesta si fondava, dai quali derivava il correlato obbligo dell'autorità giudiziaria di eseguire i relativi accertamenti ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., cui, nel caso di specie, non ci si conformava. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248276-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 46649 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nazar, Rv. 245511-01). 2.1. Non è, del resto, dubitabile che l'eventuale nullità della procedura comunicativa del procedimento penale conclusosi davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna di Ger\no Chianese alla pena grige-Tià di cA r tre anni e quattro mesi di reclusione, e ere El,l'accoglimento dell'istanza 61/4i di rescissione del giudicato proposta nel suo interesse, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-01). Queste conclusioni, del resto, si impongono alla luce della previsione dell'art. 6 CEDU, che, com'è noto, postula la sicura consapevolezza della pendenza del processo penale da parte dell'imputato e la precisa cognizione dell'accusa contenuta in un atto formale, che presuppone l'individuazione, in termini certi, del momento in cui la conoscenza si è verificata (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, cit.). Infatti, nella prospettiva sistematica prefigurata dall'art. 6 CEDU, così come interpretato da questa Corte, la conoscenza effettiva del procedimento penale presuppone un atto formale di contestazione idoneo a informare l'accusato, in tempi celeri, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di potersi difendersi nel merito dalle accuse rivoltegli (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374; Sez. 1, n. 20036 del 09/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233864-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato dall'art. 6 CEDU, avvisare «qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato, non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale"» (Sez. 4, n. 41860 del 17/06/2009, Tagliabue, Rv. 245438-01).3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere