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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:951
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0025(01)_RES

Causa T‑25/23 DEP Orgatex GmbH & Co.

KG contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 ottobre 2025 «Procedimento – Liquidazione delle spese – Spese pagate da un soggetto terzo rispetto alla controversia – Ripetibilità in capo a una parte» Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 11, 41, 42, 45, 54, 56) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese pagate da una parte terza rispetto alla controversia – Inclusione – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 25‑30, 32‑36) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 46, 47, 52) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Elementi da prendere in considerazione – Spese relative al procedimento di liquidazione – Inclusione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punto 59) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione effettuata sulla base di indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, di un equo apprezzamento del giudice dell’Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 64, 66) [OSCURATO:PERSONA] con una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale fornisce un complemento giurisprudenziale sulla questione praticamente senza precedenti della ripetibilità, in capo a una parte, delle spese pagate da un soggetto terzo rispetto alla controversia, sottolineando a tal riguardo la prevalenza della procura ad litem rispetto alle fatture prodotte a sostegno della domanda di liquidazione.

Nel gennaio 2023, la ricorrente, Orgatex GmbH & Co.

KG ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativa a un procedimento di annullamento tra il sig.

L. Longton, l’interveniente al procedimento dinanzi al Tribunale, ed essa stessa.

Con la sua sentenza ( 1 ), il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente ( 2 ).

A seguito di tale sentenza, l’interveniente ha chiesto alla ricorrente il rimborso delle spese sostenute nel procedimento principale.

Tuttavia, quest’ultima ha respinto tale richiesta.

È in tale contesto che, in assenza di accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, è stato adito il Tribunale.

Giudizio del Tribunale Innanzitutto, il Tribunale sottolinea che le spese ripetibili sono limitate a quelle che sono state sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e risultate indispensabili a tali fini ( 3 ).

A tal riguardo, esso rileva che l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento cui le parti hanno partecipato.

Questa espressione non indica dunque soltanto le spese che sono state effettivamente sopportate dalle parti, ma anche le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state indispensabili a questo fine, anche se sono state effettivamente pagate da una parte terza rispetto alla controversia.

In seguito, il Tribunale si pronuncia sulla ripetibilità, in capo all’interveniente, delle spese pagate da un terzo che non ha partecipato al procedimento principale, vale a dire il datore di lavoro di quest’ultimo.

Pertanto, esso indica che la procura ad litem conferita agli avvocati dell’interveniente è stata firmata da quest’ultimo, e non a nome del suo datore di lavoro, il quale non era parte al procedimento dinanzi al Tribunale.

Ne consegue che l’interveniente è il mandante ad litem di tali avvocati e, di conseguenza, che egli ha contratto nei loro confronti un debito per onorari che gli è personale e proprio.

Peraltro, le fatture per onorari di avvocati prodotte dall’interveniente sono state inviate dai suoi mandatari ad litem , gli avvocati, al suo datore di lavoro.

Di conseguenza, tali onorari sono stati effettivamente pagati dal datore di lavoro dell’interveniente, in virtù di un accordo concluso tra l’interveniente e il suo datore di lavoro.

Tuttavia, la sola circostanza che tali fatture siano inviate al datore di lavoro dell’interveniente, soggetto terzo rispetto al procedimento principale e alla procura corrispondente, non incide sul fatto che sia proprio l’interveniente, e non il destinatario delle fatture, ad essere il mandante ad litem .

Inoltre, il Tribunale sottolinea che le fatture di cui trattasi riguardano spese sostenute ai fini del procedimento principale cui hanno partecipato le parti, tra cui l’interveniente, anche se tali spese sono state effettivamente pagate da una persona giuridica terza rispetto alla controversia.

Di conseguenza, il Tribunale constata che le spese pagate dal datore di lavoro dell’interveniente sono, in linea di principio, ripetibili da parte di quest’ultimo.

Infine, il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente, che non possono mettere in discussione tale constatazione.

In primo luogo, esso precisa che la questione dell’interesse economico proprio dell’interveniente è irrilevante al fine di valutare se le fatture di cui trattasi riguardino effettivamente spese sostenute ai fini del procedimento principale.

Effettivamente, i motivi di nullità fatti valere nel procedimento principale ( 4 ) possono, in linea di principio, essere fatti valere da chiunque, in quanto essi tutelano un interesse pubblico e generale.

Pertanto, tale interesse è, in ogni caso, condiviso dall’interveniente e dal suo datore di lavoro.

In secondo luogo, il fatto che l’interveniente non abbia partecipato all’udienza di discussione è completamente irrilevante, dal momento che una parte interveniente è libera di parteciparvi o meno ( 5 ).

In terzo luogo, il Tribunale dichiara che il fatto che i mandatari ad litem riferissero non all’interveniente direttamente, ma a quest’ultimo indirettamente tramite consulenti in materia di proprietà intellettuale che lo avevano precedentemente rappresentato dinanzi agli organi dell’EUIPO è altresì irrilevante, dato che tali consulenti hanno agito per conto del mandante ad litem , vale a dire l’interveniente.

Inoltre, non è dimostrato, né affermato dalla ricorrente, che i suddetti mandatari ad litem o i suddetti consulenti abbiano in qualche modo riferito al datore di lavoro dell’interveniente.

Pertanto, il Tribunale dichiara che, nelle circostanze del caso di specie, in cui l’interveniente è il mandante ad litem e il debitore degli onorari dei suoi avvocati, le spese, in particolare tali onorari, sostenute ai fini del procedimento principale e pagate per conto dell’interveniente da un soggetto terzo rispetto alla controversia, il suo datore di lavoro, costituiscono spese ripetibili da parte dell’interveniente. ( 1 ) Sentenza del 23 ottobre 2024, Orgatex/EUIPO - Longton (Segnaletica orizzontale) ( T 25/23 , EU:T:2024:725 ). ( 2 ) Sulla base dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede che sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato». ( 4 ) I motivi di nullità nel caso di specie sono quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ). ( 5 ) Sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0025(01)_RES Causa T‑25/23 DEP Orgatex GmbH & Co. KG contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 ottobre 2025 «Procedimento – Liquidazione delle spese – Spese pagate da un soggetto terzo rispetto alla controversia – Ripetibilità in capo a una parte» Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 11, 41, 42, 45, 54, 56) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese pagate da una parte terza rispetto alla controversia – Inclusione – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 25‑30, 32‑36) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 46, 47, 52) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Elementi da prendere in considerazione – Spese relative al procedimento di liquidazione – Inclusione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punto 59) Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Liquidazione effettuata sulla base di indicazioni precise fornite dal richiedente o, in mancanza, di un equo apprezzamento del giudice dell’Unione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, b)] (v. punti 64, 66) [OSCURATO:PERSONA] con una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale fornisce un complemento giurisprudenziale sulla questione praticamente senza precedenti della ripetibilità, in capo a una parte, delle spese pagate da un soggetto terzo rispetto alla controversia, sottolineando a tal riguardo la prevalenza della procura ad litem rispetto alle fatture prodotte a sostegno della domanda di liquidazione. Nel gennaio 2023, la ricorrente, Orgatex GmbH & Co. KG ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativa a un procedimento di annullamento tra il sig. L. Longton, l’interveniente al procedimento dinanzi al Tribunale, ed essa stessa. Con la sua sentenza ( 1 ), il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente ( 2 ). A seguito di tale sentenza, l’interveniente ha chiesto alla ricorrente il rimborso delle spese sostenute nel procedimento principale. Tuttavia, quest’ultima ha respinto tale richiesta. È in tale contesto che, in assenza di accordo tra le parti in merito all’importo delle spese ripetibili, è stato adito il Tribunale. Giudizio del Tribunale Innanzitutto, il Tribunale sottolinea che le spese ripetibili sono limitate a quelle che sono state sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e risultate indispensabili a tali fini ( 3 ). A tal riguardo, esso rileva che l’espressione «spese sostenute dalle parti» designa le spese generate dal procedimento cui le parti hanno partecipato. Questa espressione non indica dunque soltanto le spese che sono state effettivamente sopportate dalle parti, ma anche le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che sono state indispensabili a questo fine, anche se sono state effettivamente pagate da una parte terza rispetto alla controversia. In seguito, il Tribunale si pronuncia sulla ripetibilità, in capo all’interveniente, delle spese pagate da un terzo che non ha partecipato al procedimento principale, vale a dire il datore di lavoro di quest’ultimo. Pertanto, esso indica che la procura ad litem conferita agli avvocati dell’interveniente è stata firmata da quest’ultimo, e non a nome del suo datore di lavoro, il quale non era parte al procedimento dinanzi al Tribunale. Ne consegue che l’interveniente è il mandante ad litem di tali avvocati e, di conseguenza, che egli ha contratto nei loro confronti un debito per onorari che gli è personale e proprio. Peraltro, le fatture per onorari di avvocati prodotte dall’interveniente sono state inviate dai suoi mandatari ad litem , gli avvocati, al suo datore di lavoro. Di conseguenza, tali onorari sono stati effettivamente pagati dal datore di lavoro dell’interveniente, in virtù di un accordo concluso tra l’interveniente e il suo datore di lavoro. Tuttavia, la sola circostanza che tali fatture siano inviate al datore di lavoro dell’interveniente, soggetto terzo rispetto al procedimento principale e alla procura corrispondente, non incide sul fatto che sia proprio l’interveniente, e non il destinatario delle fatture, ad essere il mandante ad litem . Inoltre, il Tribunale sottolinea che le fatture di cui trattasi riguardano spese sostenute ai fini del procedimento principale cui hanno partecipato le parti, tra cui l’interveniente, anche se tali spese sono state effettivamente pagate da una persona giuridica terza rispetto alla controversia. Di conseguenza, il Tribunale constata che le spese pagate dal datore di lavoro dell’interveniente sono, in linea di principio, ripetibili da parte di quest’ultimo. Infine, il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente, che non possono mettere in discussione tale constatazione. In primo luogo, esso precisa che la questione dell’interesse economico proprio dell’interveniente è irrilevante al fine di valutare se le fatture di cui trattasi riguardino effettivamente spese sostenute ai fini del procedimento principale. Effettivamente, i motivi di nullità fatti valere nel procedimento principale ( 4 ) possono, in linea di principio, essere fatti valere da chiunque, in quanto essi tutelano un interesse pubblico e generale. Pertanto, tale interesse è, in ogni caso, condiviso dall’interveniente e dal suo datore di lavoro. In secondo luogo, il fatto che l’interveniente non abbia partecipato all’udienza di discussione è completamente irrilevante, dal momento che una parte interveniente è libera di parteciparvi o meno ( 5 ). In terzo luogo, il Tribunale dichiara che il fatto che i mandatari ad litem riferissero non all’interveniente direttamente, ma a quest’ultimo indirettamente tramite consulenti in materia di proprietà intellettuale che lo avevano precedentemente rappresentato dinanzi agli organi dell’EUIPO è altresì irrilevante, dato che tali consulenti hanno agito per conto del mandante ad litem , vale a dire l’interveniente. Inoltre, non è dimostrato, né affermato dalla ricorrente, che i suddetti mandatari ad litem o i suddetti consulenti abbiano in qualche modo riferito al datore di lavoro dell’interveniente. Pertanto, il Tribunale dichiara che, nelle circostanze del caso di specie, in cui l’interveniente è il mandante ad litem e il debitore degli onorari dei suoi avvocati, le spese, in particolare tali onorari, sostenute ai fini del procedimento principale e pagate per conto dell’interveniente da un soggetto terzo rispetto alla controversia, il suo datore di lavoro, costituiscono spese ripetibili da parte dell’interveniente. ( 1 ) Sentenza del 23 ottobre 2024, Orgatex/EUIPO - Longton (Segnaletica orizzontale) ( T 25/23 , EU:T:2024:725 ). ( 2 ) Sulla base dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede che sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato». ( 4 ) I motivi di nullità nel caso di specie sono quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ). ( 5 ) Sulla base dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
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