CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. Di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.lgs. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha respinto l'istanza di dissequestro formulata dall'imputato in relazione alla somma, o parte di essa, sequestrata il 7 maggio 2022 all'imputato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione -art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non essendo impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di revoca del sequestro probatorio (Sez. U., n. 32938 del 19/01/2023 Rv. 284993- 01). 4. Ciò premesso, reputa il Collegio che l'impugnazione vada qualificata come appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. Ed invero, in materia di misure cautelari reali l'art. 325, comma I, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione unicamente «contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324» cod. proc. pen. - vale a dire contro i provvedimenti adottati in sede di appello o di riesame - essendo il ricorso per saltum consentito soltanto «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice» (art. 325, comma 2, cod. proc. pen.). In forza del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. - non essendo ravvisabili altre disposizioni che nel caso di specie consentano il ricorso per cassazione (l'art. 569 cod. proc. pen., in particolare, prevede il ricorso in cassazione per saltum soltanto con riguardo alle sentenze: Sez. 3, ord. n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e a., Rv. 222975) - è pertanto consolidato orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo cui avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino e a., Rv. 269689; Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Guerra, Rv. 269764; Sez. 6, ord. n. 26232 del 11 /06/ 2013, Parnasso, Rv. 256814; Sez. 3, n. 42543 del 06/11/2001, Mazzella, Rv. 220306; 10798 del 20/11/2018, Schiaffino). Ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., questa Corte deve pertanto limitarsi a trasmettere gli atti al Tribunale di Civitavecchia perché proceda sull'impugnazione ora riqualificata. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso in Roma il 20 dice