CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Vito, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Vito avverso l'ordinanza, emessa dal Tribunale L.x) di Marsala procedente nella fase dibattimentale, con la quale era stata respinta una richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere, applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria. Si censura la mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle sopravvenienze costituite dalle consulenze di parte e dallo stesso elaborato peritale, che avevano superato quanto riferito dagli operanti in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle intercettazioni. La difesa rappresenta l'intervenuta parziale modifica del quadro indiziario, dal quale non erano emersi, tra l'altro, contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i correi in giorni diversi dal 28/12/2020: in particolare, si pone anzitutto in evidenza il fatto che la frase "resti contento Vito, ah?.. .rimani contento con 1300?" era stata esclusa dai perito oltre che dal consulente di parte, sicchè il riferimento al [OSCURATO:PERSONA] quale uno dei percettori del prezzo riscosso per lo stupefacente, contenuto nell'ordinanza, era ormai privo di supporto dimostrativo. Si sottolinea poi che anche l'attribuzione al ricorrente dell'ulteriore frase ("qua io sono", pronunciata in dialetto) era stata contestata dai consulenti, per la brevità della frase e per l'isolamento dal contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] era presente in concessionaria: né vi erano ulteriori risultanze investigative in grado di confermare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] negli affari illeciti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate. Si censura la mancanza di motivazione quanto alla impossibilità di soddisfare le esigenze con il c.d. braccialetto elettronico, e il mero rinvio del Tribunale al contenuto delle precedenti ordinanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, ed assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure prospettate in ricorso. 2. Il [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per avere, in data 28/12/2020, "offerto, messo in vendita, ceduto e consegnato a Piero [OSCURATO:PERSONA] almeno 1,3 kg di sostanza stupefacente non precisata verso il corrispettivo pari a 1.300 Euro", oltre che per aver detenuto altro quantitativo di sostanza stupefacente non precisata (cfr. il capo di accusa trascritto nell'epigrafe dell'ordinanza impugnata). Nel rigettare l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della nuova istanza de libertate, proposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle sopravvenienze di ordine tecnico (espletamento in sede dibattimentale di una perizia fonica sulle intercettazioni ambientali del giorno della cessione, oltre che di una consulenza di parte), il Tribunale di Palermo ha escluso che le deduzioni difensive avessero inciso sul quadro indiziario, imperniato sulle intercettazioni ambientali del 28 dicembre in cui la voce del [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta dall'operante TRANCHIDA, sentito anche in dibattimento.2 In particolare, il Tribunale (pag. 4 seg. dell'impugnata ordinanza) ha ricostruito l'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], che chiama tale RAIA Nino per chiedere la possibilità di visionare una macchina, ottenendo una risposta positiva che il Tribunale ha ricollegato ad un contatto intercorso subito dopo tra il RAIA e il CARENINI, contitolare con della concessionaria AUTOMIA unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. La presenza di quest'ultimo in sede viene affermata in forza di un'ambientale delle 19.34, relativa ad un incontro con il [OSCURATO:PERSONA], nella quale la voce del ricorrente nella frase "Eo accà sugno" viene riconosciuta dagli operanti. Il Tribunale prosegue illustrando le successive mosse del [OSCURATO:PERSONA], che con tale [OSCURATO:PERSONA] lascia la concessionaria e raggiunge, in altro quartiere di Marsala, tale CATARINICCHIA [OSCURATO:PERSONA], il quale - dopo aver discusso con il [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità e sul peso della sostanza - si decide all'acquisto, "mentre dalrintercettazione delle successive conversazioni tra i coindagati risultava che gli stessi procedevano alla ripartizione del provento dell'illecita transazione, prevedendo la consegna della somma di euro 1.300 a [OSCURATO:PERSONA] Vito ('ho fatto cento a Riccardo, cento all'amico nostro (RAIA), mille e due ce li stiamo spartenno tra noi tre, e mille e tre li ho dati a quello ([OSCURATO:PERSONA]) e sono duemila e settecento euro')": cfr. pag. 5 dell'impugnata ordinanza). 3. Coglie nel segno, ad avviso del Collegio, il rilievo difensivo (pag. 6 del ricorso) secondo cui tale ricostruzione del Tribunale - connotata da un duplice riferimento al [OSCURATO:PERSONA], confermato nella veste, ipotizzata dall'accusa, di percettore della somma di Euro 1.300 quale parte del prezzo della cessione - trae fondamento da quanto evidenziato dalla lettura ed interpretazione dei dialoghi intercettati, offerte dagli investigatori e recepite in sede applicativa della misura cautelare: esiti investigativi imperniati - per ciò che riguarda la posizione dell'odierno ricorrente - su un colloquio tra quest'ultimo e il [OSCURATO:PERSONA], in cui questi si sarebbe rivolto al [OSCURATO:PERSONA] con le frasi "resti contento Vito, ah? Rimani contento con 1300?". Si tratta di una impostazione che l'operante TRANCHIDA, escusso in dibattimento, ha peraltro inteso integralmente confermare sia quanto al riconoscimento vocale, sia quanto alle frasi attribuite al [OSCURATO:PERSONA]: cfr. sul punto la deposizione riportata a pag. 8 dell'atto di appello). Con tali ripetuti riferimenti al ricorrente, peraltro, il Tribunale dimostra di non aver tenuto in alcun conto gli esiti della perizia dibattimentale, secondo cui sarebbe stato l'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi a quest'ultimo con la frase "rimani contento Piero? Contento restate?". Appare superfluo sottolineare la radicale diversità di situazioni - con evidenti riflessi sulla stessa configurabilità della condotta illecita specificamente ipotizzata nel capo di accusa, anche in considerazione dei numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda - delineate dalle due diverse ricostruzioni, posto che nell'elaborato 3 peritale vi è, da un lato, un'inversione degli interlocutori e, dall'altro, sparisce qualsiasi riferimento ai 1300 euro. Tali antinomie erano state tenute in considerazione, in realtà, nell'ordinanza del Tribunale di Marsala (pag. 2 seg.), che peraltro aveva ritenuto persistere "un quadro indiziario equivalente a quello valutato nell'ordinanza genetica", pur precisando che le risultanze acquisite venivano apprezzate "sempre sulla base di una prognosi ancorata alla mera prospettiva cautelare e salve le ulteriori emergenze dibattimentali future". Deve peraltro osservarsi che i rilievi critici, mossi dalla difesa con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. a tale valutazione del Collegio procedente, sono stati sostanzialmente ignorati dal Tribunale di Palermo, che ha tenuto fermi i termini del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] quale percettore dei 1.300 euro senza confrontarsi in alcun modo con gli approfondimenti peritali che hanno raggiunto conclusioni radicalmente diverse. Né, tanto meno, risultano tenuto:in alcun conto gli ulteriori rilievi critici formulati dalla difesa sulla base delle ulteriori deduzioni del consulente di parte in ordine alla effettiva possibilità di desumere, dalle intercettazioni, sia la stessa esistenza di una prima occasione di incontro tra l'odierno ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto "Eo accà sugno", sia comunque la possibilità di riferire tale espressione - tenuto conto dell'assenza di altri elementi indizianti (servizi di o.c.p., contatti telefonici coinvolgenti il [OSCURATO:PERSONA] in giorni diversi dal 28 dicembre, ecc.) - alla condotta illecita oggetto dell'imputazione (cfr. sul punto pag. 8 seg. del ricorso, pag. 5 seg. dell'atto di appello). 4. Le riscontrate lacune motivazionali esimono questo Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze, ed impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del [OSCURATO:PERSONA], la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-