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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 20042/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekseetfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato interamente espiata la pena complessiva di anni quattordici e mesi quattro di reclusione inflitta al suddetto.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto ad accogliere l'istanza difensiva.

Rileva che nell'ordinanza impugnata la Corte di appello si è limitata a constatare l'assenza di titoli definitivi di carcerazione successivi all'ordinanza della stessa Corte in data 28.09.2022 con la quale era stata disposta la scarcerazione di Rinella, nonché l'integrale espiazione della pena complessiva inflitta a Rinella, determinata a seguito dell'unificazione per continuazione con la precedente condanna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avvenuta, invero, dal 20.9.2002 al 20.9.2010 e dal 31.5.2016 al 30.9.2022, senza specificare i principi di diritto alla base di dette valutazioni.

E tutto ciò, a fronte di un ordine di esecuzione che specificamente ed esplicitamente considerava non computabile, ai fini del calcolo della pena ancora da espiare, la maggior pena di anni tre di reclusione, espiata nel periodo tra il 20.9.2002 e il 20.9.2010, trattandosi di pena espiata interamente in epoca anteriore alla data di commissione dei reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello il 4/05/2022 e stante il divieto imposto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso vengono dedotte violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e omessa motivazione.

In via subordinata, rispetto agli altri motivi da ritenersi assorbenti, ci si duole dell'illegittima estensione da parte dell'ordinanza impugnata dell'effetto preclusivo della mancata impugnazione della precedente ordinanza in data 20/09/2022, resa in tema di perdurante efficacia del rapporto cautelare, dalla limitata fase endoprocessuale attinente alla misura cautelare alla diversa fase del rapporto esecutivo sorto solo il 24/01/2023 con l'irrevocabilità della sentenza di condanna, così dilatando il giudicato cautelare al diverso e distinto procedimento esecutivo.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e omessa motivazione.

Si rileva che: - in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/02/2005, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rinella aveva interamente espiato la pena della reclusione di anni otto nel periodo tra il 20/09/2002 e il 20/09/2010; - la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 4/05/2022, irrevocabile il 24/01/2023, aveva, invece, condannato Rinella per sei reati che, come si rileva dall'ordine di esecuzione emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] risultano tutti commessi in data successiva al 20.9.2010 ed esattamente tra il 13.12.2011 e 20.12.2017, anche il reato di cui all'art. 416-bis, la cui consumazione risulta essersi protratta a far data dal 28.02.2004 al 20.12.2017, data della sentenza di primo grado, e, pure a volere anticipare detta consumazione alla data di applicazione della misura cautelare in carcere, avvenuta il 31 maggio 2016, sarebbe comunque indubbiamente successiva al periodo di carcerazione già sofferto in relazione alla precedente sentenza di condanna.

Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo al computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo, specifica che «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».

Nel caso in esame, fermo restando che un'ordinanza emessa in sede cautelare e non impugnata, con cui Rinella veniva scarcerato per fine pena, non può considerarsi dotata di efficacia preclusiva rispetto a un successivo incidente di esecuzione, detto disposto normativo risulta essere stato violato.

Invero, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla complessiva pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, previa unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2005, irrevocabile 1'8 novembre 2005, e il 4 maggio 2022, irrevocabile il 24 gennaio 2023.

Va, però, rilevato che fondato è il rilievo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, secondo cui la maggiore pena espiata (a seguito della riduzione di pena complessiva per l'unificazione dei reati) in relazione alla prima condanna, nella misura di anni tre, nel range temporale che va dal 20.9.2002 al 20.9.2010, non poteva essere computata in quella da eseguire in relazione ai reati di cui alla successiva sentenza di condanna, risultando invero commessi tutti, anche il delitto associativo (da ritenersi consumato dal 28.2.2004 al 20.12.2017, data della pronuncia di primo grado, o al più al 31.5.2016, data di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere), in data successiva al 20.9.2010, dopo l'espiazione di detta pena.

E ciò è confermato dall'ordine di esecuzione in atti, emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo.

2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. 3 \--.&•-n P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekseetfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato interamente espiata la pena complessiva di anni quattordici e mesi quattro di reclusione inflitta al suddetto. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto ad accogliere l'istanza difensiva. Rileva che nell'ordinanza impugnata la Corte di appello si è limitata a constatare l'assenza di titoli definitivi di carcerazione successivi all'ordinanza della stessa Corte in data 28.09.2022 con la quale era stata disposta la scarcerazione di Rinella, nonché l'integrale espiazione della pena complessiva inflitta a Rinella, determinata a seguito dell'unificazione per continuazione con la precedente condanna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avvenuta, invero, dal 20.9.2002 al 20.9.2010 e dal 31.5.2016 al 30.9.2022, senza specificare i principi di diritto alla base di dette valutazioni. E tutto ciò, a fronte di un ordine di esecuzione che specificamente ed esplicitamente considerava non computabile, ai fini del calcolo della pena ancora da espiare, la maggior pena di anni tre di reclusione, espiata nel periodo tra il 20.9.2002 e il 20.9.2010, trattandosi di pena espiata interamente in epoca anteriore alla data di commissione dei reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello il 4/05/2022 e stante il divieto imposto dall'art. 657 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotte violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e omessa motivazione. In via subordinata, rispetto agli altri motivi da ritenersi assorbenti, ci si duole dell'illegittima estensione da parte dell'ordinanza impugnata dell'effetto preclusivo della mancata impugnazione della precedente ordinanza in data 20/09/2022, resa in tema di perdurante efficacia del rapporto cautelare, dalla limitata fase endoprocessuale attinente alla misura cautelare alla diversa fase del rapporto esecutivo sorto solo il 24/01/2023 con l'irrevocabilità della sentenza di condanna, così dilatando il giudicato cautelare al diverso e distinto procedimento esecutivo. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e omessa motivazione. Si rileva che: - in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/02/2005, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rinella aveva interamente espiato la pena della reclusione di anni otto nel periodo tra il 20/09/2002 e il 20/09/2010; - la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 4/05/2022, irrevocabile il 24/01/2023, aveva, invece, condannato Rinella per sei reati che, come si rileva dall'ordine di esecuzione emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] risultano tutti commessi in data successiva al 20.9.2010 ed esattamente tra il 13.12.2011 e 20.12.2017, anche il reato di cui all'art. 416-bis, la cui consumazione risulta essersi protratta a far data dal 28.02.2004 al 20.12.2017, data della sentenza di primo grado, e, pure a volere anticipare detta consumazione alla data di applicazione della misura cautelare in carcere, avvenuta il 31 maggio 2016, sarebbe comunque indubbiamente successiva al periodo di carcerazione già sofferto in relazione alla precedente sentenza di condanna. Il ricorrente insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo al computo della custodia cautelare e delle pene espiate sine titulo, specifica che «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire». Nel caso in esame, fermo restando che un'ordinanza emessa in sede cautelare e non impugnata, con cui Rinella veniva scarcerato per fine pena, non può considerarsi dotata di efficacia preclusiva rispetto a un successivo incidente di esecuzione, detto disposto normativo risulta essere stato violato. Invero, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla complessiva pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, previa unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2005, irrevocabile 1'8 novembre 2005, e il 4 maggio 2022, irrevocabile il 24 gennaio 2023. Va, però, rilevato che fondato è il rilievo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, secondo cui la maggiore pena espiata (a seguito della riduzione di pena complessiva per l'unificazione dei reati) in relazione alla prima condanna, nella misura di anni tre, nel range temporale che va dal 20.9.2002 al 20.9.2010, non poteva essere computata in quella da eseguire in relazione ai reati di cui alla successiva sentenza di condanna, risultando invero commessi tutti, anche il delitto associativo (da ritenersi consumato dal 28.2.2004 al 20.12.2017, data della pronuncia di primo grado, o al più al 31.5.2016, data di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere), in data successiva al 20.9.2010, dopo l'espiazione di detta pena. E ciò è confermato dall'ordine di esecuzione in atti, emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo. 2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. 3 \--.&•-n P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
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