CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 7 gennaio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Palermo disponeva l'archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] - relativo al reato di ricettazione di un monile d'oro, già oggetto di rapina ai danni della società p.a. Richemont Italia - ordinando il dissequestro del bene e la sua restituzione alla medesima società, in qualità di persona offesa. Con istanza 14 gennaio 2021 Fecarotta, assumendo di essere divenuto proprietario del gioiello, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., domandava al medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, di modificare la statuizione accessoria all'archiviazione e di disporre che la restituzione avvenisse in proprio favore. Il giudice adito, provvedendo senza formalità, rigettava l'istanza in data 25 gennaio 2021. Fecarotta, in data 8 febbraio 2021, presentava opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'opposizione, in parziale accoglimento della medesima, rilevato che si profilava una controversia sulla proprietà del bene, la cui definizione non poteva avere luogo in sede penale, ne rimetteva la risoluzione al giudice civile competente, revocando nel frattempo il dissequestro. 2. Fecarotta, assistito dal suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza testé menzionata, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che sarebbe mancato, da parte del giudice dell'esecuzione, il necessario preliminare vaglio in ordine alla serietà dell'instauranda controversia. L'acquisto del gioiello, da parte sua, era avvenuto in perfetta buona fede, in base a titolo perfettamente idoneo al trasferimento della proprietà, e non vi erano pertanto dubbi sul soggetto avente diritto alla restituzione. Non avendo la controversia consistenza alcuna, e non essendo ipotizzabile una sorta di pregiudiziale civile fuori dei casi espressamente previsti, il giudice penale avrebbe dovuto egli stesso provvedere sulla restituzione, da disporre necessariamente in favore del soggetto cui il bene era stato originariamente sequestrato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che, nel ripristinare il sequestro del bene, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto impartire opportune disposizioni finalizzate alla custodia del bene, previamente procurando che esso tornasse nell'effettiva disponibilità dell'Autorità giudiziaria, a garanzia di colui che ne sarebbe risultato infine titolare.3. Sono stati depositati, nel termine stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., motivi aggiunti. In essi il ricorrente segnala di avere rivolto al giudice dell'esecuzione, nel luglio 2021, plurime istanze dirette a sollecitare la materiale esecuzione del ripristinato sequestro, e si duole del provvedimento di non luogo a provvedere su di esse, da quel giudice adottato in data 2 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha di recente (Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, I.N.P.S., Rv. 274805-01) ribadito il proprio dominante indirizzo, secondo cui avverso il provvedimento di rimessione al giudice civile della controversia sulla proprietà del bene sequestrato, disciplinato dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non è prevista alcuna forma di impugnazione, poiché l'atto in questione ha un contenuto inidoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'Autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto. Tale opzione ermeneutica merita convinta adesione. In senso contrario non può valorizzarsi, come vorrebbe il ricorrente, il principio in forza del quale al giudice penale spetta la c.d. competenza occasionale a conoscere e risolvere, in via incidentale, ogni questione pregiudiziale. La regola fissata dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione», non è assoluta ma può subire eccezioni, come chiarito dal successivo inciso «salvo che sia diversamente stabilito». Una delle eccezioni alla regola della valutazione incidentale del giudice penale è stata, quindi, individuata dal legislatore nella delicata materia del diritto di proprietà, che è stata attribuita, quale che sia lo stato del procedimento in cui venga proposta (cognizione o esecuzione), alle decisioni del giudice civile al fine evidente di evitare il pericolo di decisioni contrastanti. 3. L'assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile venga adottato dal giudice dell'esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, e ancorché venga adottato in assenza di una lite già pendente.L'eventualità, infatti, che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige pertanto l'impugnabilità del relativo provvedimento. Il provvedimento di rimessione al giudice civile non presuppone l'attualità della pretesa tra due o più contendenti e può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga, giacché esso «[...] non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l'omessa instaurazione del processo civile sull'accertamento della proprietà nel termine imposto dall'art. 50 cod. proc. civ. non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in sede civile e non impone al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all'una o all'altra parte» (Cass. civ., sez. 2, n. 4003 del 18 febbraio 2011, Rv. 617020-01). Né vi sono ragioni per diversificare la disciplina degli atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia di proprietà delle cose sequestrate, a seconda del contesto processuale in cui si collocano. Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro atto meramente ordinatorio o processuale «che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia [...] in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali» (Sez. 3, n. 39321 del 9 luglio 2009, Ministero delle Finanze, Rv. 244611-01). 4. L'ordinanza in epigrafe è esattamente conforme al modello legale sin qui delineato. Essa mantiene il bene in sequestro e opera la devoluzione al giudice civile della controversia dominicale. L'ordinanza è pertanto inoppugnabile, per le ragioni svolte. 5. I motivi aggiunti sono inammissibili, sia in conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione principale, sia, in radice, perché diretti a censurare una decisione ulteriore e diversa da quella fatta oggetto di ricorso principale, che avrebbe dovuto essere autonomamente, e tempestivamente, impugnata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e