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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29109/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-se4tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del' dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Piacenza, Sezione misure di prevenzione, in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della [OSCURATO:SOCIETA]. facente parte di detto gruppo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto in data 24 luglio 2019 con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo relativo alla suddetta società (oggetto di confisca preventiva disposta dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 agosto 2016, esecutivo in data 1 settembre 2016, cui risulta subentrata confisca ex artt. 240 cod. pen. e 12 sexies

I. 7 agosto 1992, n. 352, giusta sentenza del Tribunale di Piacenza in data 24 maggio 2018), senza ammettere il credito del suddetto commercialista, in quanto la somma dal medesimo richiesta per un'attività professionale da lui svolta in favore dell'allora [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata "supportata da un conferimento di incarico".

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, consistente nel travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati.

Si duole la difesa che il Tribunale di Piacenza, nel rigettare l'opposizione ad un provvedimento di esclusione del credito emesso dal G.i.p., in funzione di Giudice delegato, basato sulla mancanza di un conferimento al ricorrente dell'incarico di consulente per un'attività di cui veniva dato per scontato l'effettivo svolgimento, sia incorso in plurimi travisamenti.

Detto Tribunale, invero, nell'affermare che dal ricorso in opposizione e dalla documentazione allegata «non è dato comprendere quando e come l'allora amministratore giudiziario Avv.

C. Schiaffonati abbia legittimamente conferito al Dott. [OSCURATO:PERSONA] l'incarico per lo svolgimento del quale lo stesso ha maturato il credito in esame [...]», avrebbe trascurato che in precedenza erano stati emessi dai magistrati che si erano avvicendati nel ruolo di Giudice delegato tre decreti di liquidazione in prededuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta e che, pertanto, in nessun modo poteva dubitarsi della conferma da parte dell'allora [OSCURATO:PERSONA] del suddetto nell'incarico di commercialista della [OSCURATO:SOCIETA], conferma, altresì, ratificata dal Giudice delegato per facta condudentia, quali le autorizzazioni a detto Amministratore per ben tre volte ad effettuare i pagamenti delle parcelle presentate dal commercialista.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato travisamento della prova nella parte in cui il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che l'incarico non fosse stato autorizzato dal Giudice delegato, in quanto l'incarico non era soggetto ad autorizzazione, trattandosi di una scelta operativa autonoma dell'[OSCURATO:PERSONA] e di un mero atto gestionale di quest'ultimo, ratificato dal suddetto Giudice con le pregresse liquidazioni delle parcelle del professionista; o, ancora, nella parte in cui il suddetto Tribunale ha ritenuto- che l'attività per la quale il credito era vantato rientrasse nelle precedenti liquidazioni ovvero che non fosse dato rilevare a quale periodo e con quale modalità fosse stata prestata l'attività di cui si vantava il credito.

Rileva, a tale ultimo riguardo, la difesa che le prestazioni di cui al presente procedimento, come da documenti prodotti in sede di opposizione, risultano essere state • espletate in un momento successivo alla presentazione dell'ultima delle tre istanze di liquidazione menzionate, datata 16/10/2017 e non invece 16/10/2018, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato; e che nel provvedimento di rigetto del Giudice delegato non si contestano le prestazioni professionali, eseguite in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], mai poste in discussione né da detto Giudice né dalla coadiutrice dell'ANBSC (subentrata a seguito della confisca disposta all'[OSCURATO:PERSONA]), ma il conferimento dell'incarico. 2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'eccepita violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentando che, ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra gli atti necessitanti una autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Osserva la difesa che nel caso di specie non vi fu nemmeno una nuova nomina, ma soltanto la conferma ad un professionista già da anni incaricato, e che, comunque, l'attività contabile-fiscale svolta, in quanto funzionale all'attività economica dell'azienda, era attività di ordinaria amministrazione non necessitante di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato, che comunque avrebbe dovuto procurarsi l'[OSCURATO:PERSONA] e non il ricorrente.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit.,. che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627 - 01).

Giova, inoltre, rammentare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).

Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Piacenza non sembra incorrere nei lamentati travisamenti probatori, ma piuttosto dà vita ad un iter motivazionale scevro da vizi logici e giuridici.Rileva detto Tribunale che, se è vero che le tre precedenti istanze sono state tutte liquidate dai Giudici delegati alla procedura di [OSCURATO:PERSONA] del c.d. [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che nel terzo provvedimento di liquidazione, redatto dallo stesso Giudice persona fisica che ha escluso il credito in esame per non essere supportato da conferimento di incarico, si legge che "tra le varie società del [OSCURATO:PERSONA] vi è la società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Prato, il cui commercialista era il dott. [OSCURATO:PERSONA] che lo scrivente ha confermato nell'incarico il quale ha chiesto il pagamento delle sue competenze per tutta l'attività di supporto svolta".

E aggiunge che: - tale affermazione non è riscontrata dalla documentazione in atti, da cui non è dato comprendere come e quando detta conferma di incarico professionale sia stata esplicitata da detto Giudice; - non rileva il precedente accoglimento delle tre pregresse istanze di liquidazione, «non vedendosi come da 'dette liquidazioni si possa desumere il conferimento dell'incarico anche per le prestazioni professionali oggetto del presente procedimento, atteso che si 'tratta di prestazioni professionali del tutto diverse in quanto - in caso contrario - la somma oggetto del presente procedimento risulterebbe comunque non dovuta perché già compresa in dette precedenti liquidazioni»; - «[...]sulla base degli atti e della documentazione allegata, neppure è dato comprendere pienamente quando e come il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia esplicato l'attività profesgionale per la quale vanta il credito in esame»; - la terza liquidazione summenzionata è avvenuta «[...]quando ormai ogni attività professionale a favore della [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] di Marta era definitivamente venuta meno anche in considerazione della circostanza che il G.D. a detta procedura aveva adottato provvedimento di confisca di detta società in data 21/6/2018»; - «l'incarico professionale (inesistente) oggetto del presente giudizio non risulta comunque ed in ogni caso essere stato autorizzato formalmente e per iscritto dal G.D. competente alla procedura di [OSCURATO:PERSONA]»; - tale incarico (inesistente) non può ritenersi riconducibile, ai sensi dell'art. 41, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda, come confermato dall'atto di opposizione che, seppure articolato, non fa riferimento a detto profilo.

Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata (precedute da una premessa sulla non prededucibilità del credito in esame, in quanto «del tutto contestato», ai sensi dell'art. 54 del summenzionato decreto, applicabile solo nell'ipotesi di crediti liquidi, esigibili e non contestati), facenti leva, da un lato, sulla necessità di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico da parte del Giudice delegato, inesistente nel caso in esame, e, dall'altro, sulla mancanza di riscontro circa tempi e modi con i quali l'attività di fatto sarebbe stata condotta, è evidente che le doglianze difensive non si confrontano con le stesse, se non per contestarle ed insistere sugli stessi rilievi già svolti, sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e in tal modo manifestando la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità.

Esse, invero, insistono (in particolare nel primo motivo) sulle pregresse liquidazioni di parcelle in favore del commercialista ricorrente, quali fatti sintomatici della conferma dell'incarico da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'implicita autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare quanto osservato sulla diversità delle prestazioni professionali di cui al credito vantato (pur rimarcando il ricorrente, in particolare nel secondo motivo, la specificità di dette prestazioni, relative ad un contenzioso della società oggetto di [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], nonché lo svolgimento successivo delle medesime rispetto all'ultima liquidazione disposta).

Il ricorso, inoltre, fa leva nuovamente sulla strumentalità dell'attività di consulenza svolta rispetto all'attività economica dell'azienda e quindi sulla natura della stessa di attività di ordinaria amministrazione, come tale non necessitante di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato.

Né deve trascurarsi di rilevare - come evidenziato dall'articolatissima e condivisibilissima requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte - che la nomina di un coadiutore con funzioni di commercialista, ovvero di consulente fiscale, in considerazione del ruolo di ausilio non meramente materiale, ma concernente anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione, non può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo summenzionato, apparendo invece manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto.2.

Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-se4tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del' dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Piacenza, Sezione misure di prevenzione, in riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e in particolare della [OSCURATO:SOCIETA]. facente parte di detto gruppo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto in data 24 luglio 2019 con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo relativo alla suddetta società (oggetto di confisca preventiva disposta dal suddetto Tribunale con decreto in data 17 agosto 2016, esecutivo in data 1 settembre 2016, cui risulta subentrata confisca ex artt. 240 cod. pen. e 12 sexies I. 7 agosto 1992, n. 352, giusta sentenza del Tribunale di Piacenza in data 24 maggio 2018), senza ammettere il credito del suddetto commercialista, in quanto la somma dal medesimo richiesta per un'attività professionale da lui svolta in favore dell'allora [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata "supportata da un conferimento di incarico". 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, consistente nel travisamento della prova risultante dal ricorso in opposizione e dai documenti ad esso allegati. Si duole la difesa che il Tribunale di Piacenza, nel rigettare l'opposizione ad un provvedimento di esclusione del credito emesso dal G.i.p., in funzione di Giudice delegato, basato sulla mancanza di un conferimento al ricorrente dell'incarico di consulente per un'attività di cui veniva dato per scontato l'effettivo svolgimento, sia incorso in plurimi travisamenti. Detto Tribunale, invero, nell'affermare che dal ricorso in opposizione e dalla documentazione allegata «non è dato comprendere quando e come l'allora amministratore giudiziario Avv. C. Schiaffonati abbia legittimamente conferito al Dott. [OSCURATO:PERSONA] l'incarico per lo svolgimento del quale lo stesso ha maturato il credito in esame [...]», avrebbe trascurato che in precedenza erano stati emessi dai magistrati che si erano avvicendati nel ruolo di Giudice delegato tre decreti di liquidazione in prededuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l'attività svolta e che, pertanto, in nessun modo poteva dubitarsi della conferma da parte dell'allora [OSCURATO:PERSONA] del suddetto nell'incarico di commercialista della [OSCURATO:SOCIETA], conferma, altresì, ratificata dal Giudice delegato per facta condudentia, quali le autorizzazioni a detto Amministratore per ben tre volte ad effettuare i pagamenti delle parcelle presentate dal commercialista. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato travisamento della prova nella parte in cui il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che l'incarico non fosse stato autorizzato dal Giudice delegato, in quanto l'incarico non era soggetto ad autorizzazione, trattandosi di una scelta operativa autonoma dell'[OSCURATO:PERSONA] e di un mero atto gestionale di quest'ultimo, ratificato dal suddetto Giudice con le pregresse liquidazioni delle parcelle del professionista; o, ancora, nella parte in cui il suddetto Tribunale ha ritenuto- che l'attività per la quale il credito era vantato rientrasse nelle precedenti liquidazioni ovvero che non fosse dato rilevare a quale periodo e con quale modalità fosse stata prestata l'attività di cui si vantava il credito. Rileva, a tale ultimo riguardo, la difesa che le prestazioni di cui al presente procedimento, come da documenti prodotti in sede di opposizione, risultano essere state • espletate in un momento successivo alla presentazione dell'ultima delle tre istanze di liquidazione menzionate, datata 16/10/2017 e non invece 16/10/2018, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato; e che nel provvedimento di rigetto del Giudice delegato non si contestano le prestazioni professionali, eseguite in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], mai poste in discussione né da detto Giudice né dalla coadiutrice dell'ANBSC (subentrata a seguito della confisca disposta all'[OSCURATO:PERSONA]), ma il conferimento dell'incarico. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'eccepita violazione degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentando che, ai sensi di detto combinato disposto normativo, la nomina di coadiutore non rientrerebbe, diversamente da quanto erroneamente affermato dal provvedimento impugnato, tra gli atti necessitanti una autorizzazione del Giudice delegato, bensì tra gli atti di ordinaria amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Osserva la difesa che nel caso di specie non vi fu nemmeno una nuova nomina, ma soltanto la conferma ad un professionista già da anni incaricato, e che, comunque, l'attività contabile-fiscale svolta, in quanto funzionale all'attività economica dell'azienda, era attività di ordinaria amministrazione non necessitante di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato, che comunque avrebbe dovuto procurarsi l'[OSCURATO:PERSONA] e non il ricorrente. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit.,. che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627 - 01). Giova, inoltre, rammentare che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Piacenza non sembra incorrere nei lamentati travisamenti probatori, ma piuttosto dà vita ad un iter motivazionale scevro da vizi logici e giuridici.Rileva detto Tribunale che, se è vero che le tre precedenti istanze sono state tutte liquidate dai Giudici delegati alla procedura di [OSCURATO:PERSONA] del c.d. [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che nel terzo provvedimento di liquidazione, redatto dallo stesso Giudice persona fisica che ha escluso il credito in esame per non essere supportato da conferimento di incarico, si legge che "tra le varie società del [OSCURATO:PERSONA] vi è la società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Prato, il cui commercialista era il dott. [OSCURATO:PERSONA] che lo scrivente ha confermato nell'incarico il quale ha chiesto il pagamento delle sue competenze per tutta l'attività di supporto svolta". E aggiunge che: - tale affermazione non è riscontrata dalla documentazione in atti, da cui non è dato comprendere come e quando detta conferma di incarico professionale sia stata esplicitata da detto Giudice; - non rileva il precedente accoglimento delle tre pregresse istanze di liquidazione, «non vedendosi come da 'dette liquidazioni si possa desumere il conferimento dell'incarico anche per le prestazioni professionali oggetto del presente procedimento, atteso che si 'tratta di prestazioni professionali del tutto diverse in quanto - in caso contrario - la somma oggetto del presente procedimento risulterebbe comunque non dovuta perché già compresa in dette precedenti liquidazioni»; - «[...]sulla base degli atti e della documentazione allegata, neppure è dato comprendere pienamente quando e come il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia esplicato l'attività profesgionale per la quale vanta il credito in esame»; - la terza liquidazione summenzionata è avvenuta «[...]quando ormai ogni attività professionale a favore della [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] di Marta era definitivamente venuta meno anche in considerazione della circostanza che il G.D. a detta procedura aveva adottato provvedimento di confisca di detta società in data 21/6/2018»; - «l'incarico professionale (inesistente) oggetto del presente giudizio non risulta comunque ed in ogni caso essere stato autorizzato formalmente e per iscritto dal G.D. competente alla procedura di [OSCURATO:PERSONA]»; - tale incarico (inesistente) non può ritenersi riconducibile, ai sensi dell'art. 41, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda, come confermato dall'atto di opposizione che, seppure articolato, non fa riferimento a detto profilo. Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata (precedute da una premessa sulla non prededucibilità del credito in esame, in quanto «del tutto contestato», ai sensi dell'art. 54 del summenzionato decreto, applicabile solo nell'ipotesi di crediti liquidi, esigibili e non contestati), facenti leva, da un lato, sulla necessità di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico da parte del Giudice delegato, inesistente nel caso in esame, e, dall'altro, sulla mancanza di riscontro circa tempi e modi con i quali l'attività di fatto sarebbe stata condotta, è evidente che le doglianze difensive non si confrontano con le stesse, se non per contestarle ed insistere sugli stessi rilievi già svolti, sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e in tal modo manifestando la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. Esse, invero, insistono (in particolare nel primo motivo) sulle pregresse liquidazioni di parcelle in favore del commercialista ricorrente, quali fatti sintomatici della conferma dell'incarico da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'implicita autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare quanto osservato sulla diversità delle prestazioni professionali di cui al credito vantato (pur rimarcando il ricorrente, in particolare nel secondo motivo, la specificità di dette prestazioni, relative ad un contenzioso della società oggetto di [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], nonché lo svolgimento successivo delle medesime rispetto all'ultima liquidazione disposta). Il ricorso, inoltre, fa leva nuovamente sulla strumentalità dell'attività di consulenza svolta rispetto all'attività economica dell'azienda e quindi sulla natura della stessa di attività di ordinaria amministrazione, come tale non necessitante di preventiva autorizzazione da parte del Giudice delegato. Né deve trascurarsi di rilevare - come evidenziato dall'articolatissima e condivisibilissima requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte - che la nomina di un coadiutore con funzioni di commercialista, ovvero di consulente fiscale, in considerazione del ruolo di ausilio non meramente materiale, ma concernente anche la predisposizione di soluzioni tecnico-giuridiche incidenti sulle scelte discrezionali dell'amministrazione, non può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda di cui all'art. 41, comma 2, decreto legislativo summenzionato, apparendo invece manifestazione della modalità di esercizio dell'[OSCURATO:PERSONA] e necessitando, pertanto, di una specifica autorizzazione da parte del Giudice delegato, a norma dell'art. 35, comma 4, del summenzionato decreto.2. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp
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