CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 febbraio 2021 la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa il giorno 8 marzo 2017 dal Tribunale di Potenza - per quel che qui rileva, appellata da [OSCURATO:PERSONA] - ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) per il delitto aggravato di furto. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) - l'omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dell'imputato, assumendo che il domicilio dove compierla ritualmente era noto (tanto che vi sarebbero state eseguite la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'estratto della sentenza di primo grado); e la semplice indicazione nella relata dell'indicazione «sconosciuto» non sarebbe stata sufficiente a consentirne la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Si sarebbe, dunque, verificata di una nullità assoluta (non rilevando allora che essa sia stata dedotta in grado di appello con i nuovi motivi di gravame); e sul punto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - si è dedotto che non sarebbe stata contestata la ritenuta (già in primo grado) circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, cod, pen., rispetto alla quale il Caputo non sarebbe stato posto in considerazione di difendersi, essendo sbrigativa ed erronea la motivazione della sentenza impugnata secondo cui essa sarebbe stata contestata in fatto. In parte qua si sarebbe verificata una nullità assoluta, perché difetterebbe l'iniziativa del pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo - a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen - si è rappresentato che la Corte di merito avrebbe motivato in maniera manifestamente illogica e non adeguata sulla capacità rappresentativa degli indizi a carico dell'imputato, non argomentando compiutamente sulla scorta elementi in atti. 2.4. Con il quarto motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - si è censurata la sentenza impugnata in ragione del mancato riconoscimento, a favore del CAPUTO, dei presupposti di cui all'art.114 cod. pen. (rispetto al quale sarebbe stato omesso l'apprezzamento degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria); e si prospettata l'omessa motivazione - se non tramite clausole di stile - in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena nel minimo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito; la sentenza impugnata e quella di primo grado devono, pertanto, essere annullate senza rinvio, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 1. Risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato; cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) che:- il 21 febbraio 2013, nel corso delle indagini preliminari, l'imputato ha dichiarato quale domicilio per le notificazioni l'abitazione di residenza, in Bitonto, via Abbaticchio n. 31; - il decreto di citazione diretta a giudizio, notificato a mezzo del servizio postale, è stato invece indirizzato al n. 3 della stessa via, dove egli è risultato sconosciuto (cfr. relata di notifica del 7 gennaio 2013); dunque, l'atto è stato notificato il 5 febbraio 2013 presso il difensore d'ufficio e l'imputato non è mai comparso nel primo grado di giudizio. Ciò posto: - le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541 - 01); - e la giurisprudenza successiva, conformemente a tale principio, ha condivisibilmente ritenuto che «la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato» - ma lo stesso è a dirsi per i casi di dichiarazione di domicilio - «determina, ai sensi dell'art. 179 comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità» (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425 - 01) atteso che, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia. Ne deriva che devono essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di potenza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tr