CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 III Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siena il 10 luglio 2019 (per fatto di cui agli artt. 648, 477-482, 494 cod. pen. commesso il 26 novembre 2012), con quelle - già unificate in continuazione - emesse dal Tribunale di Terni il 12 novembre 2014 (per fatto di cui agli artt. 56-640, 494, 648 cod. pen. commesso il 8 novembre 2012) e dalla Corte di appello di Venezia il 4 aprile 2017 (per plurimi fatti di cui agli artt. 56- 648-bis, 477-484, 494 cod. pen. commessi il 2 maggio 2013. ed il 14 maggio 2013). In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione erano stati commessi in luoghi molto diversi e che non vi era nessun elemento che poteva deporre per la programmazione unitaria degli stessi, quali ad esempio l'aver sfruttato la propria condizione lavorativa per intercettare i titoli di credito attraverso cui erano stati commessi i crimini. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, sarebbe dovuto per la identità dei reati commessi e la vicinanza temporale degli stessi, come già riconosciuto dalla Corte d'appello di Venezia quando ha unificato in continuazione i reati oggetti delle decisioni della stessa e del Tribunale di Terni. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto il rigetto del ricorso per aspecificità e mancanza di autosufficienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegnc criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270(174). Il medesimo disegno criminoso deve essere riconosciuto se, all'esito della valutazione di questi criteri indicatori, si perviene alla conclusione che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (sempre Sez. U, Gargiulo, cit.). L'onere di dedurre elementi di fatto dai quali ricavare i presupposti applicativi dell'istituto, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi, come nel caso in esame, è l'istante che ha chiesto l'applicazione della continuazione nell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). Nel caso in esame, la ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sono della stessa tipologia e sono stati commessi in un arco temporale piuttosto ristretto. In realtà, però, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nella ordinanza impugnata, pur trattandosi di fatti simili per tipologia (spendita, mediante documenti falsi, di assegni intestati ad altre persone, spediti per posta alle reali destinatarie, e verosimilmente intercettati), non c'è, però, alcun elemento specifico del fatto concreto che possa deporre per la programmazione unitaria degli stessi, quale, ad esempio, avrebbe potuto essere la circostanza che gli assegni fossero stati spediti allo stesso ufficio o centro di smistamento postale, oppure la circostanza che i documenti falsi di volta in volta spesi dalla condannata per incassare gli assegni fossero stati realizzati con lo stesso documento matrice, o, come ha indicato il giudice dell'esecuzione nella ordinanza impugnata, la circostanza che la condannata possa aver sfruttato la propria condizione lavorativa per intercettare i diversi assegni attraverso cui erano stati commessi i delitti. Posto che, come evidenziato sopra, l'onere di allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, occorre concludere nel senso che la istanza difensiva, affidata al solo dato documentale della identità di tipologia dei reati per cui la ricorrente è stata condannata e della vicinanza temporale tra essi, non ha assolto all'onere che gravava sull'istante, ed il ricorso non dà conto dei vizi denunciati e conseguentemente deve essere rigettato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procecimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga