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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19804/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica, commesso in concorso tra loro (fatto accertato in data 17/10/2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separato ricorso, articolando ciascuno un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, proposto nell'interesse di ciascun ricorrente e di contenuto assolutamente sovrapponibile, con il quale è denunciato il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica, commesso in concorso tra loro (fatto accertato in data 17/10/2015); - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con separato ricorso, articolando ciascuno un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, proposto nell'interesse di ciascun ricorrente e di contenuto assolutamente sovrapponibile, con il quale è denunciato il vizio di motivazione, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris