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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17757/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/12/2022, con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale della Spezia, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato, con la recidiva qualificata (in Sarzana, il 14/7/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, rigettate con motivazione non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, essendo stati ritenuti insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena (valutata come neutra l'ammissione di responsabilità, a fronte della flagranza di reato e considerati i precedenti anche specifici); che il percorso argomentativo è coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); rilevato che, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che, nel modificare l'art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e e G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/12/2022, con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale della Spezia, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato, con la recidiva qualificata (in Sarzana, il 14/7/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, rigettate con motivazione non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, essendo stati ritenuti insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena (valutata come neutra l'ammissione di responsabilità, a fronte della flagranza di reato e considerati i precedenti anche specifici); che il percorso argomentativo è coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); rilevato che, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che, nel modificare l'art. 624, comma 3, cod. pen., abbia reso il reato in esame oggi procedibile a querela di parte e nonostante l'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato», la questione è nella specie irrilevante, stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, in tal caso, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino), per il quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e e G